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Numero d'incarto:
15.2001.00192
Data decisione, Autorità:
14.05.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00192
15.2001.00206
Lugano
14 maggio
2001
/FC/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui
ricorsi
- 19 aprile 2001
(inc. n. __________) di
- 17 aprile 2001
(inc. n. __________) di
contro l'operato
dell'Ufficio esecuzione di Lugano
nell'esecuzione n.
__________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa da
contro
con quale parte
interessata (aggiudicataria)
in materia di
realizzazione immobiliare (aggiudicazione);
richiamate le
osservazioni riferite all'incarto n. __________:
viste le
osservazioni riferite all'incarto n. __________:
ritenuto
in fatto:
- Nell'esecuzione
- __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa dalla
__________ contro __________, l'Ufficio esecuzione di Lugano ha fissato l'incanto
per il __________ alle ore __________ con avviso d'incanto __________,
pubblicato sul FUSC e sul FUC e trasmesso anche al debitore ex art. 125 cpv. 3
LEF, applicabile in virtù del rinvio dell'art. 156 LEF.
B. Con
atto 13 gennaio 2000 [recte: 2001] l'Ufficio esecuzione di Lugano ha invitato
l'escusso a collaborare con il perito per l'accertamento del valore
dell'immobile oggetto dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno.
C. Con
ulteriore atto 1. febbraio 2001 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha comunicato ex
combinati art. 37 e 102 RFF l'elenco oneri agli interessati, tra cui il
debitore __________, con l'indicazione che l'immobile sarà venduto agli incanti
il __________ alle ore __________.
D. Saputo
dall'escusso, suo conoscente, che il __________ vi sarebbe stata la vendita ai
pubblici incanti, __________ si è presentato prima delle __________ ma dopo le
__________ presso la sala incanti dell'Ufficio esecuzione di Lugano. In tale
occasione ha saputo che il fondo era già stato venduto alla signora __________
per fr. 197'000.-- [recte: fr. 192'000.--]. __________ afferma che sarebbe
stato disposto ad offrire una somma maggiore di quella per la quale l'immobile
era stato aggiudicato.
E. Dal
verbale d'incanto risulta che il fondo è stato aggiudicato a __________ per fr.
192'000.-- e che le operazioni d'incanto si sono concluse alle 14.50.
F. Con
gravami 19 aprile 2001 (inc. n. 15.2001.192) e 17 aprile 2001 (inc. n.
15.2001.206), di tenore sostanzialmente convergente, __________ e __________
hanno chiesto la revoca dell'aggiudicazione, l'anticipazione dell'incanto
avendo determinato pregiudizi irreparabili: per l'escusso un minor introito e
per __________ l'impossibilità di portarsi oblatore.
G. L'aggiudicataria
__________, la creditrice pignoratizia __________ e l'Ufficio esecuzione di
Lugano hanno chiesto la reiezione del gravame, atteso che decisiva è la pubblicazione
sul FUC e inoltre quando vi siano dati discordanti sull'ora dell'incanto è
dovere di ogni interessato di attivarsi per accertare il momento topico. A
__________ si rimprovera di non essere stato destinatario di nessun atto in
deroga alla pubblicazione su FUSC e FUC, di non aver indicato l'importo che
avrebbe offerto e di non averne dimostrato la disponibilità.
Considerato
in diritto:
1.a) Più ricorsi - presentati tanto con atti separati quanto come atto
unico e con un solo petitum - formulati contro lo stesso provvedimento
dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi
aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso
di fatti, possono essere congiunti ex combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm
non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo
tenore ma anche ove formulino tesi divergenti (CEF 16 febbraio 1999 in re S. S.
& LLCC c. SA D. cons. 1a; Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a all'art. 5 LPR, p. 96 s.).
Il
giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una
sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 8
gennaio 1997 in re E. F. e A. F. c. F. AG; CEF 15 marzo 1996 in re P. SA c. C.
SA; CEF 1. marzo 1996 in re F. P. c. P. S. SA; CEF 14 dicembre 1995 in re A. P.
c. BdS; CEF 28 settembre 1995 in re Banca U. c. E. R.; CEF 29 agosto 1995 in re
Banca C. c. R. R. e CEF 18 agosto 1995 in re M. L. B. c. R. R.).
b) Il provvedimento di congiunzione e la reiezione dell'istanza di
congiunzione - atti istruttori resi in applicazione di ragioni di opportunità
anche con ordinanza presidenziale nel senso dell'art. 24a LPR - non determinano
in linea di principio pregiudizio di sorta per le parti dal profilo sostanziale
(Cometta, op. cit., n.
2.1.1.b all'art. 5 LPR, p. 97). Anche sui costi procedurali la misura resta
senza conseguenze pratiche (cfr. nello stesso senso, ma riferito al ricorso ex
art. 19 LEF al Tribunale federale, STF [CEF] 3 agosto 1998 in re M. R. c. A. I.
cons. 1a), perché la procedura di ricorso ex art. 17 LEF è di regola gratuita.
c) I ricorsi 19 aprile 2001 (inc. n. 15.2001.192) di __________ e 17
aprile 2001 (inc. n. 15.2001.206) di __________ sono entrambi riferiti alla
stessa aggiudicazione di un fondo nell'esecuzione in via di realizzazione del
pegno immobiliare, di cui i ricorrenti chiedono la revoca. Le due vertenze possono
pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una
sola sentenza.
