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Numero d'incarto:
15.2000.88
Data decisione, Autorità:
17.07.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00088
Lugano
17 luglio
2000
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 26 giugno 2000 di
patr.
dallo studio legale __________
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio contro l’attestato di
carenza di beni 13 giugno 2000 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla
ricorrente nei confronti di
viste le
osservazioni 11 luglio 2000 dell’UE di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
che la
__________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;
che in
data 13 giugno 2000 l’UE di Lugano, avendo accertato l’inesistenza di beni o redditi
pignorabili, ha emesso l’attestato di carenza di beni nell’esecuzione n.
__________ promossa dalla creditrice nei confronti di __________;
che con
ricorso 26 giugno 2000 la __________ insorge contro l’emissione dell’attestato
di carenza di beni sostenendo che l’UE non avrebbe effettuato i necessari accertamenti
per determinare il reddito dell’escussa;
che con
osservazioni 11 luglio 2000 l’UE di Lugano chiede la reiezione del gravame,
ribadendo la correttezza del proprio operato;
che l’escussa non ha
formulato osservazioni;
che nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13);
che per l’art.
21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento
impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per un
nuovo giudizio;
che se il
provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti, l’Autorità
di vigilanza riforma il pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è
rinviata all’organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani
un nuovo provvedimento;
che la
decisione sulla specie d’effetto rientra nel potere discrezionale dell’Autorità
di vigilanza (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2 ad
art. 21, p.260);
che nel
caso di specie L’UE di Lugano ha omesso di compiere i necessari accertamenti
atti a determinare il genere di attività svolta dalla debitrice ed il reddito
conseguito, nonché la propria situazione famigliare;
che di
conseguenza l’attestato di carenza di beni emesso nell’esecuzione n. __________
va annullato e l’incarto viene retrocesso all’UE di Lugano per esperire i necessari
accertamenti e valutazioni e, nell’eventualità di un’eccedenza pignorabile, per
ordinarne il pignoramento;
che ne consegue
l’accoglimento del gravame;
che sulle
spese, protestate dalla ricorrente, occorre ricordare a futura memoria che -
benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo
in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette
Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo
LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso
motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art.
17 e 93 LEF
pronuncia:
- Il ricorso 26 giugno 2000 della __________, è accolto.
1.1 Di conseguenza è annullato l’attestato di carenza di beni emesso
nella procedura esecutiva n. __________ a carico di __________.
1.2 L’incarto
è retrocesso all’UE di Lugano affinché compia i necessari accertamenti atti a
determinare eventuali redditi o beni pignorabili nell’esecuzione n. __________
promossa a carico di __________.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: - studio legale __________;
Comunicazione
all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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