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15.1999.7 ΓÇó Complaint against bankruptcy warning rejected for lack of formal grounds
15.1999.7Autre juridiction22 janv. 1999Dismissed
The debtor challenged the bankruptcy warning issued by the Lugano enforcement office after definitive rejection of its opposition. It argued, however, only that it still had pending injury claims against the creditor. The supervisory chamber held that a complaint against a bankruptcy warning is limited to formal objections and cannot be used to attack the merits of the underlying claim. Because the debtor raised only substantive grounds, the complaint was rejected. No costs or indemnities were imposed.
Art. 17, 161 LEF; complaint against a bankruptcy warning: admissibility only for formal defects and lack of enforcement prerequisites. A supervisory complaint may be entertained, in particular, where the debtor is not subject to ordinary bankruptcy enforcement, the claim is based on public law, a debt-disavowal action is pending following provisional release of opposition, the decision rejecting opposition is not yet enforceable, or the warning emanates from a territorially incompetent office (consid. 1). Merits objections to the creditor’s claim are excluded; they must be raised against the decision rejecting opposition. If the complaint advances only such substantive arguments, it is dismissed for lack of material competence. No costs or compensation absent statutory basis (consid. 2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.7
Data decisione, Autorità: 22.01.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00007
Lugano 22 gennaio 1999 B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 gennaio 1999 di
contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento 7 gennaio 1998 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
viste le osservazioni:
– 14 gennaio 1999 della __________
– 15 gennaio 1999 dell’Ufficio esecuzione di Lugano
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 27/28 ottobre 1998 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso la __________ per l’incasso di un credito di Fr. 4’030.-- oltre fr. 120.-- per le spese esecutive. L’escussa ha interposto opposizione. Con decisione 3 novembre 1998 la __________ ha rigettato in via definitiva l’opposizione per fr. 4’150.--, indicando il rimedio giuridico contro la predetta decisione, ossia la possibilità di interporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica.
B. Con richiesta 16 dicembre 1998 la __________ ha chiesto all’UE di Lugano di proseguire l’esecuzione, comunicandogli con scritto 17 dicembre 1998 che la decisione 3 novembre 1998 era cresciuta in giudicato, non essendo stata impugnata dalla debitrice. Il 7 gennaio 1999 l’UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa l’8 gennaio 1999.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ con ricorso 9 gennaio 1999, sostenendo di avere con la creditrice ancora diverse cause in sospeso, ossia infortuni che non le sono mai stati indennizzati.
D. Delle osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. a) Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
– l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
– l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
b) Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
c) La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa, ricevuta la decisione 3 novembre 1998 della __________, doveva, se del caso, far valere le sue ragioni impugnandola.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 9 1999 gennaio 1999 della __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
–
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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