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15.2001.109 ΓÇó Annulment of refusal to continue enforcement
15.2001.109Autre juridiction19 déc. 2001Partially Granted
The cantonal supervisory chamber partly upheld a complaint against the Lugano enforcement office. It annulled the office's refusal of 23 February 2001 to proceed with the continuation of enforcement, because that refusal rested on case law that had since been overtaken by a Federal Tribunal judgment. However, the chamber did not itself order continuation: the matter had first to be reconsidered by the enforcement office, which had to verify consistency between the enforcement notice, the administrative decision, and the continuation request. No costs or indemnities were imposed.
Art. 17, 88 LEF; supervisory complaint against a refusal to continue enforcement: where the enforcement office refuses to proceed on the basis of case law superseded by the Federal Tribunal, the refusal must be annulled. The supervisory authority may not, in the absence of a new office decision, itself order continuation of the enforcement; it must remit the matter for fresh examination by the enforcement office, which must verify congruence between the parties, cause of debt and amount stated in the enforcement notice, the administrative decision and the continuation request. Proceedings remain gratuitous under Art. 20a LEF and Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.109
Data decisione, Autorità: 19.12.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00109
Lugano 19 dicembre 2001 /CJ/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 di
(rappr. da __________, patrocinata dall’avv. __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di __________ e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la quale __________ è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della __________;
rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;
considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;
atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;
ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione di __________ nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;
ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret /Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;
pronuncia: 1. Il ricorso 8 marzo 2001 __________, rappresentata da __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UE di __________ di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________.
1.2. È fatto ordine all’UE di __________ di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione all’UE di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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