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Numero d'incarto:
15.1999.66
Data decisione, Autorità:
28.06.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00066
Domanda di revisione
Lugano
28 giugno 1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla domanda di revisione 19
aprile 1999 di
patr.
dall’avv. __________
contro la sentenza 1° aprile 1999 di
questa Camera nel ricorso di
rappr.
contro
e meglio contro l’elenco oneri della part. __________ di __________
depositato il 12 gennaio 1998 nell’ambito del fallimento della società
procedura concernente anche
patr.
dall’avv. __________
e
rappr.
e
rappr.
viste le osservazioni
-
7 maggio 1999 del __________
-
10 maggio 1999 dello __________
-
10 maggio 1999 del __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
decreto 23 ottobre 1991 la Pretura del Distretto di Lugano ha pronunciato il
fallimento della __________. Il 12 gennaio 1998 l’UF di Lugano ha depositato,
quale parte integrante della graduatoria, l’elenco oneri relativo alla part. __________,
di proprietà della fallita __________.
B. Con
ricorso 22 gennaio 1998 il __________ si aggrava contro l’elenco oneri
contestando le iscrizioni sub.1 e sub. 2 relative alle imposte cantonali e
comunali per l’anno 1990 a favore, rispettivamente, dello __________ per fr.
614’591.-- oltre fr. 990.35 di interessi e del __________ per fr. 524’294.50.
La ricorrente sostiene che tali importi non debbano beneficiare della garanzia
dell’ipoteca legale diretta ex art. 836 CC, non essendo le imposte notificate
in stretta relazione con l’immobile.
C. In
data 1° aprile 1999 questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso avendo,
con l’inoltro delle rispettive osservazioni, lo __________ e il __________
comunicato di aver ridotto le loro notifiche di credito nei termini seguenti:
Imposta
cantonale 1990
da
fr. 614’591.-- a fr. 9’671.--
Imposta
comunale 1990
da
fr. 524’294.50 a fr. 11’855.85
Alla
luce di tali circostanze l’elenco oneri della part. __________ di __________ è
stato modificato con la rettifica degli importi relativi alle imposte cantonali
e comunali per il 1990 poste al beneficio dell’ipoteca legale. L’Ufficio
esazione e condoni, con scritto 28 gennaio 1998 allegato alle osservazioni 12
marzo 1998, ha inoltre comunicato che l’imposta cantonale per l’anno 1992 non
viene notificata nell’elenco oneri essendo sorta dopo la dichiarazione di
fallimento, avvenuta il 23 ottobre 1991. Tale importo è stato quindi depennato
dall’elenco oneri impugnato. Il Comune di __________ ha notificato l’importo
relativo all’imposta comunale per il 1991 solo il 30 gennaio 1998. Essendo le
insinuazioni tardive ammesse fino alla chiusura del fallimento, giusta l’art.
251 cpv. 1 LEF, tale importo è stato inserito ad elenco oneri. Di conseguenza
allo scopo di tutelare i diritti dei singoli creditori, la graduatoria e
l’elenco oneri depositati il 12 gennaio 1998 sono stati annullati, invitando l’UF
di __________ a voler procedere ad un nuovo deposito sulla base delle
rettifiche esposte precedentemente, concedendo ai creditori la facoltà di cui all’art.
250 LEF.
D. Con
domanda di revisione 19 aprile 1999 la __________ (__________) postula
l’annullamento della sentenza impugnata e che il ricorso 22 gennaio 1998 del
__________ venga dichiarato irricevibile, subordinatamente venga stralciato dai
ruoli siccome divenuto privo d’oggetto o, in via ancor più subordinata, venga
sospeso sino a crescita in giudicato della sentenza di ultimo grado nel
processo promosso da __________ contro lo __________ nella causa di cui all’inc.
no. __________ della __________. La __________ sostiene infatti che l’Autorità
cantonale di vigilanza avrebbe omesso di considerare, benché risultasse dalle
osservazioni della stessa __________, l’esistenza delle azioni di contestazione
da lei promosse nei confronti dello __________ ed il Comune di __________, né
avrebbe provveduto ad informarsi dell’esito dei processi. La __________ ha
inoltre impugnato la decisione in oggetto anche con ricorso ex art. 19 LEF al
Tribunale Federale, al quale in data 27 aprile 1999 è stato concesso effetto
sospensivo sino all’emanazione del giudizio sulla domanda di revisione.
