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Numero d'incarto:
15.2001.00059
Data decisione, Autorità:
06.07.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00059
Lugano
6 luglio 2001
/CJ/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 16 marzo 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona,
e meglio contro la decisione formale 5 marzo 2001, emessa nell’ambito delle
procedure esecutive n. __________, __________ e __________ promosse contro
__________, da:
richiamata l’ordinanza presidenziale 22 marzo 2001 con la quale al
ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste
le osservazioni 19 aprile dell’UEF di Bellinzona;
esaminati
atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
l’atto di ricorso, formalmente unico, è allestito e firmato per conto di due
persone diverse, l’escusso e sua moglie;
che
i ricorrenti non appaiono essere litisconsorzi necessari;
che
tuttavia poiché i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e giungono
a conclusioni identici, si giustifica la congiunzione delle due procedure;
che
il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con
una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale,
ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio
Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p.
96 s.);
che
sia il verbale di pignoramento intimato il 9 febbraio 2001 (doc. C) che quello
emesso in sostituzione del primo e intimato il 21 febbraio 2001 (doc. F) non
appaiono antedatati in modo manifesto;
che
infatti l’assenza di un verbale di pignoramento interno, circostanza peraltro ammessa
dall’UEF di Bellinzona, non inficia in sé la validità del pignoramento (cfr. DTF
94 III 80, cons. 3a; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 41 ad art. 96);
che,
sebbene appaia verosimile che il pignoramento sia stato effettivamente eseguito
il 21 novembre 2000, visto che questa data risulta essere quella fissata per
l’esecuzione del pignoramento figurante sull’avviso emesso il 24 ottobre 2000,
l’UEF di Bellinzona non risulta in grado di provarlo, poiché ha intimato
l’avviso di pignoramento con invio semplice;
che
si deve però considerare che il pignoramento è stato in ogni caso deciso il 15
dicembre 2000 con l’allestimento della domanda di annotazione della restrizione
della facoltà di disporre, registrata all'Ufficio registri di Bellinzona il 19
dicembre 2000 __________
che,
certo, secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale (che è però
stata oscillante nel corso del tempo, cfr. Damien Vallat, L’hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs et l’exécution forcée, tesi Losanna 1998, n. 31-34,
p. 84-85), il pignoramento non sarebbe tuttavia efficace fintanto che l’escusso
non sia stato informato del divieto legale (art. 96 cpv. 1 LEF) di disporre dei
beni pignorati (cfr. DTF 112 III 15 cons. 3; 110 III 59 con rif.);
che
taluni autori ritengono però che il pignoramento sia eseguito già con la decisione
dell’ufficio, l’assenza di comunicazione all’escusso avendo solo per effetto di
escluderne certi effetti (ad es. il termine di ricorso ex art. 17 LEF contro la
decisione di pignoramento decorre solo dalla conoscenza del provvedimento da
parte dell’escusso, prima di questo momento i beni pignorati non possono essere
realizzati e l’escusso che ne dispone non è passibile della sanzione penale
prevista all’art. 169 CP), ma non di impedirne l’esistenza né vietare l’adozione
di misure cautelari (cfr. Vallat,
op. cit., n. 35 ss., p. 85 ss.; Gilliéron,
op. cit., n. 46-47 ad art. 96);
che
questa tesi è convincente;
che
in effetti, il momento dell’esecuzione del pignoramento, rilevante non solo per
l’escusso ma ancora maggiormente per gli escutenti, in quanto fissa il dies a
quo del termine per la formazione dei gruppi (cfr. art. 110 LEF), non deve
dipendere da elementi soggettivi quale la conoscenza del provvedimento da parte
dell’escusso;
che,
in particolare, le misure cautelari (presa in custodia dei beni mobili, avviso
al terzo debitore, annotazione del pignoramento a RF, ecc.) vanno attuate senza
indugio (addirittura, in caso di urgenza, ancora prima dell’esecuzione del
pignoramento, cfr. art. 15 cpv. 3 RFF) per essere veramente efficaci;
che
il diritto di essere sentito dell’escusso viene rispettato nella misura in cui
il medesimo ha la facoltà di ricorrere sia contro l’esecuzione del pignoramento
che contro i provvedimenti cautelari;
che
ovviamente l’ufficio deve intimare le sue decisioni all’escusso indilatamente;
che,
nel caso di specie, l’UEF di Bellinzona, con la notifica del verbale di pignoramento
più di un mese dopo l’esecuzione del pignoramento, non ha svolto le sue
mansioni a norma di legge;
che
da questa mancanza non risultano però conseguenze negative per l’escusso o sua
moglie dal profilo esecutivo;
che
in effetti, consultando il registro fondiario, che è presunto noto a tutti, i
ricorrenti avrebbero potuto rendersi conto che la cessione della quota di
comproprietà dell’escusso alla moglie prospettata nell’ambito della
liquidazione del regime matrimoniale non era più possibile dopo il 15 dicembre
2000;
che
di conseguenza vanno confermate sia la domanda di annotazione della restrizione
della facoltà di disporre, sia il pignoramento stesso, la cui esecuzione è però
da ritenere avvenuta il 15 dicembre 2000 invece del 21 novembre 2000, donde il
parziale accoglimento del gravame;
che
il termine di partecipazione figurante sul (secondo) verbale di pignoramento
(rettificato) notificato il 21 febbraio 2001 deve essere corretto, con
l’indicazione della data del 14 gennaio 2001 (15 dicembre 2000 + 30 giorni), e,
se del caso, il gruppo completato in conseguenza;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema
di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81,
p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a);
Richiamati
gli art. 17, 96, 101, 110 LEF; 15 RFF; 169 CP
pronuncia: 1. I ricorsi
16 marzo 2001 __________ sono dichiarati congiunti.
-
Il
ricorso 16 marzo 2001 __________ è parzialmente accolto.
-
Il
ricorso 16 marzo 2001 __________ è parzialmente accolto.
-
Di
conseguenza, è fatto ordine all’UEF di Bellinzona di sostituire il termine di
partecipazione __________ figurante sul verbale di pignoramento notificato il
21 febbraio 2001 con l’indicazione della data del 14 gennaio 2001 e, se del
caso, di completare il gruppo con eventuali esecuzioni la cui prosecuzione
fosse stata chiesta tra il 22 dicembre 2000 ed il 14 gennaio 2001.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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