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Numero d'incarto:
15.2000.85
Data decisione, Autorità:
07.09.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00085
Lugano
7 settembre
2000
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 23 giugno 2000 di
contro
l’operato
dell’UEF di Bellinzona e meglio contro il calcolo
del minimo di esistenza 29 maggio 2000 nelle diverse esecuzioni promosse nei
confronti della ricorrente da
patr.
dall’avv. __________
richiamate
l’ordinanza presidenziale 28 giugno 2000, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 22 agosto 2000 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Diversi
creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri
crediti. In data 29 maggio 2000 l’UEF di Bellinzona ha stabilito il pignoramento
della quota del reddito eccedente il minimo di esistenza della debitrice, determinato
come segue:
Introiti: fr. 2'868.--
Minimo
di esistenza:
importi
di base fr. 1'025.--
locazione fr. 600.--
AI/AD/CP fr. 44.--
Cassa
malati fr. 258.--
Trasferte fr. 200.--
Pasti
fuori dom. fr. 180.--
Assicurazioni
div. fr. 100.--
Indennità
vacanza fr. 230.--
totale
deduzioni fr. 2'637.--
B. Con ricorso 23 giugno 2000 __________ insorge contro tale
provvedimento postulando il riconoscimento, a titolo di canone locatizio della
cifra mensile di fr. 830.--, pari all’importo effettivamente pagato.
C. I creditori non hanno formulato osservazioni e l’UEF di Bellinzona
si rimette al giudizio di questa Camera.
Considerando
in diritto:
-
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le
autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112
III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13).
-
Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone
locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere
che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità
e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile
1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto
1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone
va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su
reclamo S. cons. 5b).
Il debitore non
può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio
corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto
ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua
eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989
su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola,
essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III
73; Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).
Nel caso in esame l’UEF
di Bellinzona ha riconosciuto all’escussa, a titolo di canone locatizio, l’importo
mensile di fr. 600.--, stabilito da questa Camera con decisione 10 agosto 1999,
con la quale si invitava la ricorrente a ridurre le spese di locazione. Dando
seguito a tale invito l’escussa ha effettivamente ridotto le spese di locazione
da fr. 1'120.-- a fr. 830.--, spese di riscaldamento comprese. Con il ricorso
che qui ci occupa la ricorrente postula il riconoscimento del canone di
locazione effettivo in luogo dell’importo di fr. 600.-- riconosciuto dall’UEF
di Bellinzona, evidenziando l’impossibilità di reperire attualmente a
Bellinzona un alloggio sostitutivo ad un prezzo inferiore agli 800.-- franchi
oltre le spese. Orbene, l’escussa ha dato prova di impegno nel ridurre le spese
di locazione, lasciando un appartamento di fr. 1'120.-- per uno di fr. 830.--,
spese comprese. Siffatto comportamento merita di essere apprezzato, tanto più
che nel frattempo i canoni locatizi hanno subito un incremento riconducibile
alla somma di almeno due fattori: la diminuzione degli appartamenti sfitti e
l’aumento del tasso ipotecario. Di conseguenza viene riconosciuto a titolo di
canone locatizio l’importo mensile di fr. 830.--.
- Ne consegue l’accoglimento del gravame.
Sulle spese
occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean - François
Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a
cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art.
17 e 93 LEF, 19 LPR
pronuncia:
- Il ricorso 23 giugno 2000 di __________, è accolto.
1.1 Di
conseguenza il minimo di esistenza nel pignoramento di salario 29 maggio 2000 a
carico di __________, è determinato in fr. 2'867.-- in luogo di fr. 2'637.--.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all'UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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