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Numero d'incarto:
15.2001.00214
Data decisione, Autorità:
25.06.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00214
Lugano
25 giugno
2001
LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 maggio 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Riviera, nell'ambito della procedura esecutiva in via di pignoramento
dipendente da precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare contro di lui da
procedura
concernente anche:
__________ rappr.
dalla __________
in qualità di
terza rivendicante,
viste le osservazioni:
-
11 maggio 2001 di
__________,
-
14 maggio 2001 di
__________,
-
25 maggio dell'UEF di
Riviera
esaminati gli atti e i
documenti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
che
con ricorso 6 novembre 2000 __________ si è opposto al pignoramento di 44
azioni della __________, sostenendo che esse sono oggetto di pegno manuale a
favore di terzi;
che
questa Camera ha prolato la sentenza 27 marzo/4 aprile 2001 (CEFvig. [15.01.201]
4.4.01) dichiarando il ricorso 6 novembre 2000 irricevibile per tardività, e -
evadendo lo stesso quale segnalazione di nullità ex art. 22 LEF - ha
confermato la liceità di tale pignoramento, invitando inoltre l'UEF di Riviera
a dare seguito alla domanda di pignoramento complementare presentata dagli
escutenti tendente al pignoramento delle ragioni ereditarie dell'escusso nella
successione del padre e ad effettuare il calcolo del minimo d'esistenza
dell'escusso;
che
contro tale sentenza non è stato interposto ricorso e che pertanto essa è
validamente cresciuta in giudicato;
che
il 12 aprile 2001 l'UEF ha proceduto al pignoramento complementare nei
confronti di __________, pignorando le ulteriori 55 azioni della __________ -
segnalando che l'escusso ha annunciato un diritto di proprietà della figlia
__________ - e i diritti ereditari dell'escusso nella successione del padre;
che
il 24 aprile 2001 l'UEF ha intimato all'escusso il verbale di pignoramento,
pervenutogli il giorno successivo;
che
con ricorso 7 maggio 2001 __________ chiede l'annullamento del punto 1 di tale
verbale, sostenendo che le 55 azioni pignorate sono di proprietà di __________,
rilevando altresì che le stesse non sono state valutate dall'UEF;
che
l'11 maggio 2001 i creditori chiedono la reiezione del gravame rifacendosi alla
precedente decisione di questa Camera che indicava all'escusso la corretta
procedura da seguire in caso di rivendicazione (art. 106-109 LEF);
che
il 14 maggio 2001 __________, rappresentata dalla curatrice "ad hoc"
ha informato le parti di aver inoltrato il 7 maggio 2001 all'UEF una
dichiarazione di rivendicazione del diritto di proprietà sulle 55 azioni
pignorate;
che
con decisione 25 maggio 2001 l'UEF ha comunicato alle parti di aver stimato le
55 azioni in questione in CHF 5'000.--; che lo stesso giorno l'UEF ha
presentato le proprie osservazioni al ricorso 7 maggio 2001 rilevando di aver
dato seguito a quanto disposto da questa Camera nel suo precedente giudizio;
che
il 31 maggio 2001 l'UEF ha comunicato a questa Camera che i creditori hanno
chiesto il 25 maggio 2001 la realizzazione di tutti i beni pignorati, aggiungendo
di aver assegnato al debitore e ai creditori un termine ex art. 108 cpv. 1 LEF
per promuovere azione di contestazione della pretesa di __________;
che
il 12 giugno 2001 __________ ha ritirato la propria dichiarazione di
rivendicazione 7 maggio 2001;
che
nella sua precedente decisione questa Camera aveva considerato che "in
ogni caso, se l'Ufficio dovesse in futuro pignorare anche queste azioni
(N.d.R.: le 55 azioni rimanenti) e se la figlia dell'escusso dovesse
rivendicare queste azioni, la procedura di rivendicazione degli art. 106-109
LEF porterà a determinare con certezza la titolarità di queste azioni" (CEFvig.
[15.01.201] 7.4.01 cons. 3.2.);
che
il ricorso in esame è in effetti una dichiarazione di rivendicazione e come
tale va evasa dall'UEF di Riviera; ritenuto tuttavia che la rivendicante ha
ritirato la propria dichiarazione, il ricorso - se fosse stato ricevibile -
diventerebbe privo d'oggetto e andrebbe dunque stralciato dai ruoli;
che
sulle tasse occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean-François
Poudret / Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, pag. 804) - siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso
motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17,
19, 20a, 93, 106-109 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
-
Il
ricorso 7 maggio 2001 __________ è evaso ai sensi dei considerandi di questa
sentenza.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano spese.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UEF di Riviera
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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