Debt enforcement continuation refusal annulled after changed case law

15.2001.00070Autre juridiction30 nov. 2001Partially Granted

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Résumé

The complainant challenged the Lugano enforcement office's refusal to continue an enforcement proceeding. After the Federal Tribunal clarified that the competent entity could issue administrative decisions and decide objections in this type of radio/TV reception-fee enforcement, the supervisory chamber held that the office's refusal rested on superseded case law and had to be annulled. The court did not itself order continuation, because the enforcement office first had to re-examine the request and verify the correspondence between the writ, the administrative decision, and the continuation request. The complaint was partially upheld, with no costs or compensation.

Regest

Art. 17, 88 LEF; art. 55 cpv. 3 LRTV; art. 48 cpv. 2 lett. c ORTV; supervisory complaint in debt enforcement: a refusal to continue enforcement based exclusively on case law superseded by a Federal Tribunal ruling must be annulled. The supervisory authority may not itself order continuation where the enforcement office has not yet exercised its competence and must first re-examine the request, including the conformity of debtor, cause of claim, and amount between the enforcement writ, the administrative decision and the continuation request. The fee-free character of the supervisory procedure is expressly provided by art. 20a cpv. 1 LEF and art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF (consid. 2).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.00070

Data decisione, Autorità: 30.11.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00070

Lugano 30 novembre 2001 JC/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 della


contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro


preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. __________), secondo la quale __________ __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;

rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;

considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;

atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;

ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione di Lugano nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;

ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;

pronuncia: 1. Il ricorso 8 marzo __________ è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UE di Lugano di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ 1.2. È fatto ordine all’UE di Lugano di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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