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Numero d'incarto:
15.2000.91
Data decisione, Autorità:
03.08.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00091
Lugano
3 agosto 2000
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 13 luglio 2000 di
patr.
dall’avv. __________
contro
l’operato
dell’UEF di Locarno nell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti della ricorrente da
patr.
dallo studio legale __________
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
-
che
la Comunione __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del
proprio credito;
-
che
il 7 luglio 2000 l’UEF di Locarno ha proceduto alla pubblicazione sul FUC e sul
FUSC dell’atto di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa dalla
Comunione __________ nei confronti della debitrice;
-
che
con ricorso 13 luglio 2000 __________ si aggrava contro la pubblicazione
dell’atto di pignoramento chiedendone l’annullamento, in quanto la debitrice avrebbe
comunicato il proprio cambiamento d’indirizzo e non sarebbero quindi dati i
presupposti di cui all’art. 66 cpv. 4 n. 2 e 3 LEF;
-
che
per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul
merito del ricorso già in sede di decisione sull’effetto sospensivo, atteso che
nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di
chi non è stato sentito (cfr. Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9);
-
che
nel caso di specie il ricorso è stato trasmesso a questa Camera il 14 luglio
2000 per la decisione sull’effetto sospensivo;
-
che
per l’art. 66 cpv. 4 LEF la notifica di un atto esecutivo ad un debitore domiciliato
all’estero si fa mediante pubblicazione se il domicilio del debitore è sconosciuto
o se il debitore persiste nel sottrarsi alla notifica;
-
che
in casu la debitrice, qui ricorrente, ha affermato di aver comunicato alla Pretura
di Locarno - Campagna il proprio trasferimento di domicilio dall’__________
agli __________;
-
che
tale cambiamento d’indirizzo non è però stato comunicato all’UEF di Locarno;
-
che
l’Ufficio ha tentato di notificare l’atto esecutivo in questione presso
l’indirizzo della debitrice in Inghilterra;
-
che
l’escussa ha comunque preso conoscenza dell’atto esecutivo mediante la
pubblicazione;
-
che
la debitrice aveva quindi tutti gli elementi per la tutela dei propri
interessi;
-
che
dagli atti risulta che nessuno ha comunicato all’UEF di Locarno il cambiamento
di domicilio della debitrice;
-
che
era compito dell’escussa informare l’Ufficio in merito al cambiamento del
proprio indirizzo;
-
che
l’UEF di Locarno si è quindi correttamente determinato sulla base degli elementi
noti al momento di ordinare la pubblicazione in forma edittale;
-
che
s’impone quindi la reiezione del gravame senza la necessità di atti istruttori;
-
che
sulle spese e le ripetibili, protestate dalla ricorrente, occorre ricordare a
futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990,n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
-
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art.
17 e 66 LEF e 9 LPR
pronuncia:
-
Il ricorso 13 luglio 2000 di __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all’UEF di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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