AIUTO
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Numero d'incarto:
15.2001.00005
Data decisione, Autorità:
21.02.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00005
Lugano
21 febbraio
2001
/LG/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 dicembre 2000 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la decisione 22
novembre 2000 di ridurre il canone di locazione riconosciuto nell'ambito del
pignoramento del reddito, nelle procedure esecutive promosse da
viste le osservazioni 9 gennaio 2001 dell'UE di Lugano
esaminati gli atti e i documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il __________
e la __________ hanno fatto spiccare in totale 8 precetti esecutivi nei
confronti di __________. Tutti i precetti esecutivi sono stati notificati all'escusso
tramite polizia comunale.
B. Su richiesta
di tutti e 6 i creditori, l'UE di Lugano ha proceduto al pignoramento del
reddito dell'escusso, che è risultato essere un indipendente attivo nel campo
informatico. In base alle sue dichiarazioni il 2 novembre 2000 l'Ufficio ha
inviato ai creditori procedenti il verbale di pignoramento, che prevedeva:
Introiti: 4'000.00
Minimo di
esistenza
Minimo base 1'025.00
Locazione 1'700.00
Riscaldamento +
spese 150.00
Trasferte 145.00
Pasti fuori
domicilio 180.00
Totale: 3'200.00
Eccedenza
mensile pignorabile: 800.00
C. Su richiesta
di __________, in data 22 novembre 2000 l'UE di Lugano ha comunicato a
__________ che il canone di locazione di fr. 1'700.-- era da considerarsi
eccessivo e che pertanto gli sarebbe stato riconosciuto un canone di soli fr.
1'000.-- a partire dal mese di aprile 2001, primo termine utile per disdire
l'attuale contratto di locazione.
D. La decisione
del 22 novembre 2000, inviata per lettera raccomandata e ritornata l'11
dicembre 2000 con l'avviso della posta che non era stata ritirata, è stata di
seguito inviata all'escusso per lettera semplice l'11 dicembre 2000.
E. Con scritto
datato 14 dicembre 2000, ma consegnato alla posta il 21 dicembre 2000,
__________ comunica di interporre ricorso contro la decisione 22 novembre 2000,
sostenendo che il canone di locazione è adeguato alle circostanze, ritenuto che
parte dell'appartamento da lui occupato è adibito ad ufficio; egli chiede poi
che sia accertato in che modo gli vengono notificati gli atti esecutivi,
ritenendosi leso per il fatto di non aver potuto interporre opposizione alle
procedure avviate nei suoi confronti.
F. Con
osservazioni 9 gennaio 2001 l'UE di Lugano conferma il proprio operato e rileva
che l'escusso non ritira alla posta i precetti esecutivi spiccati nei suoi confronti,
e ricorda che la notifica dei precetti deve sempre avvenire tramite la Polizia
comunale.
considerando
in diritto:
- Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e
ex art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale
federale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto
materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento
di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura
amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la
proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio
Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 1 ss. ad art. 17; Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 s.).
1.1. Il ricorso
contro i provvedimenti degli organi di esecuzione forzata va presentato entro
dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento
(art. 17 cpv. 2 LEF), ritenuto che tale termine non comprende il giorno da cui
comincia a decorrere (art. 31 cpv. 1 LEF) e che - se l'ultimo giorno di tale
termine cade in un giorno festivo (sabato o domenica) o in un giorno
ufficialmente riconosciuto come festivo - il termine scade il prossimo giorno
feriale (Cometta, Kommentar
zum SchKG, n. 49 e 54 ad art. 17).
1.2. Tutte le
comunicazioni degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti si fanno per iscritto
e, salvo disposizione contraria della legge, mediante lettera raccomandata o
consegna contro ricevuta (art. 34 LEF). Tale disposizione serve principalmente
per scopi probatori (la prova della notifica incombe infatti all'organo di
esecuzione forzata; DTF 121 III 12), e secondariamente per il computo
dei termini impartiti negli atti esecutivi. La violazione di tale norma da
parte degli organi di esecuzione forzata non costituisce motivo di nullità, ma
di annullabilità rilevabile unicamente con ricorso all'Autorità di vigilanza (Francis Nordmann, Basler
Kommentar zum SchKG, n. 5 e 7 ad art. 34).
1.2.1. Se l'ufficio si
attiene all'intimazione per invio raccomandato per compiere un determinato atto
(che non necessita della forma qualificata della notifica personale), esso
esplica tutti i suoi effetti, se il destinatario rifiuta l'invio o si sottrae alla
notifica di tale atto; nel primo caso l'atto è da considerarsi notificato (DTF
90 III 8), nel secondo esso è considerato notificato allo scadere del
termine di sette giorni previsto dall'ordinamento postale per ritirare una
raccomandata (DTF 120 III 3 cons. 1.a, e contra 55 III 171 in cui la
notifica è stata ritenuta già dal momento in cui l'impiegato delle poste ha lasciato
l'avviso di ritiro di una raccomandata nella bucalettere del destinatario; Nordmann, op. cit., n. 8 ad
art. 34 secondo il quale nonostante il comportamento elusivo del destinatario,
l'atto è considerato notificato unicamente se egli doveva aspettarsi
l'intimazione dell'atto rifiutato o eluso; Paul
Angst, Basler Kommentar zum SchKG, n. 15 e 22 ad art. 64).
