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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00028
Data decisione, Autorità:
21.06.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00028
Lugano
21 giugno
2001
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 5 febbraio 2001 di
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di __________ e meglio contro la comminatoria di
fallimento 2/5 febbraio 2001 emessa nell'esecuzione n. __________ promossa
contro il ricorrente da
richiamata
l'ordinanza presidenziale 8 febbraio 2001 di concessione dell'effetto sospensivo;
viste
le osservazioni: - 16 febbraio 2001 del__________ __________
- 19
febbraio 2001 dell'Ufficio esecuzione di Lugano;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
__________ ents (in seguito: __________) procede con PE n. __________ dell'UE
di __________ contro __________ per il pagamento di un suo credito;
che
l'escusso ha interposto tempestiva opposizione;
che
con decisione amministrativa 6 dicembre 2000 ("decisione secondo art. 80 LAMal
- precetto esecutivo N° __________") __________ ha determinato in fr.
283.30 il ritardo contributivo dell'assicurato, rigettando contestualmente per
tale importo l'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo;
che
la decisione amministrativa 6 dicembre 2000 è stata resa con l'indicazione dei
seguenti rimedi di diritto: "Vie di ricorso - La presente decisione avrà
forza di cosa giudicata se non sarà impugnata mediante opposizione entro il
termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione, debitamente motivata,
dovrà essere fatta per iscritto e tramite invio raccomandato";
che
con domanda 26 gennaio 2001 __________ ha chiesto all'UE di __________ il
proseguimento dell'esecuzione;
che
il 2 febbraio 2001 l'UE di __________ ha emesso la comminatoria di fallimento,
la quale è stata notificata a __________ il 5 febbraio 2001;
che
con scritto spedito per via raccomandata il 5 febbraio 2001 indirizzato alla
"Camera dei ricorsi delle Assicurazioni sociali" del Tribunale di
appello __________ ha interposto "ricorso";
che
con decisione 18 maggio 2001 Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha dichiarato
irricevibile il predetto ricorso e ha inviato gli atti alla __________ affinché
proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione;
che
la decisione ex art. 80 LAMal può essere infatti impugnata entro trenta giorni
formulando opposizione all'assicuratore (art. 85 cpv. 1 LAMal), ritenuto che la
decisione su opposizione è a sua volta impugnabile mediante ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 86 cpv. 1 LAMal),
contro cui vi è infine il rimedio del ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale delle assicurazioni (art. 91 LAMal);
che
pertanto la decisione amministrativa 6 dicembre 2000 dell'Universa non è cresciuta
in giudicato, così come il contestuale rigetto definitivo dell'opposizione interposta
da __________ al precetto esecutivo n. __________, per cui l'esecuzione è sospesa
ex art. 88 cpv. 1 LEF e di conseguenza l'UE di __________ non poteva ex art.
159 LEF emettere la comminatoria di fallimento in esame;
che
il ricorso di __________ va di conseguenza accolto e la comminatoria di fallimento
2/5 febbraio 2001 emessa nell'esecuzione n. 780'976 dell'UE di __________ annullata;
che
sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati
gli art. 17 e 88 LEF
pronuncia:
- Il ricorso 5 febbraio 2001 __________, è accolto.
1.1 La comminatoria di fallimento 2/5 febbraio 2001 emessa dall'UE di
__________ nell'esecuzione n. __________ promossa da __________ contro
__________, è annullata.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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