AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2000.120
Data decisione, Autorità:
08.09.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00120
Lugano
8 settembre
2000
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sull’istanza 5 settembre 2000 di restituzione del termine ex art 33 cpv. 4 LEF
presentata da
nell’esecuzione n.__________ dell’UE di Lugano promossa contro
l’istante da
richiamata l’ordinanza presidenziale 5 settembre 2000;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
-
che __________
procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 1'659.90
oltre interessi al 12% dal 15 maggio 1999;
-
che il 3 agosto
2000 veniva notificato al debitore il precetto esecutivo n. __________ dell’UE
di Lugano, al quale egli non ha interposto opposizione;
-
che il 17 agosto
veniva notificato all’escusso l’avviso di pignoramento previsto per il 6
settembre 2000;
-
che il 5 settembre
2000 __________ formula istanza di opposizione tardiva, sostenendo di non aver
interposto opposizione al precetto, in quanto il credito posto in esecuzione
sarebbe stato erroneamente indicato quale credito sorto dopo la dichiarazione
di fallimento;
-
che se l’escusso
intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto,
immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla
notificazione del precetto all’ufficio d’esecuzione (art. 74 cpv. 1 LEF);
-
che per l’art. 33
cpv. 4 LEF chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un
ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o
all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine;
-
che nel caso di
specie le motivazioni addotte dall’istante non rientrano tra quelle previste dall’art.
33 cpv. 4 LEF;
-
che l’istanza 5
settembre 2000 di restituzione del termine presentata da __________ deve quindi
essere respinta;
-
che giusta l’art.
206 cpv. 1 LEF in caso di fallimento tutte le esecuzioni contro il fallito
cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di
fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento;
-
che tale norma è
imperativa e determina la nullità delle esecuzioni promosse durante la
procedura di fallimento per crediti sorti prima della sua dichiarazione ( cfr. DTF
93 III 55 ss.; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs – und Konkurrechts, Berna 1997, § 41 n. 23, p.
331);
-
che nel caso in
esame il 9 novembre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato il
fallimento di __________;
-
che il 14 gennaio
2000 è stata pubblicata l’apertura del fallimento con procedura ordinaria;
-
che la procedura
di liquidazione risulta tuttora pendente presso l’UF di Lugano;
-
che il credito di
fr. 1'656.90 posto in esecuzione da __________ si riferisce ad un estratto
conto datato 20 settembre 1999 per prestazioni fornite il 7 aprile 1998;
che l’esecuzione in oggetto si riferisce ad un
credito sorto prima della dichiarazione di fallimento di __________, avvenuta
il 9 novembre 1999 e va quindi annullata;
-
che
il credito oggetto d’esecuzione deve essere, se del caso, insinuato dalla
creditrice nel fallimento citato;
-
che sulle spese
occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean - François
Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio
è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo
periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a);
-
che per lo stesso
motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF);
Richiamati gli art. 22 e 33 cpv. 4, 74 cpv. 1 e 206 cpv.1 LEF
pronuncia:
-
L’istanza di restituzione del termine 5 settembre 2000 di
__________, è respinta.
-
E’ annullata l’esecuzione n.__________ dell’UE di Lugano promossa
da __________ nei confronti di __________
-
Non si
prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione all’UE
di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster