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Numero d'incarto:
15.2001.00210
Data decisione, Autorità:
18.06.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00210
Lugano
18 giugno
2001 CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 maggio 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona, e meglio contro la decisione 16 maggio 2001 relativa alla
conversione in franchi svizzeri della somma di US$ 7'000'000.-- pignorata
nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e __________, promosse contro il
ricorrente da:
__________)
rappr. dallo st.leg. __________
rispettivamente da:
rappr. dall'avv. __________
viste le osservazioni 28 maggio 2001 di
__________ e di __________., nonché 7 giugno 2001 dell’UEF di Bellinzona,
richiamata l’ordinanza 18 maggio 2001 con
la quale il Presidente di questa Camera ha concesso al ricorso effetto
sospensivo,
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 16 marzo 2000 dell’UEF di Bellinzona, __________., ha
escusso __________ per il pagamento di fr. 10'676'410,20 (pari a US$ 6'393'060
al cambio di 1.67 fr./US$ del 9 marzo 2000), oltre interessi al 5 % dal 16 febbraio
1996, indicando quale titolo di credito "Esecuzione a convalida del
sequestro no. __________ Sentenza 08.05.1995 della Corte delle Assise
Correzionali di Bellinzona, cresciuta in giudicato”. __________ ha ottenuto il
pignoramento dell’importo sequestrato penale il 2 agosto 2000.
B. In
base ad una sentenza 12 ottobre 1999 della Corte Superiore di Giustizia di
__________), __________ ha chiesto ed ottenuto dal Pretore del distretto di
Bellinzona, il 26 giugno 2000, il sequestro della stessa somma di US$
4'000'000.--, già sequestrata penalmente, in garanzia di un asserito credito di
fr. 19'842'000.--, equivalente a US$ 12'000'000.--, con interesse al 10% dal 12
ottobre 1999. Contro l’esecuzione n. __________ promossa da sua moglie,
__________, a convalida del sequestro, il ricorrente __________ non ha
interposto opposizione. La precettante ha chiesto la prosecuzione
dell’esecuzione con domanda del 9 agosto 2000, ossia nel termine per
partecipare al pignoramento eseguito a favore della ricorrente.
C. Con
avvisi 23 novembre 2000 circa il deposito della graduatoria e dello stato di
riparto provvisorio, l’UEF di Bellinzona ha comunicato ad __________ che il suo
credito era stato collocato in III. classe per fr. 21'946'124,80, precisando
che “il riparto non è ammesso in quanto sono pendenti delle contestazioni
presso la CEF e la Pretura di Bellinzona”, mentre __________ è stata avvisata
che il suo credito era stato ammesso in graduatoria nella III. classe per fr.
12'996'566,89 (corrispondente, al tasso di cambio del 31 ottobre 2000, a USD
6'950'377,50) e che le veniva assegnato l’importo di USD 2'742'185,09.
D. Il
ricorso 4 dicembre 2000 interposto da __________ contro lo stato di riparto è
stato accolto da questa Camera, con decisione 20 marzo 2001 (inc. 15.2000.185),
nel senso di un annullamento della graduatoria e dello stato di riparto, da
considerare prematuri, fintantoché la somma pignorata, depositata in dollari
degli Stati Uniti presso la __________, non venisse realizzata, ossia
convertita in franchi svizzeri. Nella stessa decisione, al considerando 3.1,
questa Camera ha inoltre dato delle istruzioni all’UEF di Bellinzona sul modo
di procedere alla conversione dell’importo pignorato.
E. Contro
la sentenza 20 marzo 2001, __________ ha ricorso al Tribunale federale,
rimproverando ai giudici cantonali di aver contravvenuto al divieto della
reformatio in peius nell’annullare anche la graduatoria. Il ricorso è stato
respinto il 27 aprile 2001.
F. In
base all’istanza di riparto formulata da __________ nonché ad istruzioni
assunte presso l’Ispettorato di esecuzione e fallimenti, e dopo aver invano
chiesto l’assenso alla conversione da parte dell___________, che ha affermato
di non poter raggiungere la cliente a breve termine né prendere alcuna decisione
in merito autonomamente, l’UEF di Bellinzona, con fax 16 maggio 2001, ha
fissato alle parti (__________,e __________) un termine scadente il 17 maggio
alle ore 11.00 per produrre un’offerta scritta di conversione di dollari in
franchi svizzeri, garantita dalla banca fino alle ore 14.30 dello stesso
giorno, con l’avviso che in assenza di accordo tra le parti comunicato entro le
ore 12.00, l’UEF avrebbe ordinato alla __________ la conversione in franchi
svizzeri.
