AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00311
Data decisione, Autorità:
11.01.2002, CEF
Incarto n.
15.2001.00311
Lugano
11 gennaio
2002
/CJ/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 19 novembre 2001
contro
l’operato dell’Ufficiale di esecuzione e fallimenti di Bellinzona,
e meglio contro la sua decisione 8 novembre 2001 di nominarsi quale
patrocinatore
decisione resa nelle veste di autorità ex art. 609 CC preposta alla
rappresentanza nella successione della madre di
la cui quota ereditaria è stata pignorata nell’ambito delle
esecuzioni n. __________ (primo gruppo, pignoramento del 1. febbraio 2000),
__________, __________, __________ (secondo gruppo, pignoramento del 14 aprile
2000), __________ (terzo gruppo, pignoramento del 10 luglio 2000), nonché
__________ e __________ (quarto gruppo, pignoramento del 20 settembre 2000),
promosse, oltre alla ricorrente, da:
– __________
– __________
(rappr.
da __________, per l’esecuzione n. __________ e
da__________
__________, per l’esecuzione n. __________)
– __________
viste le osservazioni 22 novembre 2001 __________, 23 novembre 2001
dell’avv. __________ 3 dicembre 2001 di , e 14 dicembre 2001
del __________;
esaminati
atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
nelle esecuzioni sopramenzionate sono state pignorate le ragioni ereditarie di
__________ nella successione di sua madre __________
che
__________ di __________ in virtù dell’art. 96 cpv. 2 LAC, ha chiesto ed ottenuto
di poter intervenire nella divisione della successione in luogo dell’escusso
quale autorità ai sensi dell’art. 609 cpv. 1 CC;
che,
il 16 agosto 2001, l’Ufficiale ha affidato all’avv. __________, già
patrocinatore dell’escusso, il mandato di rappresentarlo nella procedura di
divisione;
che,
nel corso di una riunione dei creditori tenutasi il 12 settembre 2001,
l’Ufficiale ha assegnato loro un termine di 10 giorni per determinarsi sulla
designazione dell’avv. __________ quale suo patrocinatore;
che
con scritto 8 novembre 2001, oggetto dell’impugnazione, l’Ufficiale ha comunicato
ai creditori che il mandato affidato all’avv. __________ era da loro stato confermato
a maggioranza relativa;
che,
visto il titolo stesso della LALEF, il potere generale di vigilanza conferito
alla CEF sull’operato degli organi dell’esecuzione forzata (cfr. art. 10 LALEF)
è limitato esclusivamente all’applicazione del diritto esecutivo federale e
cantonale;
che
l’operato dell’Ufficiale agente quale autorità ex art. 609 CC non si fonda sul
diritto esecutivo, ma è riferito alle operazioni di divisione della successione
regolate dal Codice civile, e non presuppone nemmeno necessariamente
l’esistenza di una procedura esecutiva in corso (caso della cessione dei
diritti successori o dell’erede gravato da attestati di carenza di beni);
che
al contrario di quanto previsto all’art. 4 del Decreto esecutivo del 4 maggio
1918 circa l’autorizzazione per l’esercizio del prestito su pegno del bestiame
(RL 4.1.1.4), che conferisce a questa Camera la sorveglianza dell’operato degli
uffici di esecuzione in materia di registro per il pegno del bestiame, il
legislatore cantonale, all’art. 96 cpv. 2 LAC, non ha attribuito a questa Camera
alcuna competenza di sorveglianza dell’operato dell’ufficiale agente nelle sue
veste di autorità ex art. 609 CC;
che
la situazione in esame è invece simile a quella riguardante l'operato dell'Ufficio nella sua funzione – oggi esercitata
da un terzo autorizzato dal Dipartimento delle Istituzioni – di venditore degli
oggetti dati a pegno e non riscattati, fondata sul diritto civile federale (e
meglio l’art. 915 CC), che non è sottoposta alla vigilanza di questa Camera
(cfr. Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4b ad art. 3);
che
il ricorso si rivela quindi irricevibile;
che
viste le peculiarità del caso, si prescinde dal prelevare spese e non si assegnano
indennità, peraltro non richieste.
Richiamati
gli art. 609 cpv. 1 CC e 96 cpv. 2 LAC
pronuncia: 1. Il ricorso
19 novembre 2001 __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster