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Numero d'incarto:
15.2000.99
Data decisione, Autorità:
30.08.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00099
Lugano
30 agosto
2000/FC/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sull'istanza per attestazione preliminare in vista di formulare istanza di
riconoscimento in __________ del fallimento principale svizzero di __________
(fallimento secondario spagnolo) presentata il 2 agosto 2000 da
Ufficio
dei fallimenti di Lugano, quale Amministrazione fallimentare ordinaria del fallimento
completata
l'istruttoria;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto
-
che
l'8 aprile 1993 è stato dichiarato dal Pretore del Distretto di Lugano il fallimento
di __________;
-
che
con istanza 2 agosto 2000 l'Ufficio dei fallimenti di Lugano, quale Amministrazione
fallimentare ordinaria del fallimento __________, ha reso noto che fra gli
attivi della massa fallimentare risulta esservi un bene immobile situato in
__________, ad __________ casa d'abitazione ai mappali n. __________ e
__________;
-
che
è intenzione della Massa fallimentare __________, rappresentata dall'Ufficio
dei fallimenti di Lugano, di realizzare la proprietà __________ del fallito
__________ ricorrendo alle competenti autorità giudiziarie e/o amministrative
spagnole sulla base dell'istituto del riconoscimento in __________ del
fallimento svizzero nell'ambito del diritto fallimentare internazionale, in
conformità della disciplina fallimentare spagnola;
-
che
a mente dell'Ufficio dei fallimenti per il riconoscimento necessitano alcune
dichiarazioni attestanti lo stadio di procedura cui è giunto il fallimento
svizzero e che la normativa svizzera sul fallimento consente di estenderne gli
effetti anche ai beni del fallito localizzati all'estero, compatibilmente con
il diritto dello Stato estero entrante in linea di conto;
-
che
mutatis mutandis devono valere i principi applicabili in Svizzera al riconoscimento
del decreto estero di fallimento;
-
che
nel contesto internazionale del riconoscimento all'estero di pronunciati fallimentari
svizzeri, come peraltro nell'ipotesi contraria del riconoscimento in Svizzera
di fallimento estero, assume rilevanza in particolare la declaratoria di esecutività
della sentenza nello Stato dove si è avuto il giudizio principale;
-
che
con documento attestante che la decisione non può più essere impugnata ed è
quindi cresciuta in giudicato si intende una dichiarazione in tal senso
rilasciata da un'autorità dello Stato dove vi è stata la pronuncia del
fallimento principale, di regola dal tribunale giudicante e talora
dall'autorità giudiziaria superiore (Paul
Volken, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 26 all'art. 29 LDIP). Nella
procedura di riconoscimento non vale la massima attitatoria, secondo cui sono
le parti che devono affermare e provare i fatti sui quali fondano i loro
diritti, il giudice è vincolato alle domande e ai mezzi di prova proposti e non
può procedere ad ulteriori accertamenti, i fatti ammessi sono ritenuti
formalmente veri e la prova è limitata agli elementi su cui vi è disputa. Vige
per contro la massima indagatoria che impone al giudice, in linea di principio,
di accertare d'ufficio se si realizzano i fatti giuridicamente rilevanti (cfr.
sentenza 25 febbraio 1997 del Kassationsgericht del Cantone Zurigo, in: SJZ
1998, p. 257 s. = ZR 1998, n. 6, p. 18-20, cons. III/2 = SZIER 1998, p.
428-430, cons. III/2, con nota di Ivo Schwander [p. 432 s., n. 1], anche nel
caso in cui siano rimasti incontestati. Ove non sia possibile presentare il documento
richiesto perché il suo rilascio non è previsto dalla legge estera, la prova
può essere fornita anche in altro modo (Flavio
Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva
-
Fallimento e concordato internazionali, in: Assistenza giudiziaria
internazionale in materia civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Collana
CFPG vol. 20, Lugano 1999, p. 200 s., n. 3.1.3.2.c);
-
che
il decreto straniero di fallimento, pronunciato nello Stato di domicilio o sede
del debitore, è riconosciuto in Svizzera a condizione che si realizzino cinque
presupposti cumulativi:
a) declaratoria di
fallimento pronunciata dall'autorità estera competente (art. 166 cpv. 1 periodo
introduttivo LDIP);
b) istanza di
riconoscimento in Svizzera formulata da chi ne ha diritto (art. 166 cpv. 1
periodo introduttivo LDIP);
c) esecutività del
decreto straniero di fallimento nello Stato del foro fallimentare principale (art.
