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Numero d'incarto:
15.2000.116
Data decisione, Autorità:
17.10.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00116 e 15.2000.00117
Lugano
17 ottobre
2000
/LG/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 21 e 22 agosto 2000 di
Contro
l’operato dell’ UEF di Locarno, e meglio contro gli stati di
riparto 2 agosto 2000 allestiti in seguito alla vendita a pubblici incanti
della part. __________ RFD di __________ (inc. 15.2000.00116) e delle PPP
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ RFD di __________ (15.2000.00117),
procedure concernenti anche
Comunione dei condominio __________
rappr. dallo Studio legale __________
rappr. dallo studio legale __________
viste le osservazioni:
-
8 settembre 2000 della __________ (inc. 15.2000.00116)
-
6 settembre 2000 del __________ (inc. 15.2000.00116)
-
13 settembre 2000 dell’UEF di Locarno (inc. 15.2000.00116)
-
4 settembre 2000 del __________ (inc. 15.2000.00117)
-
4 settembre 2000 della Comunione dei comproprietari del
condominio __________ (inc. 15.2000.00117)
-
8 settembre 2000 della __________ (inc. 15.2000.00117)
-
11 settembre 2000 di __________ (inc. 15.2000.00117)
-
13 settembre 2000 dell’UEF di Locarno (inc. 15.2000.00117)
ritenuto
in fatto:
A.
In data 2 agosto 2000 l’UEF di Locarno ha
depositato lo stato di riparto allestiti in seguito alla vendita a pubblici
incanti delle part. __________ RFD di __________ risp. delle PPP __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ e __________ RFD di __________ intestate a __________.
B. Con ricorso 21 agosto 2000, consegnato alla posta il 23 agosto 2000,
__________, contesta lo stato di riparto e il conto tasse e spese della part.
__________ RFD di __________, i riparti a favore della __________ e dello
__________.
C. Con ricorso 22 agosto 2000, consegnato alla posta il 25 agosto 2000,
__________, contesta lo stato di riparto e il conto tasse e spese delle PPP
__________, __________, __________, __________, __________ RFD di __________,
il ricavo dell’amministrazione delle PPP, i riparti a favore della Banca
__________, di __________, della Comunione dei condomini, del Comune di
__________ e dello __________.
D. Tutti gli interessati hanno presentato delle osservazioni, con le
quali chiedono la reiezione dei gravami, nonché la pronuncia di una multa ex
art. 20a cpv. 1 LEF nei confronti di __________
E.
Pure l’UEF di Locarno chiede la reiezione
dei gravami, ritenendo peraltro il ricorso 22 agosto 2000 intempestivo.
F. Con scritto 25
settembre 2000 __________ chiede di poter replicare alle osservazioni delle
controparti e dell’UEF di Locarno.
considerando
in diritto:
I ricorsi 21 e 22 agosto 2000 di __________
sono entrambi diretti contro l’operato dell’UEF di Locarno nell’ambito di più
procedure esecutive contro __________. I gravami si basano sul medesimo
complesso di fatti. Di conseguenza si giustifica la congiunzione dei due
ricorsi. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle
vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia
processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause
congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla
LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, pag. 96 s.).
Giusta l’art. 146, se la somma ricavata
dalla realizzazione ai pubblici incanti di un fondo non basta a soddisfare
tutti i creditori, l’ufficio forma lo stato di graduazione dei creditori e lo
stato di ripartizione; l’ufficio provvede a depositare questi documenti, ad
informarne gli interessati e a notificare ad ogni creditore un estratto
concernente il suo credito (art. 147 LEF); il creditore che intende contestare
il credito o il rango di un altro creditore deve promuovere contro
l’interessato, entro venti giorni dal ricevimento dell’estratto e davanti al
tribunale del luogo d’esecuzione, l’azione di contestazione della graduatoria.
Il debitore non è comunque legittimato a proporre tale azione (art. 148 LEF;
cfr. Christian Schöniger,
in: Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevar/Monaco 1998, n° 19 ad
art. 148).
Contro lo stato di graduazione e lo stato di
riparto è sempre possibile interporre ricorso in virtù dell’art. 17 LEF dinanzi
l’autorità di vigilanza; tuttavia il termine di 20 giorni previsto dall’art.
148 cpv. 1 LEF per promuovere l’azione di contestazione della graduatoria non
si applica a questo rimedio, rimanendo esclusivamente applicabile l’art. 17
cpv. 2 LEF, che prevede un termine di 10 giorni.
Nella premessa al suo ricorso 21 agosto
2000, __________ ammette di aver ricevuto in data 7 agosto 2000 la raccomandata
contenente lo stato di riparto relativo al mapp. __________ RFD di __________.
Il termine di 10 giorni per interporre ricorso scadeva pertanto giovedì 17 agosto
2000.
Di conseguenza questo gravame va
dichiarato irricevibile per tardività.
Nella premessa al suo ricorso 22 agosto
2000, __________ ammette di aver ricevuto in data 7 agosto 2000 la raccomandata
contenente anche lo stato di riparto relativo alle PPP __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________ e
__________ RFD di __________. Il termine di 10 giorni per interporre ricorso
scadeva anche per questo ricorso giovedì 17 agosto 2000.
Di conseguenza pure questo gravame va dichiarato irricevibile per intempestività.
Infine non si può nemmeno accogliere la
richiesta di __________ di poter replicare alle osservazioni delle controparti.
- Sulle tasse
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette Poudret-Sandoz,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato
per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61
cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo
non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 146-148 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
I ricorsi 21 e 22 agosto 2000 sono
dichiarati congiunti.
Il ricorso 21 agosto 2000 di __________ è
dichiarato irricevibile.
Il ricorso 22 agosto 2000 di __________ è
dichiarato irricevibile.
Non si prelevano tasse, né si assegnano
ripetibili.
Contro questa decisione è dato ricorso entro
dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale
di Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
- Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UEF
di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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