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15.1999.73 ΓÇó Complaint struck out after withdrawal of enforcement
15.1999.73Autre juridiction31 août 1999Dismissed
A supervisory complaint against the Bellinzona enforcement office was filed on 26 April 1999 and granted suspensive effect. On 30 July 1999, the enforcement proceedings were withdrawn by the complainant, so the court held that the complaint had become moot. It therefore struck the complaint from the docket and ordered no costs or compensation.
Art. 20a cpv. 1 LEF; Art. 61 cpv. 2 lett. a and Art. 62 cpv. 2 OTLEF; mootness of a supervisory complaint after withdrawal of the challenged enforcement measure. When the underlying enforcement is withdrawn, the complaint loses its object and is to be struck from the docket without a merits ruling. In such circumstances, absent special grounds, no court costs or indemnities are imposed (consid. implicit).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.73
Data decisione, Autorità: 31.08.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00073
Lugano 31 agosto 1999 /FP/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 aprile 1999 di
(patr. dall'avv. __________)
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
(patr. dall’avv. __________)
richiamata l’ordinanza presidenziale 30 aprile 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
preso atto che con scritto 30 luglio 1999 __________ ha ritirato l’esecuzione n. __________ UE di Bellinzona, promossa nei confronti di __________;
considerato come il gravame sia così divenuto privo d’oggetto;
richiamati gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 26 aprile 1999 __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro dell’esecuzione n. __________ UE di Bellinzona.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
–
Comunicazione all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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