166 cpv. 1 lett. a LDIP);
d) inesistenza di
motivi di rifiuto ex art. 27 LDIP (art. 166 cpv. 1 lett. b LDIP);
e) reciprocità
dello Stato estero nel riconoscimento (art. 166 cpv. 1 lett. c LDIP);
-
che
gli stessi principi trovano piena attuazione negli Stati che nell'insolvenza
transazionale applicano il diritto di reciprocità, volto in particolare ad
evitare distrazioni patrimoniali lesive dei diritti dei creditori e costitutive
di violazione del diritto penale;
-
che
per riconoscere il decreto straniero di fallimento nel senso dell'art. 166 LDIP
è competente la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, la
cui giurisdizione è pure data per la pronunzia di provvedimenti conservativi ex
art. 168 LDIP (art. 513 cpv. 1 CPC);
-
che
per l'art. 513 cpv. 2 primo periodo CPC, l'istanza di riconoscimento è proposta
e trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio nel
senso degli art. 361 ss. CPC;
-
che
mutatis mutandis la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino non può che essere l'autorità competente a raccogliere gli
elementi formali occorrenti per il riconoscimento e l'esecuzione all'estero di
un fallimento principale dichiarato in Svizzera nel Cantone Ticino;
-
che
il riconoscimento in __________ del decreto svizzero di fallimento principale
determinerà la sua esecuzione in __________ non secondo le modalità previste
dal diritto del luogo del fallimento principale, ma secondo quelle connesse
all'apertura in __________ di una procedura di fallimento secondario;
-
che
per l'art. 197 cpv. 1 LEF tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al
momento della dichiarazione di fallimento formano, ovunque si trovino,
un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori, ritenuto che
per il cpv. 2 appartengono alla massa anche i beni che pervengono al fallito
prima che sia chiusa la procedura di fallimento;
-
che
per l'art. 27 cpv. 1 RUF [Regolamento concernente l'amministrazione degli
uffici dei fallimenti, del 13 luglio 1911, in: RS 281.32] i beni situati
all'estero saranno iscritti nell'inventario senza aver riguardo alla
possibilità o meno di avocarli alla massa del fallimento aperto in Svizzera,
ritenuto che per il cpv. 2 i diritti che potessero spettare alla massa in base
agli art. 214 e 285 ss. LEF saranno pure elencati nell'inventario, dando loro
un valore approssimativo per il caso che l'azione revocatoria sortisse esito
favorevole;
-
che
i beni facenti parte dell'esecuzione forzata generale o collettiva (fallimento),
anche quelli situati all'estero e iscritti nell'inventario, sono di conseguenza
sottratti all'esecuzione forzata speciale o individuale (sulle nozioni, cfr. Cometta, op. cit., p. 140, n.
1.2.b-c);
-
che
il decreto fallimentare 8 aprile 1993 del Pretore del Distretto di Lugano è cresciuto
in giudicato ed è esecutivo;
-
che
l'Ufficio dei fallimenti di Lugano svolge la funzione di Amministrazione fallimentare
ordinaria del fallimento decretato l'8 aprile 1993 nei confronti di __________;
-
che
la liquidazione fallimentare ha luogo nella forma sommaria disciplinata dall'art.
231 LEF;
-
che
nella liquidazione sommaria di regola non hanno luogo assemblee dei creditori (art.
231 cpv. 3 n. 2 primo periodo LEF);
-
che
tuttavia, se in ragione di circostanze particolari una consultazione dei creditori
sembra opportuna, l'Ufficio dei fallimenti può riunirli in assemblea o
provocare una loro risoluzione per mezzo di circolare (art. 231 cpv. 3 n. 2
secondo periodo LEF);
-
che
la graduatoria del fallimento principale aperto in Svizzera contro __________ è
divenuta definitiva, non essendo pendenti procedure di ricorso ex art. 17 LEF
davanti alla scrivente Camera quale Autorità di vigilanza cantonale in materia
di esecuzione e fallimento, e nemmeno azioni di contestazione nel senso dell'art.
250 LEF davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 (cfr. dichiarazione
16 agosto 2000 del Pretore), avuto altresì riguardo allo stralcio dai ruoli
decretato il 20 dicembre 1999 dalla Corte d'appello del Canton Berna della
procedura in re __________ in Nachlassliquidation c. Konkursmasse des
__________ e __________
-
che
la tassa di giustizia in fr. 250.-- è a carico della massa fallimentare
__________;
richiamati
mutatis mutandis gli art. 166 ss. LDIP; 361 ss. e 513 CPC; 175, 197 ss. e 231
LEF; 27 RUF; 1 cpv. 2 e 2 OTLEF;
dichiara:
- Per l'art. 197 LEF tutti i beni pignorabili spettanti al debitore
al momento della dichiarazione di fallimento formano, ovunque si trovino,
un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori, compresi per l'art.
27 cpv. 1 RUF anche i beni situati all'estero iscritti nell'inventario.
1.1. I beni facenti parte dell'esecuzione forzata generale o
collettiva (fallimento) sono di conseguenza sottratti all'esecuzione forzata
speciale o individuale.
-
Il decreto fallimentare 8 aprile 1993 del Pretore del Distretto
di Lugano nei confronti di __________, è esecutivo.
-
L'Ufficio dei fallimenti di Lugano svolge la funzione di Amministrazione
fallimentare ordinaria del fallimento decretato l'8 aprile 1993 nei confronti
di __________.
-
La liquidazione fallimentare nel fallimento __________, ha luogo
nella forma sommaria disciplinata dall'art. 231 LEF.
4.1. Nella liquidazione sommaria di regola non hanno luogo assemblee
dei creditori (art. 231 cpv. 3 n. 2 primo periodo LEF), ritenuto tuttavia che è
in facoltà dell'Ufficio dei fallimenti di riunirli in assemblea o di provocare
una loro risoluzione per mezzo di circolare (art. 231 cpv. 3 n. 2 secondo periodo
LEF).
-
La graduatoria del fallimento principale aperto in Svizzera
contro __________, è definitiva.
-
La tassa di giustizia in fr. 250.-- è a carico della massa fallimentare
__________.
-
Intimazione a: - ___________
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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