G. Con
fax 17 maggio 2001, __________, collega di studio dell'____________________,
patrocinatore dell’escusso, ha interposto ricorso contro la predetta decisione
dell’UEF di Bellinzona, affermando che __________ era assente tutto il giorno e
criticando la brevità del termine impartito dall’UEF, con particolare
riferimento al fatto che il conto sul quale è depositata la somma da convertire
era vincolato fino al 19 giugno 2001.
H. Mediante
decisione dello stesso 17 maggio 2001, comunicata per fax e per raccomandata,
il Presidente di questa Camera ha concesso l’effetto sospensivo.
I. Nelle
sue osservazioni, __________ giudica la procedura adottata dall’UEF di
Bellinzona destituita di ogni fondamento e ricorda che il vincolo relativo al
conto pignorato scade il 19 giugno 2001.
K. __________,
da parte sua, approva il provvedimento dell’UEF di Bellinzona, che giustifica
con la particolare volatilità, in questi giorni, del tasso di cambio.
__________ propone inoltre una procedura di conversione, che non dovrebbe, a
mente della stessa, essere operata prima del 19 giugno 2001.
L. L’UEF
di Bellinzona, sottolineando come il provvedimento impugnato sia stato deciso
nell’interesse delle parti, in considerazione del fatto che in quei giorni il
dollaro continuava a scendere, si rimette alla decisione di questa Camera, non
senza auspicare che l’Autorità di vigilanza si determini in maniera dettagliata
sulla procedura da seguire per la realizzazione.
Considerando
in diritto:
-
Non
è contestato dalle parti che il riparto della somma pignorata presuppone la sua
conversione in franchi svizzeri – decisione questa (cfr. CEF [20 marzo
2001] 15.2000.185, cons. 1.1) peraltro confermata dal Tribunale federale – né
che, dopo la reiezione del ricorso di __________, tale realizzazione debba
avvenire indilatamente (cfr. art. 144 cpv. 1 LEF).
-
La
decisione impugnata, anche se appare giustificata a chi poteva pensare in buona
fede che fosse nell’interesse di tutte le parti procedere alla conversione nei
migliori termini possibili per evitare perdite di cambio, non può essere
confermata in questa sede e va pertanto annullata. Infatti, in presenza di
disaccordi tra le parti, un termine di qualche ora per prendere posizione si
rivela a posteriori troppo breve. Sembra invece adeguata la fissazione di un
termine di 10 giorni, termine ordinario in materia LEF e che le parti sono
sempre riuscite ad osservare per inoltrare i numerosi ricorsi giunti nella
causa in esame sia a questa Camera che al Tribunale federale.
-
Visto
il carattere estremamente conflittuale della causa in esame, occorre dare le
seguenti indicazioni all’UEF di Bellinzona in punto alla conversione in franchi
svizzeri dell’importo pignorato.
3.1. Il 4
luglio 2001 alle ore 14.00, l’UEF di Bellinzona ordinerà alla , quale
stabilimento di deposito ex art. 29 LALEF, la conversione in franchi svizzeri
della somma pignorata, a meno che le tre parti (,e __________)
producano entro le ore 15.00 del 3 luglio 2001 una dichiarazione scritta
comune, sottoscritta da ogni parte, che designi un altro istituto bancario
presso il quale procedere al cambio; in quest’ultimo caso, la conversione avrà
comunque luogo il 4 luglio 2001 alle ore 14.00 presso la banca scelta dalle
parti.
3.2. Sul
modo di allestire la graduatoria e lo stato di riparto, si rinvia ai
considerandi 3.2 e seguenti della sentenza 20 marzo 2001 (inc. 15.2000.185) di
questa Camera.
- Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean-François Poudret /
Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) –
siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125
III 383, cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 9, 17, 67, 116, 144 LEF, nonché 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
- Il
ricorso 17 maggio 2001 __________), è accolto nel senso dei considerandi.
1.1. La decisione 16 maggio
2001 dell’UEF di Bellinzona è annullata.
-
Per la prosecuzione
della procedura, l’UEF di Bellinzona si determinerà come al considerando 3.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: __________
Comunicazione all'UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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