Refusal to proceed with enforcement annulled and remanded

15.2001.135Autre juridiction10 déc. 2001Partially Granted

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Résumé

The supervisory appeal by the Confederation against the Vallemaggia enforcement office was partially upheld. The court annulled the office's 23 February 2001 refusal to proceed with enforcement, because the reasoning relied on case law that had since been superseded by the Federal Supreme Court. However, the court did not itself order continuation of enforcement; it held that the office had to reconsider the request and verify that the debtor details, claim basis, and amount on the payment order corresponded to the administrative decision and the continuation request. No fees or indemnities were charged.

Regest

Art. 17, 88 LEF; supervisory complaint against refusal to continue enforcement; effect of later Federal Supreme Court case law and limits of supervisory review. If the enforcement office refuses to continue enforcement on a legal ground that has been superseded, the refusal must be annulled. The supervisory authority may not itself order continuation where no subsequent decision of the enforcement office exists; it may only remit the matter for reconsideration. In re-examination, the office must verify concordance between the payment order, the underlying decision, and the request for continuation as to debtor, claim basis, and amount. The proceeding is free of charge when the LEF cost regime so provides (consid. implicit).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.135

Data decisione, Autorità: 10.12.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00135

Lugano 10 dicembre 2001 CJ/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 di


rappr. __________ patrocinato dall'avv. __________

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro


preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (__________), secondo la quale __________., Ufficio svizzero per la riscossione dei canoni radiotelevisivi, __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;

rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;

considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;

atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;

ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;

ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;

pronuncia: 1. Il ricorso 8 marzo 2001 della Confederazione Svizzera, Berna, rappresentata da __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UEF di __________ di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________.

1.2. È fatto ordine all’UEF di Cevio di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:

– __________;

– __________.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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