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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2000.213
Data decisione, Autorità:
01.03.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00213
Lugano
1 marzo 2001
/EC/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 dicembre 2000 di
contro
e meglio contro l’avviso di pignoramento del 21 novembre 2000
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
viste le osservazioni:
22 dicembre 2000 di __________ 27 dicembre 2000 dell’UE di
__________;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto:
A. Con domanda
14 ottobre 2000 __________ ha chiesto all’UE di __________ di proseguire
l’esecuzione contro __________, producendo l’attestato di carenza di beni in
seguito a pignoramento del 3 ottobre 2000 emesso nell’esecuzione n. __________.
B. Con avviso di pignoramento datato 21 novembre 2000 l’UE di
__________ ha annunciato il pignoramento per un credito di fr. 172'873.80
(interessi e spese compresi) per il pomeriggio dell’11 dicembre 2000.
C. Contro siffatto provvedimento si è aggravato __________ sostenendo,
in sostanza, che la pretesa dedotta in esecuzione risulta infondata.
D. Delle osservazioni 22 dicembre 2000 di __________ e 27 dicembre 2000
dell’UE di __________, entrambe postulanti la reiezione del ricorso, si dirà,
per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
-
Per l’art. 149 cpv. 1 LEF, il creditore partecipante al pignoramento
riceve per l’ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza
beni; per il cpv. 3 entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il
creditore può proseguire l’esecuzione senza bisogno di un nuovo precetto. Il
creditore deve in tal caso presentare solo la domanda di proseguimento.
-
Per l’art. 89 LEF se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di
pignoramento l’ufficio di esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione,
procede senza indugio al pignoramento.
Orbene, nel caso
in esame il creditore ha chiesto il 14 ottobre 2000 il proseguimento
dell’esecuzione n. __________ sulla base dell’attestato di carenza beni del 3
ottobre 2000. Di conseguenza l’UE di __________ ha agito correttamente
emettendo in data 21 novembre 2000 l’avviso di pignoramento, essendo tale atto
espressamente previsto dall’art. 90 LEF.
- In concreto dunque nessuna censura può essere rivolta nei confronti
dell’Ufficio di esecuzione di __________, avendo quest’ultimo agito in ossequio
a quanto previsto dalla LEF: la contestazione sollevata dal ricorrente secondo
cui la pretesa dedotta in esecuzione sarebbe infondata concerne unicamente una
questione di merito sottratta al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza.
Il ricorso è di conseguenza
respinto.
- Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François
Poudret / Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol.
II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso
motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 89, 90 e 149 cpv. 1 e 3 LEF, art. 61 e 62
OTLEF
pronuncia:
-
Il ricorso
14 dicembre 2000 __________, è respinto.
-
Non si
prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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