Rectification of enforcement ruling due to drafting error

15.2001.00248Autre juridiction22 août 2001Granted

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Résumé

The Ticino Chamber of Enforcement and Bankruptcy, acting as supervisory authority, granted an application of 13 August 2001 to rectify its own judgment of 31 July 2001. The applicant pointed out a drafting error in item 1.2 of the dispositive: the judgment had referred to the debtor's monthly income instead of the subsistence minimum. The Chamber held that Article 339 CPC did not apply, but rectification was available under Articles 30-32 LPR. It therefore rewrote the dispositive so that the garnishment concerns the amount exceeding the minimum existence of CHF 3,849, effective from August 2001. No costs or compensation were ordered.

Regest

Art. 30 ss. LPR; rectification of supervisory judgments for ambiguity or drafting errors. In enforcement supervision proceedings under the LPR, Article 339 CPC is not applicable. Where the dispositive of a supervisory decision is ambiguous, obscure, or contains an evident drafting or calculation error, the authority may interpret or rectify it ex officio or upon request. A lapsus machinae must be corrected where the reasons and the dispositive are inconsistent. The rectified dispositive replaces the erroneous wording and may be republished for clarity; the proceeding remains gratuitous pursuant to Articles 16 and 17 LPR.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.00248

Data decisione, Autorità: 22.08.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00248

Lugano 22 agosto 2001 /CJ/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sull’istanza 13 agosto 2001 di correzione della sentenza (recte: domanda di interpretazione ex art. 30 LPR) 31 luglio 2001 di questa Camera (inc. 15.01.152) inoltrata da:


nell’ambito della procedura esecutiva n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano promossa dall’istante contro


ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con la predetta istanza, la __________ rileva un errore di redazione al punto 1.2 del dispositivo della sentenza 31 luglio 2001 di questa Camera, chiedendone la rettifica;

che l’art. 339 CPC citato dall’istante a fondamento della sua domanda non risulta applicabile in materia di procedura di vigilanza ex art. 17 LEF;

che giusta l’art. 30 della legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), se in una sentenza dell’autorità di vigilanza vi sono dispositivi ambigui od oscuri, o se essi contengono errori di redazione o di calcolo, l’autorità li interpreta o li rettifica;

che, nel caso di specie, i requisiti formali per la domanda di interpretazione di cui agli art. 31 e 32 LPR appaiono adempiuti;

che per lapsus machinae, è stata indicata nel dispositivo della sentenza in questione la cifra del reddito mensile dell’escusso (fr. 4'132.–) invece di quella corrispondente al suo minimo di esistenza (fr. 3'849.–), in contraddizione con quanto contenuto nei motivi (cfr. cons. 6 i.f., p. 7);

che tale errore deve essere rettificato nel senso che nel dispositivo n. 1.2 della sentenza 31 luglio 2001 va ordinato il pignoramento della quota eccedente il minimo di esistenza di fr. 3'849.– con effetto da agosto 2001;

che per necessità di chiarezza va nuovamente pubblicato l’intero dispositivo n. 1 – rettificato – della sentenza 31 luglio 2001;

che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/ Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore cantonale (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR).

Richiamati gli art. 16, 17 e 30 ss. LPR

pronuncia: 1. L’istanza 13 agosto 2001 __________ è accolta.

1.1 Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della sentenza 31 luglio 2001 di questa Camera (inc. 15.2001.00152) è rettificato come segue:

  1. Il ricorso 5 aprile 2001 della __________, è accolto.

1.1 È annullato l’attestato di carenza beni emesso il 21/22 marzo 2001 nell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano.

1.2 È ordinato il pignoramento della quota eccedente il minimo vitale di fr. 3'849.– con effetto da agosto 2001.

1.2.1 L’UE di Lugano procederà negli incombenti di rito.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a: – __________

Comunicazione all’UEF di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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