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Numero d'incarto:
15.2000.194
Data decisione, Autorità:
19.12.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00194
Lugano
19 dicembre
2000 /LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 novembre 2000 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti
di __________, e meglio contro il verbale di pignoramento 18 settembre 2000,
ritenuto
in fatto:
A. Il
18 settembre 2000 l’UEF di __________ ha proceduto al pignoramento di salario
di __________ nell’ambito di diverse esecuzioni nei suoi confronti, accertando
un’eccedenza pignorabile di CHF 2'642.—mensili, secondo il seguente calcolo:
Introiti: CHF
5'657.—
Minimo di
esistenza: CHF 1'025.00
Locazione CHF 1'110.00
Cassa
malati, ass. infortuni, disocc., CP CHF 400.00
Trasferte CHF 200.00
Pasti
fuori domicilio CHF 180.00
Assicurazioni
/ diversi CHF 100.00
Totale
deduzioni CHF 3'015.00
B. Con
ricorso 29 novembre 2000 l’escussa ha postulato la riduzione dell’importo
mensile trattenuto dal suo salario nonché l’esclusione della tredicesima dal
pignoramento, allegando numerose fatture, a suo dire ancora da pagare.
considerando
in diritto:
-
Giusta
l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul
merito del ricorso già in sede di decisione sull’effetto sospensivo, atteso che
nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di
chi non è stato sentito (cfr. Flavio
Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2 ad art.
9). Nel caso di specie il ricorso è stato trasmesso a questa Camera per
decisione sull’effetto sospensivo; ritenuto che la questione non richiede
ulteriori accertamenti fattuali, appare opportuno determinarsi sul merito del
gravame già in questa sede.
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12,
106 III 13; Georges Vonder Mühll,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art.
93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III
13).
-
Nell’esecuzione
del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata
allestisce il verbale di pignoramento tenendo conto dei ricavi e delle spese
effettivi mensili; la tredicesima, se percepita, fa parte del salario e va pure
essa presa in considerazione nel calcolo di un’eccedenza pignorabile. Essa non
può tuttavia venir staggita pro rata, ma va pignorata quale reddito futuro,
valendo il suo pignoramento unicamente al momento del suo pagamento (DTF
71 III 61; Georges Vonder Mühll,
op. cit., n. 4 ad art. 93).
3.1. Per
quanto riguarda dunque la richiesta della ricorrente di poter liberare la
tredicesima dal pignoramento, essa va respinta, nella misura in cui tale
importo non sia sufficiente a coprire tutti i crediti posti in esecuzione;
pagati tutti quest’ultimi, un’eventuale eccedenza attiva a suo favore, sarebbe
certamente versata alla ricorrente.
- Per
quanto riguarda la richiesta di ridurre l’eccedenza pignorabile mensile sulla
scorta delle fatture allegate al ricorso, occorre ricordare che perché si diano
privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di
legge in tale senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il
rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono
privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi,
il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei
loro confronti: è questo il caso in particolare del venditore di generi
alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o
all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali
indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF
112 III 18). Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del
legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente
indispensabile ex art. 92 e 92 LEF per soddisfare i bisogni più elemantari.
4.1. Le
spese di locazione sono state riconosciute dall’UEF di __________ in ragione di
CHF 1'110.--, mentre la ricorrente sostiene – sulla scorta di un semplice cedolino
di versamento postale non pagato – che esse ammonterebbero ora a CHF 1’145.--;
tale aumento potrà – se del caso – essere riconosciuto in seguito dall’UEF a
condizione che la ricorrente produca la documentazione a suffragio di tale
aumento.
4.2. La ricorrente
chiede che le vengano riconosciuti CHF 173.—per spese di elettricità; tale
importo tuttavia è già compreso nel minimo di esistenza fissato nel suo caso in
CHF 1'025.—(cfr. § 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del
diritto esecutivo del 1° gennaio 1994 di questa Camera) e non può pertanto
esserle riconosciuto.
4.3. Le
multe, probabilmente per infrazioni legate al posteggio dell’autoveicolo
dichiarato impignorabile dall’UEF di __________, non possono essere tenute in
considerazione poiché sono il risultato di un comportamento errato della
ricorrente, che invece – durante tutta la durata del pignoramento di salario -
è chiamata a dare prova di parsimonia e oculatezza.
4.4. Le
spese di alimentazione, di igiene della casa e personale, nonché di indumenti
pretese dalla ricorrente sono già comprese nel minimo di esistenza fissato nel
suo caso in CHF 1'025.--, e pertanto non possono venirle riconosciute.
4.5. Le
spese di riparazione dell’autovettura e di assicurazione responsabilità civile
per veicoli sono di principio già contenute nell’importo forfetario al
chilometro concesso dall’UEF; che nel caso in cui la ricorrente possa in futuro
dimostrare l’insorgere di rilevanti spese connesse con l’uso dell’autoveicolo,
essa potrà chiedere all’UEF di __________ un adeguamento dell’importo
forfetario al chilometro, o il riconoscimento di pagamenti a favore del
fornitore di tali prestazioni.
4.6. La
ricorrente presenta due fatture per spese telefoniche di ragguardevole
consistenza (CHF 2'904.25 e 3'354.65) certamente non giustificate dalla sua
professione para-medica, nonché fatture connesse con la ricezione di programmi
televisivi e radiofonici; seppure non vi sia alcun diritto particolare da parte
dell’escussa di vedersi riconoscere degli importi per tali titoli, occorre
rilevare che l’UEF le ha riconosciuto un importo generico di CHF 100.— mensili,
che può essere ritenuto sufficiente per tali costi.
4.7. La
ricorrente sostiene di dover far fronte a rilevanti spese mediche, producendo unicamente
un cedolino di pagamento non usato per CHF 108.—a favore del dr. med.
__________; l’escussa rileva tuttavia che l’ingente debito di cui sopra sarebbe
quello verso la cassa malati, che risulta però creditrice procedente
nell’ambito del pignoramento qui in esame (PE n. __________ dell’UEF di
__________ fatto spiccare dalla Cassa Malati __________); di conseguenza, nella
misura in cui questo creditore partecipi al pignoramento (fruttuoso) di
salario, non è possibile avvantaggiarlo con ulteriori pagamenti da parte
dell’escussa.
4.8. Per
quanto riguarda il preteso debito con terzi sconosciuti, ai quali la ricorrente
verserebbe CHF 820.--, esso non può venire riconosciuto poiché non è noto né il
nome di questi terzi né la ragione di questi pagamenti né se essi vengono
effettivamente fatti.
4.9. Di
conseguenza anche la richiesta di ridurre l’eccedenza pignorabile va respinta.
- Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean-François Poudret /
Suzette Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a e 93 LEF, art. 61 e 62
OTLEF, art. 9 LPR,
pronuncia:
-
Il
ricorso 29 novembre 2000 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a __________.
Comunicazione
all’UEF di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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