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Numero d'incarto:
15.2000.00175
Data decisione, Autorità:
07.12.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00175
Lugano
7 dicembre
2000
/LG/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Circolare n. 16/2000 del 7 dicembre
2000 sull’applicazione dell’art. 219 LEF
-
Il 1° gennaio 2001 entrerà in vigore il nuovo art. 219 LEF[1]. La modifica concerne unicamente la seconda
classe, alla quale viene aggiunto il privilegio dei crediti di contributi
conformemente alla LF del 20.12.1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per
i superstiti (AVS), alla LF del 19.6.1959 sull’assicurazione per l’invalidità
(AI), alla LF del 20.3.1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (SUVA),
alla LF del 25.9.1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di
servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (IPG) e alla
LF 25.6.1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione e l’indennità per
insolvenza (LADI).
-
In virtù della norma transitoria che accompagna la modifica di legge
(cfr. nota 1) i privilegi previsti nei pignoramenti, nei fallimenti e nelle
moratorie concordatarie vanno concessi a seconda del momento in cui tale atto è
stato compiuto:
2.1. Se
l’atto esecutivo determinante (esecuzione di pignoramento, dichiarazione di
fallimento o concessione di moratoria concordataria) è avvenuto prima del 1°
gennaio 1997, si applicherà il diritto in vigore a quel momento (privilegi per
i contributi di cui al punto 1), secondo la formulazione:
“Seconda classe
a.
I crediti di
persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù di potestà patria o
tutelare, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenunto debitore
verso le medesime.
Questo privilegio vale soltanto
quando il fallimento sia stato dichiarato durante la potestà patria o tutelare
o entro l’anno dalla cessazione della stessa. Non si computa il tempo trascorso
durante le cause o le esecuzioni. Ciò che il fallito deve come membro di
un’autorità di tutela (art. 426 a 430 CC) è parificato, ma senza la detta
limitazione di tempo, a ciò che deve come tutore od esercente la potestà dei
genitori.
b. I crediti delle casse degli operai per
l’ammontare dovuto dal padrone.
c. I premi e le prestazioni
conformemente alla legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro
gli infortuni.
d. I crediti risultanti da
obbligazioni fondiarie e quelli delle centrali di obbligazioni fondiarie
risultanti da mutui concessi ai loro membri in virtù dell’articolo 11 capoverso
1 della legge federale del 25 giugno 1930 sull’emissione di obbligazioni
fondiarie, per l’ammontare che, al momento dell’apertura del fallimento, manca
nella copertura (art. 14, 19 e 25 della legge suddetta); invece, questo
privilegio non si estende al minor ricavo della copertura in caso di
realizzazione.
e. I crediti di istituzioni destinate
a creare ed a sostenere opere di previdenza a favore di impiegati e di operai,
verso il datore di lavoro, come pure i crediti di istituzioni destinate a
creare ed a sostenere opere di previdenza a favore di soci della società cooperativa,
in quanto la personalità giuridica sia stata conferita a siffatte istituzioni.
f. I crediti per quote dovute
conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti.
g. Le quote ed i contributi dovuti
alle casse di compensazione per indennità familiari.
h. I crediti per quote
dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.
i. I crediti per contributi dovuti
conformemente alla legge federale del 25 settembre 1952 sull’ordinamento delle
indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di
protezione civile.
k. I crediti per contributi dovuti
conformemente alla legge deferale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per
l’invalidità.
l. I crediti per quote delle
casse-malati riconosciute dalla Confederazione.
m. L’imposta preventiva che il debitore
ha trasferito prima della dichiarazione di fallimento o del pignoramento (art.
46 cpv. 2 della LF del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva)”
2.2. Se
l’atto esecutivo è avvenuto tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000 si
applicherà il diritto attualmente in vigore (nessun privilegio per i contributi
di cui al punto 1), secondo la formulazione:
“Seconda classe
I crediti di persone il cui
patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, per le
somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime.
Questo privilegio vale soltanto quando il fallimento sia stato dichiarato
durante l'autorità parentale o entro l'anno dalla cessazione della stessa.
2.3. Se
l’atto esecutivo avverrà dopo il 1° gennaio 2001 compreso, si applicherà la
nuova disciplina (ripristino dei privilegi di cui al punto 1 e 2.1), nel testo
seguente:
“Seconda
classe
a. I
crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù
dell’autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia
divenuto debitore verso le medesime.
Questo privilegio vale soltanto quando il fallimento sia stato dichiarato durante
l’autorità parentale o entro l’anno dalla cessazione della stessa.
b. I
crediti di contributi conformemente alla legge dereale del 20 dicembre 1946
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale del
19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità, alla legge federale del 20
marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio
militare, servizio civile o servizio di protezione civile e alla legge federale
del 25 giugno 1982 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
l’indennità per insolvenza.
c. I
crediti di premi e partecipazioni ai costi dell’assicurazione malattie sociale.
d.
I contributi
alla Cassa unica per gli assegni familiari.
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Gli uffici d’esecuzione e fallimento del Cantone dovranno pure
rendere nota questa circolare a tutte le amministrazioni fallimentari speciali
del loro circondario.
-
Intimazione
(per invio raccomandato) a tutti gli UEF, UE e UF del Cantone.
Comunicazione (per invio semplice) al Dipartimento delle istituzioni, Divisione
della giustizia, Bellinzona:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti
Il
Presidente Il segretario
[1] RU 2000, p. 2531 s. (http://www.admin.ch/ch/i/as/2000/2531.pdf)
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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