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Numero d'incarto:
15.1999.168
Data decisione, Autorità:
12.10.1999, CEF
Incarto n.
15.1999.00168
Lugano
12 ottobre 1999
/FA/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 20 settembre 1999 di
(rappr. dal
__________)
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento
7 settembre 1999 nella procedura esecutiva n. __________ promossa contro la
ricorrente da
(patr.
__________)
viste le
osservazioni: - 5 ottobre 1999 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per
l’incasso di fr. 31'085.20 oltre accessori. L’escussa ha prima interposto opposizione
per poi ritirarla il 15 giugno 1999 (cfr. verbale di udienza 15 giugno 1999).
B. In
seguito alla richiesta di proseguire l’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso la
comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 9 settembre 1999.
C. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente __________ con ricorso 20 settembre
1999, sostenendo che la somma in esecuzione sarebbe nel frattempo diminuita e
che vi sarebbe un accordo tra le parti circa il pagamento rateale del debito,
vi sarebbero poi trattative in corso.
D. Con
osservazioni 5 ottobre 1999 l'UE di Lugano si è limitato a ribadire la
correttezza del proprio agire.
Considerato
in
diritto 1. a) Per ragioni formali vi è la
possibilità di formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la notifica
della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su
reclamo A.R. cons. 1; Rudolf Ottomann,
Basler Kommentar zum SchKG, vol II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 6 ad art. 160
LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol.II, Zurigo 1997/99 n.
3 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
– l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento
(art. 39 e 40 LEF);
– l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente
azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
– la decisione
(sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
– l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
b) Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
c) La
ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne
consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale
dell’Autorità cantonale di vigilanza. In casu va osservato che, se
effettivamente vi sono trattative in corso tra le parti, la creditrice può
eventualmente soprassedere all'inoltro dell'istanza di fallimento.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art.
17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 20 settembre 1999 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione:
–
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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