Complaint against execution office inaction declared inadmissible

15.2001.00285Autre juridiction10 avr. 2002Inadmissible

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Résumé

The cantonal supervisory chamber in Lugano dealt with a complaint of 8 October 2001 against the inaction of an execution office in a cross-cantonal seizure assistance context. It held that the complaint under art. 17(4) SchKG had to be directed to the supervisory authority of the canton where the requested execution should occur, and that the conduct of the requested office was autonomous. The complaint was therefore inadmissible. The chamber also noted that the relevant co-ownership shares had meanwhile been seized and the provisional attachment record completed, so the matter was moot. No costs or indemnities were charged.

Regest

Art. 17 cpv. 4 LEF; complaint against the inactivity of a requested execution office in cross-cantonal seizure assistance: the conduct of the rogated office is autonomous and the seizure it performs is independent of the requesting office's instructions; supervisory complaint must be lodged before the authority of the canton where execution is sought. If the requested measures are subsequently carried out and the contested record completed, the complaint becomes moot. In such proceedings, the statutory cost-free nature under art. 20a cpv. 1 LEF and art. 61 cpv. 2 let. a OTLEF applies.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.00285

Data decisione, Autorità: 10.04.2002, CEF

Incarto n. 15.2001.00285

Lugano 10 aprile 2002 CJ/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 ottobre 2001 di


contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di __________ e meglio contro il verbale di pignoramento provvisorio quale provvedimento conservativo ex art. 39 CL del 27 settembre 2001 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ nei confronti di:


viste le osservazioni 30 ottobre 2001 dell’UE di __________ che ha rettamente rilevato di aver fatto tutto il necessario affinché gli Uffici di esecuzione di __________ e __________ provvedessero per via rogatoriale a pignorare i beni indicati dalle procedenti;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che contro l’inazione di un ufficio di esecuzione la cui assistenza è richiesta dall’ufficio di un altro cantone per l’esecuzione di un pignoramento è dato il ricorso ex art. 17 cpv. 4 LEF all’autorità di vigilanza del cantone in cui è chiesta l’esecuzione del provvedimento;

che infatti il comportamento dell’ufficio rogato che si rifiuta di eseguire una rogatoria è da qualificare siccome autonomo, in quanto non dipende da istruzioni dell’ufficio rogante, come pure indipendente è considerata l’esecuzione di un pignoramento da parte dell’ufficio rogato (cfr. DTF 96 III 95, cons. 1; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 30 ad § 6 e n. 24 ad § 22; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 56 ad art. 17; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 287 ad art. 17; cfr. pure Markus Roth, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 4);

che il ricorso è quindi irricevibile;

che le quote di comproprietà dell’avv. __________ sul fondo base n. __________ di __________ sono comunque state pignorate il 17 ottobre 2001 dall’Ufficio di esecuzione di __________, a seguito di un ricorso ex art. 17 LEF inoltrato dalle procedenti presso l’autorità di vigilanza __________;

che pure il pignoramento della quota di comproprietà del debitore sulla part. n. __________ del Comune di __________ è stato eseguito dall’UE di __________, anche in tal caso dopo ricorso ex art. 17 LEF inoltrato dalle procedenti presso l’autorità di __________;

che il verbale di “pignoramento” provvisorio quale provvedimento conservativo ex art. 39 CL emanato dall’UE di Lugano il 27 settembre 2001 è stato completato di conseguenza;

che in ogni caso il ricorso appare pertanto anche privo di oggetto;

che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 4 e 17 LEF;

pronuncia:

Il ricorso 8 ottobre 2001 di __________ è irricevibile.

1.1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

Il ricorso 8 ottobre 2001 di __________ è irricevibile.

2.1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  1. Contro queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  2. Intimazione a: - __________

Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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