1.2.2. Altra è invece
la situazione in cui un atto intimato nella forma legale corretta, non può
essere notificato ad un destinatario che non lo rifiuta o non si sottrae scientemente
a tale operazione. Nonostante sia nata in dottrina una discussione a sapersi se
gli art. 64 ss. LEF (relativi alla notifica di "atti esecutivi") si
riferissero unicamente alle notifiche qualificate di certuni atti, quali in
particolare i precetti esecutivi e le comminatorie di fallimento, o potessero
comprendere anche quelle decisioni degli organi di esecuzione forzata da intimare
per invio raccomandato (art. 34 LEF), tale discussione resta senza portata
pratica rilevante, ritenuto che tali norme, benché previste a favore del
debitore, devono profittare in via analogica anche ai creditori e ai terzi
interessati e che per lo stesso motivo si possono applicare a tutte le forme di
intimazione (Angst, op.
cit., n. 7 s. ad art. 64 con riferimenti).
Dal momento che la prova della notifica di un atto esecutivo incombe all'organo
di esecuzione forzata (Nordmann,
op. cit., n. 7 ad art. 34; Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire
de la LP, Losanna 1999, n. 29 ad art. 31 e n. 11 ad art. 34) e che la buona
fede del destinatario è presunta (cfr. art. 3 cpv. 1 CC), l'Ufficio - dopo che
la notifica in via raccomandata è scaduta infruttuosa e l’invio è stato
retrocesso al mittente senza l’indicazione che vi è stato rifiuto di ricezione
- deve ripetere la notifica tramite un funzionario comunale o di polizia (art.
64 cpv. 2 LEF), e - nel caso in cui il destinatario non sia reperibile – deve
procedere alla pubblicazione quale ultimo mezzo possibile (cfr. i combinati
art. 35 e 66 cpv. 4 cifra 2 LEF; Angst,
op. cit., n. 20 ad art. 66). Resta ovviamente riservata
l’ipotesi dell’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF nel caso in cui il debitore persista a
sottrarsi alla notificazione.
1.2.3. In tale
contesto la prassi di taluni Uffici ticinesi di esecuzione e di fallimento di
inviare per posta semplice l'atto esecutivo con la prima busta raccomandata
(con l'indicazione della Posta del non avvenuto ritiro) impedisce - in caso di
successivo ricorso - l'accertamento della data precisa di intimazione da parte
di questa Camera, che in caso di dubbio deve accettare le affermazioni del ricorrente
in merito alla tempestività in virtù del principio in dubio pro debitore.
Gli organi d’esecuzione forzata sono invitati a mutare la loro prassi in
materia di notifica riservati i casi in cui la LEF prevede esplicitamente
l’invio per lettera semplice (ad es. art. 139 e 233 LEF).
1.3. Nel caso in
esame, la decisione contestata è stata spedita per lettera raccomandata, in
conformità dell'art. 34 LEF, in data 22 novembre 2000; l'invio non è stato
ritirato dal ricorrente e di conseguenza è stato ritornato all'UE di Lugano
l'11 dicembre 2000; il medesimo giorno l'UE l'ha rispedito al ricorrente, ma
per posta semplice. In tal modo non ci sono elementi oggettivi per stabilire il
momento della ricezione.
Dal profilo procedurale si deve quindi riconoscere che il ricorso è tempestivo.
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento
dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12, 106
III 13; Georges Vonder Mühll,
Basler Kommentar zum SchKG, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13; CEF vig.
12.1.2001 in re R.A. c. CM K llcc. cons. 1.1).
-
In DTF
126 III 91 cons. 3.a (con rinvii) il Tribunale federale prevede che se il debitore
esercita un'attività lucratica indipendente, l'Ufficio di esecuzione deve:
-
interrogarlo
sul genere di attività svolta,
-
interrogarlo
sulla natura e sul volume dei suoi affari,
-
stimare
l'ammontare del reddito,
-
provvedere
d'ufficio alle necessarie inchieste,
-
raccogliere
informazioni ritenute utili,
-
farsi
consegnare la contabilità e tutti gli altri documenti concernenti l'attività
lucrativa.
Se l'inchiesta
condotta dall'Ufficio non porta ad alcun elemento certo, esso terrà conto degli
indizi a disposizione. Se il debitore non tiene una contabilità regolare, il
risultato della sua attività indipendente deve essere valutato paragonandola ad
altre simili e se necessario va stimata per apprezzamento.