-
La legittimazione attiva al ricorso - sulla nozione cfr. Flavio Cometta, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 36-38 all'art. 17 LEF - è data
tanto per l'escusso quanto per il preteso oblatore, l'equivoca doppia
indicazione temporale essendo suscettibile in linea di principio di
pregiudicare i legittimi interessi di entrambi: il primo, quale destinatario
dell'ultimo atto dell'Ufficio esecuzione di Lugano a lui diretto indicante le
ore __________ quale inizio della vendita all'incanto, siccome leso dal preteso
minor importo realizzato, mentre il secondo, potenziale oblatore, non ha potuto
portarsi aggiudicatario, pur potendo confidare che l'indicazione temporale
datagli da uno dei diretti interessati fosse esatta.
-
Per l'art. 125 cpv. 3 LEF, applicabile all'esecuzione in via di
realizzazione del pegno in virtù del rinvio dell'art. 156 LEF, l'organo
d'esecuzione avvisa il debitore del giorno, dell'ora e del luogo dell'incanto.
L'Ufficio esecuzione di Lugano ha ossequiato tale disposto con la comunicazione
dell'avviso d'incanto __________, inviata anche al debitore, per il __________
alle ore __________.
Per
l'art. _________, applicabile all'esecuzione in via di realizzazione del pegno
in virtù del rinvio dell'art. ________, l'elenco oneri deve essere comunicato
agli interessati, tra cui vi è anche il debitore. L'Ufficio esecuzione di
Lugano ha sì provveduto a siffatta incombenza, indicando però erroneamente che
l'immobile sarebbe stato venduto agli incanti il __________ alle ore
__________.
Questo
errore è causale per il pregiudizio patito dai ricorrenti nel senso che ne
costituisce il nesso naturale. Va ora esaminato se siffatto nesso è anche
adeguato.
-
Secondo l'art. 9 Cost. ognuno ha il diritto di essere trattato senza
arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello
Stato. La giurisprudenza del Tribunale federale già sanciva questo diritto,
deducendolo dal previgente art. 4 vCost. In quanto sia fatto valere nei
confronti degli organi dello Stato, come nel caso dell'ufficio d'esecuzione
quale autorità legittimata a prendere provvedimenti amministrativi, il
principio della tutela della buona fede assume il carattere di diritto
fondamentale, suscettibile di essere invocato davanti ad un'autorità
giudiziaria (Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della
Costituzione federale, del 20 novembre 1996, in: FF 1997 I 134-136, riferito
all'art. 8 del progetto, corrispondente al vigente art. 9 Cost.; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der
Schweiz, 3. ed., Berna 1999, p. 488).
-
Un'indicazione errata dell'ora dell'incanto non deve in linea di
principio comportare pregiudizi alle parti. Ne consegue che un'informazione
errata può determinare, nel singolo caso, una modifica dell'orario d'inizio nel
senso più favorevole a chi se ne prevale. Accertato che sono stati dati orari
divergenti, decisivo sarà in un caso come quello sottoposto a giudizio il
termine temporale successivo. Certo è che la parte che conosceva l'erroneità
dell'ora indicata, o che avrebbe dovuto notarla dando prova della dovuta
diligenza, non può prevalersi della buona fede: tuttavia, a questo riguardo,
solo gravi manchevolezze di una parte o del suo patrocinatore possono
ritorcersi contro di lei.
a) Tanto la creditrice pignoratizia procedente quanto
l'aggiudicataria sono dell'avviso che il debitore, e di conseguenza anche il
conoscente quale aspirante oblatore, si sarebbe dovuto attivare in presenza di
due diverse indicazioni temporali. Nel caso di specie, non vi era però alcun
motivo per il debitore, non patrocinato da un avvocato, di dubitare che il
secondo dato non fosse corretto. Ne consegue che non può darsi manchevolezza
rilevante a suo carico: anche il conoscente __________ non poteva avere
elementi di dubbio sulla rispondenza dell'orario d'inizio indicatogli
dall'escusso.
b) La procedura di aggiudicazione avendo prematuramente preso inizio ed
essendosi conclusa alle __________, ossia dieci minuti prima del termine
previsto secondo l'ultima comunicazione giunta al debitore e prima che
__________ potesse formulare un'offerta in termini rituali, i gravami devono
essere accolti e l'aggiudicazione revocata. L'organo d'esecuzione procederà indilatamente
ad una nuova sollecita vendita ai pubblici incanti.
- Sulle spese occorre ricordare che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,
n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è
stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo
periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo
stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 9 Cost.; 17, 20a cpv. 1, 125 e 156 LEF; 37 e 102 RFF; 5 cpv. 1 LPR; 51
LPamm; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
-
Le
procedure inc. n. 15.2001.192 e 15.2001.206 sono dichiarate congiunte.
-
I ricorsi 19 aprile 2001 (inc. n. 15.2001.192) di __________ e 17
aprile 2001 (inc. n. 15.2001.206) di __________ sono accolti.
2.1. Di
conseguenza è revocata l'aggiudicazione a __________ del fondo mappale n.
__________, intestato ad __________, di cui al provvedimento di aggiudicazione 29 marzo 2001 dell'Ufficio esecuzione
di Lugano.
2.2. L'Ufficio esecuzione di Lugano procederà alla sollecita vendita
ai pubblici incanti del fondo n. ________
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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