E. Con
le rispettive osservazioni il __________, __________ e il Comune di __________
chiedono la reiezione della domanda di revisione e la conferma del giudizio
impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Per
l’art. 26 lett. a LPR contro le sentenze dell’autorità di vigilanza è dato il
rimedio della revisione se l’autorità non ha considerato, per inosservanza,
fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la sentenza contiene disposizioni
fra di loro contraddittorie.
Non
vi è motivo di revisione per inadeguata constatazione dei fatti se l’autorità
ha scientemente rifiutato di tener conto di una fattispecie determinata -
espressamente menzionata - ma che non è stata ritenuta decisiva, poiché un
siffatto rifiuto non è questione di ordine fattuale bensì giuridico. La nozione
di inavvertenza presuppone che il giudice abbia omesso di considerare un atto
determinato o che l’abbia letto erroneamente, scostandosi dal suo esatto
tenore, in particolare da quello letterale.
L’inavvertenza
non concerne l’apprezzamento delle prove e neppure quello giuridico dei fatti.
La revisione non è destinata a correggere eventuali errori di diritto del
giudice e in linea di principio non può prendere la forma di un riesame della
sentenza di cui è chiesta la revisione (Flavio Cometta, Commentario alla LPR,
Lugano 1998, n. 1.1.2 e ss. ad art. 26, p. 270/271).
- Nel
caso in esame l’istante ritiene che sia errore manifesto dell’Autorità di
vigilanza il fatto di non aver considerato per inavvertenza che -
parallelamente al ricorso ex art. 17 LEF - erano già state promosse azioni di
contestazione della graduatoria e che pertanto, a mente dell’istante, il
ricorso ex art. 17 LEF era da ritenere superato, poiché nel merito si esprime
in via definitiva il giudice del merito e non la CEF. L’argomentazione della
__________ si può riassumere nel senso che ove fossero promossi
contemporaneamente ricorsi ex art. 17 LEF e azioni di contestazione della
graduatoria ex art. 250 LEF (in caso di fallimento), il ricorso all’autorità di
vigilanza sarebbe superato dalle azioni di merito e dovrebbe comunque venir
sospeso.
In
realtà è vero il contrario: se vi è un ricorso ex art. 17 LEF contro la
graduatoria, di cui l’elenco oneri è parte integrante nella procedura di
fallimento (art. 125 cpv. 2 RFF), il processo di merito è prematuro. Infatti se
viene modificato l’elenco oneri, ossia se viene apportata quella chiarezza che
faceva difetto, la necessità di adire il giudice di merito può anche venir
meno. Se una parte ritiene di dover promuovere subito un’azione di merito,
ritenendo chiara la situazione, sarebbe però opportuno da parte sua avvisare il
giudice del merito di sospenderla fino ad evasione del ricorso pendente davanti
all’autorità di vigilanza per evitare cause inutili ( cfr. sulla distinzione
ricorso/azione di merito, Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea,
Ginevra, Monaco 1998, n. 9 e ss. ad art. 17 LEF). E’ quanto ha fatto il
__________ (cfr. Osservazioni 12 marzo 1998 dello Stato del Cantone Ticino, p.
2 n. 2), ma non la __________, cui non resta che subirne le conseguenze.
Se
è vero che la CEF non può giudicare nel merito, è anche opportuno che si debba
attendere l’esito del ricorso ex art. 17 LEF prima di proseguire l’azione di
contestazione della graduatoria. In casu non vi è quindi stato qualsivoglia
errore manifesto dell’Autorità cantonale di vigilanza legittimante il giudizio
di revisione cantonale.
- Ne
consegue la reiezione della domanda di revisione.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art.
pronuncia: 1. La
domanda di revisione 19 aprile 1999 __________, è respinta.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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