3.1. In casu
occorre rilevare che l'escusso ha dichiarato di aver appena avviato la propria
attività indipendente, per cui non gli è possibile consegnare contabilità e
documentazione; egli ha tuttavia stimato in fr. 4'000.-- i possibili introiti
mensili medi. In assenza di altri dati certi, questa Camera concorda dunque con
l'operato dell'UE di Lugano.
- Per quanto
riguarda il calcolo del minimo di esistenza occorre rilevare che il 1° gennaio
2001 è entrata in vigore la nuova tabella del minimo di esistenza agli effetti
del diritto esecutivo (_________); come disposto al punto IX di questa
Tabella, essa entra in vigore con effetto immediato abrogando la precedente. Di
conseguenza, essa esplica i suoi effetti anche per quei pignoramenti iniziati
sotto l'imperio della vecchia tabella, per il periodo successivo al 1° gennaio
Di conseguenza il minimo di esistenza dell'escusso va fissato in fr. 1'100.--
mensili.
- Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone di locazione conforme
all'uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l'escusso si accontenti
nelle circostanze concrete, ritenuto l'imperativo categorico di ridurre al
minimo le spese per un'abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF
104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF vig. 10.11.2000 in re S. C.
T. e lc. C. A. G., cons. 4.6). Il debitore non può essere costretto dalle
autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi
finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se
l'escusso utilizza un'abitazione costosa solo per usa eccessiva comodità (DTF
114 III 12 cons. 2 e 4; CEF vig. 16.2.1989 in re S. cons. 5b). La
decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto
dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 pag. 178).
5.1. Nel caso in
esame occorre rilevare che un canone di locazione di fr. 1'700.-- mensili oltre
alle spese accessorie appare indubbiamente eccessivo per un debitore che vive
solo e che - secondo le sue dichiarazioni - lavora prevalentemente in Italia e
vi risiede spesso (cfr. ricorso pag. 2 ultimo paragrafo). Inoltre, pur
potendo accettare la richiesta del ricorrente di riconoscergli la necessità di
disporre di un locale da adibirsi ad ufficio, l'appartamento attualmente locato
è di 3 locali, quando potrebbero bastare 2 locali.
Di conseguenza la decisione 22 novembre 2000 dell'UE di Lugano di riconoscere
quale canone di locazione fr. 1'000.-- a partire dal 1° aprile 2001 va confermata.
Il ricorso 21 dicembre 2000 di __________ va pertanto respinto.
- Da ultimo va
ancora evasa la richiesta del ricorrente quo alla notifica dei precetti
esecutivi. Nell'incarto esecutivo trasmesso a questa Camera dall'UE di Lugano
sono presenti in originale tutti e 8 gli esemplari per i creditori dei precetti
esecutivi qui in questione: su tutti i precetti è apposto il timbro della
Polizia comunale del Comune di __________ con la firma del medesimo funzionario
che ha personalmente consegnato al ricorrente i precetti esecutivi.
Il ricorrente
sembra fondare le proprie lagnanze sul fatto che i precetti esecutivi non gli
vengono rispediti - dopo il primo tentativo infruttuoso per raccomandata - in
busta semplice. Al ricorrente giova tuttavia ricordare che la notifica di un precetto
esecutivo avviene nelle strette forme della notifica qualificata, ossia di
persona (art. 64 LEF) e che pertanto fintanto che esso non gli è stato
notificato non può esplicare effetto alcuno. Nei confronti del debitore, che
per un motivo qualsiasi non viene trovato dal postino in casa sua o non si
presenta all'Ufficio postale del suo Comune per ritirare il precetto esecutivo,
va tentata una seconda notifica, tramite un funzionario comunale o di polizia
(cfr. art. 64 cpv. 2 LEF) e da ultimo, se egli si sottrae alla notifica,
tramite pubblicazione nel foglio ufficiale (cfr. art. 66 cpv. 4 cifra 2 LEF).
Di conseguenza, ritenuto che i precetti non vengono mai ritirati dal ricorrente
all'Ufficio postale, l'UE ha correttamente incaricato la polizia comunale di
notificarli; essendo ciò avvenuto in conformità di quanto disposto dalla legge,
la contestazione del ricorrente si rivela dunque infondata.
-
L'incarto
viene dunque retrocesso all'UE di Lugano affinché allestisca un nuovo verbale
di pignoramento che tenga conto dell'innalzamento del minimo vitale del
ricorrente (cfr. cons. 4) a partire dal 1° gennaio 2001, oltre che della diminuzione
del canone locatizio a fr. 1'000.-- a partire dal 1° aprile 2001 (cfr. cons.
5.1.).
-
Non si
prelevano tasse (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
per questi motivi
richiamati gli art. 17, 19, 20a, 31, 34, 64 ss., 93 LEF, art. 3 CC,
art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
-
Il ricorso 21 dicembre 2000 __________, è evaso nel senso dei considerandi.
-
È fatto
ordine all'UE di Lugano di allestire un nuovo verbale di pignoramento ai sensi
del cons. 7.
-
Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19
LEF.
-
Intimazione
a: - __________;
Comunicazione all'UE
di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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