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Numero d'incarto:
15.2000.139
Data decisione, Autorità:
07.11.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00139
Lugano
7 novembre
2000 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
Segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 ottobre 2000 di
rappr. dall'avv. __________
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e
meglio contro il calcolo del minimo di esistenza 14 settembre 2000 nelle
diverse esecuzioni promosse nei confronti della ricorrente da
rappr da __________
Richiamata l’ordinanza presidenziale 10 ottobre
2000 con la quale al ricorso veniva
concesso l’effetto sospensivo limitatamente all’importo
di fr. 1'070.10
viste le
osservazioni 25 ottobre 2000 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per
l’incasso dei propri crediti. In data 14 settembre 2000 l’UE di Lugano ha
stabilito il pignoramento della quota del reddito eccedente il minimo di
esistenza del debitrice, determinato come segue:
Introiti:
Salario fr. 1'910.--
Rendita
AI fr. 2'010.--
Totale
redditi fr. 3'920.--
Minimo
di esistenza:
importi
di base fr. 1'025.--
locazione fr. 800.--
cassa
malati fr. 300.--
totale
deduzioni fr. 2’125.--
B. Con
ricorso 6 ottobre 2000 __________ insorge contro tale provvedimento contestando
l’ammontare del reddito stabilito dall’UE di Lugano nonché il totale delle
deduzioni stabilito dall’Ufficio. La ricorrente chiede inoltre di essere posta
al beneficio del gratuito patrocinio.
C. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto:
-
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità
di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al
momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del
debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108
III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione
potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108
III 13).
-
Per
l’art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può riformare il
provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e
fallimento per un nuovo giudizio. Se il provvedimento impugnato contiene
accertamenti di fatto sufficienti, l’Autorità di vigilanza riforma il pregresso
giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all’organo di esecuzione
affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento. La
decisione sulla specie d’effetto rientra nel potere discrezionale dell’Autorità
di vigilanza (Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2 ad art. 21, p.260).
-
Nel caso di specie L’UE di Lugano ha omesso di compiere,
rendendoli controllabili, i necessari accertamenti atti a determinare la
rendita AI percepita dall’escussa, essendosi limitato ad indicare l’importo
mensile di fr. 2'010.-- senza il supporto di alcun elemento giustificativo. Di
conseguenza l’incarto viene retrocesso all’UE di Lugano per esperire i
necessari accertamenti e valutazioni e, nell’eventualità di un’eccedenza
pignorabile, per ordinarne il pignoramento. Si ricorda tuttavia alla ricorrente
il proprio obbligo di collaborazione, sancito dall’art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF. L'UE
richiederà altresì i giustificativi di tutte le poste entranti in linea di
conto.
-
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81,
p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
A
norma dell'art. 15a cpv. 1 LPR nelle procedure di ricorso ex art. 17 LEF il
gratuito patrocinio è concesso nei limiti dell'art. 29 cpv. 3 della
Costituzione federale, con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi
di non poter sopperire alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza
presenti probabilità di esito favorevole e che il richiedente non sia in grado
di procedere con atti propri. La necessità oggettiva di patrocinio è data
quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo
rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere
sono complesse. Di regola, vista anche la massima ufficiale ex art. 19 LPR, un
ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato non necessita
di patrocinio (DTF 122 I 10 cons. 2 c i. f.; Flavio Cometta, Commentario alla
LPR, Lugano 1998, n. 2.4.1 ad art. 15a LPR, p. 230 e riferimenti),
l'interessato essendo in grado di procedere con atti propri, solo che lo
voglia.
In
concreto non sono date le eccezionali condizioni che comportano la necessità
dell’ausilio di un patrocinatore per l’allestimento di un ricorso o di
osservazioni in tema di pignoramento di salario. L‘istanza di assistenza
giudiziaria deve quindi essere respinta.
Richiamati gli art.
17 e 93 LEF, 21 cpv. 4 LPR,
pronuncia:
-
Il ricorso 6 ottobre 2000 __________, è evaso nel senso dei
considerandi.
Di conseguenza gli atti sono retrocessi
all’UE di Lugano affinché abbia a determinarsi come al considerando 3 di questa
sentenza.
-
L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria 6 ottobre 2000
__________ è respinta.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all'UEF di Bellinzona
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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