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Numero d'incarto:
15.1999.43
Data decisione, Autorità:
26.03.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00043
Lugano
26 marzo 1999
/FP/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione
del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 4 marzo 1999 di
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio contro la decisione 24 febbraio 1999
nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
(patr. dall’
avv. __________)
richiamata
l’ordinanza presidenziale 9 marzo 1999, con la quale al ricorso non è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
22 marzo 1999 dell’UE di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. La
__________ procede contro la __________ per l’incasso di un credito di fr.
11’912.05 oltre interessi e spese.
B. Con
sentenza 15 gennaio 1999 la Pretura di Lugano, sezione 5 ha pronunciato il
rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n.
__________ UE di Lugano.
C. A
seguito della domanda di proseguimento dell’esecuzione inoltrata dalla
creditrice il 10 febbraio 1999, l’UE di Lugano ha notificato, in data 18
febbraio 1999, alla __________ la comminatoria di fallimento. Avendo la
creditrice interposto ricorso, sostenendo di aver inoltrato presso la Pretura
di Lugano, sezione 2, un’azione di disconoscimento di debito, l’UE di Lugano con
decisone 24 febbraio 1999 ha annullato la comminatoria di fallimento.
D. Contro
tale decisone si è aggravata, con ricorso 4 marzo 1999, la __________ postulando
l’annullamento del provvedimento impugnato, in quanto la debitrice cercherebbe
in ogni modo di sottrarsi al pagamento del dovuto.
E. Con
osservazioni 22 marzo 1999 l’UE di Lugano ribadisce la correttezza del proprio
operato e chiede la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Giusta
l’art. 83 cpv. 2 LEF l’escusso può, entro venti giorni dal rigetto
dell’opposizione, domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito
al giudice del luogo dell’esecuzione. Se l’escusso omette di fare tale domanda
o se questa è respinta, il rigetto dell’opposizione e, secondo i casi, il
pignoramento provvisorio diventano definitivi (art. 83 cpv. 3 LEF).
Se
l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione
giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il
creditore può chiederne la continuazione (art. 88 cpv. 1 LEF).
-
Nel
caso di specie la Pretura di Lugano, sezione 2 ha confermato con scritto 22
febbraio 1999 che la __________ ha inoltrato, in data 17/22 febbraio 1999 una petizione
tendente al disconoscimento del debito di cui all’esecuzione n. __________ UE
di Lugano promossa nei suoi confronti dalla __________. Di conseguenza la
comminatoria di fallimento emessa il 18 febbraio 1999 è da ritenere prematura essendo
l’esecuzione in esame sospesa a seguito dell’inoltro dell’azione di disconoscimento
di debito da parte della debitrice __________. La decisione 24 febbraio 1999 dell’UE
di Lugano di annullare la comminatoria di fallimento n. __________ è quindi da
ritenere corretta.
-
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art.
83 e 88 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 4 marzo 1999 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
all’UE di Lugano.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il vicepresidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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