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Numero d'incarto:
15.1999.15
Data decisione, Autorità:
11.03.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00015
Lugano
11 marzo 1999 /FA/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 gennaio 1999 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il calcolo dell'eccedenza pignorabile
nell'ambito delle esecuzioni di cui al gruppo n. __________ promosse nei
confronti del ricorrente da
rappr.
dal Municipio
viste le osservazioni 13 gennaio 1999 del
19 gennaio
1999 dello __________
20 gennaio
1999 dell'UE di Lugano,
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il Comune di
__________ e lo __________ procedono nei confronti di __________ per l'incasso
dei loro crediti. Con scritto 17 dicembre 1998 l'UE di Lugano notificato al
datore di lavoro di __________, __________, il pignoramento dello stipendio per
fr. 618.-- a partire da aprile 1999. In data imprecisata prima del 3 gennaio
1999 (cfr. ricorso) un funzionario dell'UE ha comunicato al ricorrente che, a
partire da aprile 1999 si sarebbe tenuto conto di un canone di locazione
limitato a fr. 1'200.--, invece dei 2'000.-- effettivi. L'11 gennaio è stato
inviato al debitore e ai creditori il verbale di pignoramento, con
l'indicazione del calcolo effettuato:
Introiti
debitore fr. 3'585.--
(86%)
Introiti
moglie del debitore fr. 600.--
(14%)
Totale
introiti fr. 4'185.--
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1’370.--
locazione fr.
1'200.--
cassa
malati fr. 499.--
trasferte fr.
50.--
pasti
fuori dom. fr. 180.--
Totale
deduzioni fr. 3'449.--
a
carico del marito fr. 2'966.-- (86%)
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 618.86
(a
partire da aprile 1999)
C. Contro
il pignoramento si è aggravato il 3 gennaio 1999 __________ facendo rilevare di
non aver potuto dare la disdetta del rapporto di locazione, non avendo trovato
nella zona un appartamento più conveniente e sostenendo che, vista la precaria
situazione economica, il figlio __________ era impossibilitato a contribuire
alle spese familiari. La figlia __________ invece ha potuto aiutare
economicamente il ricorrente.
D. Con
osservazioni 19 gennaio 1999 lo __________ ha postulato che l'eccedenza
pignorabile venga ricalcolata tenendo conto del contributo finanziario a cui
sono tenuti i figli conviventi dell'escusso. L'UE di Lugano si invece limitato
a confermare l'esattezza del proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del
reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito: Tabella) l’importo
base per coniugi ammonta a fr. 1’370.-- al mese.
-
Il
punto 2.4.3 della Tabella prevede per chi è costretto a prendere pasti fuori
dell’economia domestica un importo da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto
principale. Il debitore esercita l’attività di muratore e, trovandosi durante
la pausa di mezzo giorno sui cantieri, non gli è possibile rientrare al
domicilio per il pranzo. Si giustifica quindi di riconoscere fr. 198.-- (fr. 9
x 22 giorni) per pasti fuori domicilio.
4.a) Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su
reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su
reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo
in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S.
cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16
febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di
regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III
73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna
1997, § 23 n. 64 p. 178).
b) Nel
caso concreto __________ abita, con la moglie e i due figli (la figlia però, a
partire dal 1° febbraio 1999 vive per conto proprio, cfr. verbale di
interrogatorio), in una casa unifamiliare per una pigione di fr. 2'000.--
mensili. E’ di tutta evidenza che la situazione abitativa dell’escusso ed il
relativo canone locatizio sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive
esigenze e capacità finanziarie. Di conseguenza, a far tempo dal primo termine
utile di disdetta, il canone di fr. 2'000.-- non può più essere considerato. Da
quel momento verrà riconosciuto al debitore, quale pigione, un importo mensile
di fr. 1'300.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un
appartamento di tre locali a __________ o in un comune viciniore. Dalla pagina
5 del contratto di locazione sottoscritto dall'escusso (prodotta in occasione
dell'interrogatorio), al punto 23, si rileva che "il presente contratto
ha validità fino al 30 marzo 1995. In caso di mancata disdetta di una delle due
parti, con tre mesi di preavviso mediante lettera raccomandata, lo stesso si
intende tacitamente rinnovato di anno in anno".
Interrogato
il 15 febbraio 1999 __________ ha affermato di aver chiesto nel dicembre 1998
una diminuzione della pigione al locatore, che solo in gennaio ha comunicato
non essere disposto a concederla. Subito __________ si è messo alla ricerca di
un appartamento più conveniente, trovandolo. Il 1° febbraio 1999 ha dato la
disdetta del rapporto di locazione. A tutt'oggi il locatore non ha comunicato
se l'accetta o meno, Dal ricorso 3 gennaio 1999 si evince che l'UE di Lugano
già in dicembre aveva comunicato a __________ che il canone locatizio era troppo
elevato. Non si poteva però pretendere da lui che inviasse immediatamen-te una
disdetta del contratto di locazione, unicamente sulla base di una comunicazione
telefonica dell'ufficio. Una volta ricevuto il verbale di pignoramento (metà
gennaio 1999) l'escusso si è comunque dato da fare nel tentativo di minimizzare
le spese. A norma di contratto, però, la disdetta 1° febbraio 1999 è tardiva e
il locatore può, giuridicamente, contestarla. Il primo termine utile di
disdetta è il 31 marzo 2000, solo a partire da quella data potrà essere
considerata una pigione di fr. 1'300.-- mensili, riservata la possibilità di
riesame ex art. 93 cpv. 3 LEF in caso di rescissione consensuale anticipata del
contratto di locazione.
-
Dalla
copia della polizza di assicurazione per il 1999 della __________ si evince che
la somma dei premi mensili per l'assicurazione di base per i coniugi __________
ammonta a fr. 465.--. Solo in quella misura il premio deve essere computato nel
minimo esistenziale, ritenuto che le assicurazioni sottoposte alla LCA non
devono essere considerate.
-
Il
punto 3.3 cpv. 2 della Tabella prevede che il reddito dei figli maggiorenni
venga parzialmente considerato in riduzione del minimo esistenziale dei
genitori. In concreto il figlio __________, pur lavorando, deve ancora ricevere
lo stipendio di dicembre 1998 e si prevedono difficoltà nella percezione di
quelli successivi, tanto che sono i coniugi __________ a doverlo sostenere. A
partire da giugno 1999 egli presterà servizio militare per cinque mesi
(caporale). A queste condizioni non si può pretendere una partecipazione alle
spese da parte sua, riservata una regolarizzazione della sua situazione
finanziaria. La figlia __________ dal 1° febbraio 1999 vive fuori casa. Questo
fatto, intervenuto dopo il pignoramento, viene qui considerato per economia
processuale e per evitare una inutile procedura di riesame. Nemmeno a
__________ può quindi essere chiesto di contribuire alla copertura delle spese
familiari.
-
L'eccedenza
pignorabile di __________ va di conseguenza ricalcolata sulla base dei considerandi
precedenti, e meglio:
Introiti
debitore fr. 3'585.-- (86%)
Introiti
moglie del debitore fr. 600.-- (14%)
Totale
introiti fr. 4'185.--
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1’370.--
locazione fr.
2'000.--
cassa
malati fr. 465.--
trasferte fr.
50.--
pasti
fuori dom. fr. 198.--
Totale
deduzioni fr. 4'083.--
a
carico del marito fr. 3'511.--
(86%)
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 0
- Ne
consegue l'accoglimento del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamato l'art. 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 3 gennaio 1999 __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza è accertata l'inesistenza di una quota pignorabile dello stipendio
percepito da __________.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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