AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1999.136
Data decisione, Autorità:
03.08.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00136
Lugano
3 agosto 2000
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 2 agosto 1999 di
patr.
dall’avv. __________
contro
l’operato
dell’UF di Lugano e meglio contro lo “stato di
riparto provvisorio” 22 luglio 1999 del fallimento
procedura
concernente anche
rappr.
da __________
rappr.
da __________
nonché
rappr.
da__________ richiamata l’ordinanza presidenziale 3 agosto 1999, con la quale
al ricorso è stato
concesso l’effetto
sospensivo;
viste le
osservazioni
-
10 agosto 1999
della __________
-
19
agosto 1999 del __________
-
19
agosto 1999 dello __________
-
3
agosto 1999 dell’UF di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con decreto
28 luglio 1992 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il
fallimento della società __________ in liquidazione.
B. Il 4 dicembre
1997 ha avuto luogo l’incanto della part. __________ RFD di __________ di proprietà
della fallita, aggiudicata per l’importo di fr. 1'498'000.--.
C. In data 22
luglio 1999 l'UF di Lugano depositava lo "Stato di riparto provvisorio”
del fallimento __________ in liquidazione. Il ricavo a beneficio dei
creditori, risulta così composto:
Attivo
Ricavo incanto fr. 1'498'000.--
Reddito
degli immobili fr. 433'178.10
Totale
attivo fr. 1'931'178.10
B.
Riparto
Spese
di massa
a)
crediti ex art. 262 cpv. 2 LEF
Imposta
cantonale 1993/96 + int. fr. 58’199.95
Imposta
cantonale 1997 fr. 8'412.30
Imposta
comunale 1993/96 + int. fr. 47'559.55
Imposta
comunale 1997 fr. 5'589.30
IFD
utile di vendita fr. 1'923.90
Spese
di amministrazione del fondo
Tassa
di canalizzazione 1992 fr. 1'104.65
Totale fr. 122'789.65
Ricavo
netto da ripartire fr. 1'808'388.25
D. Con ricorso 2
agosto 1999 __________ formula il seguente petitum:
“1. Il
ricorso è accolto.
Le spese e i debiti di massa, nonché le spese di amministrazione iscritti
al p.to II a) e b) dello stato di ripartizione provvisorio, depositato il 22
luglio 1999 nella procedura fallimentare __________ in liquidazione, per un
totale di fr. 122'789.65, sono integralmente stralciati".
__________ ritiene
che le pretese fiscali in oggetto non debbano essere considerate quali debiti
di massa. La ricorrente rileva inoltre che i crediti per imposta cantonale e comunale
relativi al 1993, nonché quello relativo alla tassa di canalizzazione,
sarebbero esposti sia nell'elenco oneri, come debiti della fallita, sia nello
stato di riparto provvisorio, come spese di massa. __________ postula il
riconoscimento di tali importi unicamente quali debiti della fallita.
E. Delle osservazioni dell'UF di Lugano e delle altre parti coinvolte
nella procedura si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto:
-
Giusta l’art.
261 LEF, incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la
graduatoria, l’amministrazione compila lo stato di ripartizione ed il conto
finale. In sostanza lo stato di ripartizione darà atto della misura in cui ogni
singolo credito fallimentare partecipa al ricavo netto degli attivi - dopo
deduzione dei costi e dei debiti di massa - in conformità alla collocazione
ricevuta nella graduatoria. Esso sarà allestito in base agli art. 261 ss. LEF e
82 ss. RUF. L’art. 262 cpv. 1 LEF prevede in particolare che dal ricavo lordo
degli attivi si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla
dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione
dell’inventario. In caso di attivi gravati da diritti di pegno, si dovrà
tuttavia tenere conto dell’art. 262 cpv. 2 LEF, secondo cui sulla somma
ricavata dai singoli pegni si prelevano soltanto le spese d’inventario, di
amministrazione e di realizzazione ad essi relative. Quanto al conto finale,
esso indicherà da un lato tutti gli introiti (pagamenti dei debitori, somme
ricavate dalla realizzazione degli attivi, ecc.) e dall’altro tutte le uscite
(in particolare i costi e i debiti di massa e dividendi fallimentari risultanti
dalla ripartizione) (cfr. Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
-
ed., Berna 1997, §48 n.12 p.392). Per poter procedere all'allestimento dello
stato di ripartizione definitivo si dovranno quindi conoscere sia gli attivi
che i passivi della procedura fallimentare. In particolare dovranno essere
liquidati in linea di principio tutti i processi inerenti alla determinazione
dell’attivo (eventuali rivendicazioni di terzi o della massa) e del passivo (in
particolare eventuali contestazioni della graduatoria) (cfr. art. 83 RUF);
occorre inoltre che siano almeno noti i costi e i debiti di massa (“Massekosten-
und -schulden”; cfr. Matthias Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.5 ad art. 261
LEF). Per l'art. 266 cpv. 1 LEF si possono fare delle ripartizioni provvisorio
tostoché sia trascorso il termine per impugnare la graduatoria. La ripartizione
provvisoria non deve tuttavia intaccare la ripartizione definitiva, di conseguenza
anche dopo la liquidazione di cui all'art. 266 LEF devono essere coperti i
costi e i debiti della massa. (cfr. Staehlin,
op. cit., n. 1 ad art. 266 LEF)
-
Iscritti
nella graduatoria possono essere soltanto crediti nei confronti del fallito
esistenti al momento della declaratoria di fallimento (cosiddette “Konkursforderungen”).
Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione
fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti o
costi di massa e quindi pagati integralmente attingendo dalla somma lorda ricavata
dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori
(cfr. Amonn/ Gasser, op. cit., §48 n.2 ss., p.291 s.; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §52 n.19ss. p.368ss). Momento determinante per la
distinzione tra debiti del fallito e debiti della massa è quindi in linea di
principio la dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993,
p.300; sull’applicazione del principio in caso di pretese fiscali a carattere
periodico, cfr. anche Staehelin,
op. cit. n.15 ad art. 262 LEF; DTF 122 II 221 e rif. ivi). La qualificazione
di una pretesa come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una
questione che dev’essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge
al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148
ss.106 III 121s.; Amonn/ Gasser, op. cit., §42 n.8 p.233; Staehelin, op. cit. n.33 ad art.
262 LEF). Se un debito non è riconosciuto come debito della massa, compete al
creditore che sostiene invece il contrario, promuovere entro un adeguato
termine una causa contro la massa innanzi al giudice civile o all'autorità
amministrativa competente (cfr. DTF 125 III 293 ss.) L’amministrazione
del fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare d’ufficio - in via
pregiudiziale e con riserva di diverso parere del giudice del merito - se i
crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria oppure se sono da ritenere
debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3 in fine), atteso che
l’iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come
debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DTF 106
III 123s. e rif. ivi). Rientra invece nel potere di cognizione dell’autorità di
vigilanza l’esame della corretta applicazione da parte dell’amministrazione
delle norme di ripartizione, in particolare degli art. 261 ss. LEF e art. 82 ss.
RUF.
-
In concreto l’UF
si è espresso - in via del tutto pregiudiziale e con riserva di diverso avviso
da parte del giudice del merito - sulla natura delle pretese fiscali notificate
dallo __________ e dal __________, ritenendole spese di massa da porre a carico
del prezzo di aggiudicazione.
Nella misura in
cui l’ufficio qualifica le pretese in questione quali “spese di massa”,
esso fa soltanto uso del suo potere di cognizione, limitato - come visto - ad
un esame pregiudiziale: le pretese fiscali, riferite alla realizzazione della
part. __________ RFD di __________, risultano a un esame prima facie
caratterizzarsi più come debiti della massa, in quanto sorte posteriormente
alla dichiarazione di fallimento. In questo senso Il ricorso di __________ si
rivela infondato. L’esame definitivo della qualifica delle pretese fatte valere
dallo __________ e dal __________ è tuttavia demandato al giudice del merito
che se del caso si dovrà esprimere oltre che sull’esistenza e sul quantum della
pretesa fiscale, anche sulla natura di debito di massa.
-
Altra
questione invece è quella inerente alla qualifica delle pretese dello
__________ e del __________ quale debiti di massa “ex art. 262 cpv. 2
LEF”, quindi da prelevare “prima della distribuzione del ricavo della
vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione”. La dottrina e la
giurisprudenza qualificano le pretese fiscali derivanti dalla vendita agli incanti
di un immobile, sorte dopo la dichiarazione di fallimento, quali spese di
realizzazione e amministrazione ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 da prelevarsi sul
prezzo di aggiudicazione (cfr. Staehelin,
op. cit, n. 40 ad art. 262 LEF; DTF 122 III 248, 120 III 153). Nel caso
di specie le imposte notificate dallo __________ e dal __________ sono sorte
dopo la dichiarazione di fallimento essendo riferite agli anni 1993/1997. Di
conseguenza, con riserva di diverso parere del giudice del merito, le imposte
cantonali 1993/1997 di complessivi fr. 66'612.25, le imposte comunali 1993/1997
di complessivi fr. 53'148.85, l’IFD di fr. 1'923.90, nonché la tassa di
canalizzazione di fr. 1'104.65 sono da ritenere. quali spese di amministrazione
e di realizzazione ex art. 262 cpv. 2 LEF, quindi da prelevare prima
della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione.
-
La
ricorrente sostiene che l'UF di Lugano avrebbe esposto i crediti per imposta
cantonale e comunale relativi al 1993, nonché la tassa di canalizzazione sia nell'elenco
oneri, come debiti della fallita, sia nello stato di riparto definitivo. Orbene
dagli atti risulta che a seguito delle sentenze 28 e 29 aprile 1997 della II
CCA i crediti fiscali relativi al 1993 e la tassa di canalizzazione sono stati
stralciati dall'elenco oneri della part. __________ RFD di __________. Di conseguenza
la censura si rivela priva di fondamento.
Ne consegue la reiezione del gravame.
Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art.
261 e 262 LEF
pronuncia:
-
Il ricorso 2 agosto 1999 __________, è respinto.
-
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________;
Comunicazione
all’UF di Lugano, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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