AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.112
Data decisione, Autorità:
08.09.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00112
Lugano
8 settembre
2000
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla
segnalazione / denuncia 5 luglio 1999 della
nell’ambito del
fallimento della società
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
-
che
in data 3 marzo 1999 il Pretore del distretto di Leventina dichiarava il fallimento
della società __________ con sede a __________ ;
-
che
l’8 marzo 1999 veniva interrogato __________, amministratore unico della
fallita;
-
che
nel corso di tale interrogatorio l’amministratore unico ha dichiarato che la
fallita non possiede beni mobili o immobili, eccetto il magazzino di generi
alimentari;
-
che
tali beni sono stati realizzati a trattative private per l’importo di fr.
1'000.--;
-
che
in data 9 aprile 1999 veniva decretata la sospensione della procedura di
liquidazione del fallimento della società __________;
-
che
il 15 giugno 1999 il Pretore del distretto di Leventina segnalava a questa
Camera la possibile violazione, nell’ambito del fallimento __________, degli art.
165,166 e 325 CP;
-
che
per l’art. 230 cpv. 1 LEF se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente
per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento
ordina, su istanza dell’ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura
di fallimento;
-
che
l’ufficio dei fallimenti pubblica la sospensione della procedura di fallimento
avvertendo che la procedura sarà chiusa se entro dieci giorni nessun creditore
ne chiederà la continuazione fornendo la garanzia per la quota di spese non coperte
dalla massa (art. 230 cpv. 2 LEF);
-
che
in presenza di una sospensione per mancanza di attivi vengono a mancare gli
elementi necessari per formulare valutazioni affidabili su ipotesi di reati
fallimentari;
-
che
i creditori devono farsi parte diligente a tutela dei propri interessi,
attivandosi nei casi in cui ritengano siano state commesse a loro danno violazioni
di diritto penale;
-
che
detto altrimenti i creditori devono di regola anticipare le spese per la liquidazione
fallimentare in via sommaria, di importi ridotti in casi come quello di specie,
se vogliono ottenere i vantaggi procedurali che la liquidazione in via sommaria
loro concede, segnatamente con le cessioni ex art. 260 LEF ed in ogni caso con
il rilascio degli attestati di carenza di beni;
-
che
in casu l’UEF di Leventina ha agito correttamente formulando istanza di sospensione
della procedura di liquidazione del fallimento __________ al Pretore, non
avendo rinvenuto beni atti a coprire le spese di procedura;
-
che
spettava ai creditori anticipare l’importo di fr. 3'000.--, richiesto
dall’Ufficio per continuare la procedura, in modo da ottenere i benefici di cui
agli art. 260 e 265 LEF;
-
che
dall’esame dell’incarto fallimentare non sono emersi indizi tali da ipotizzare
violazioni di norme LEF;
-
che
essendo la procedura in oggetto stata sospesa per mancanza di attivi, mancano
gli elementi necessari per formulare valutazioni su ipotesi di reati fallimentari;
-
che
di conseguenza la procedura deve essere stralciata dai ruoli senza la necessità
di ulteriori atti istruttori;
Richiamato l’art. 14
cpv. 2 LEF
pronuncia:
-
La segnalazione / denuncia 5 luglio 1999 del Pretore del Distretto
di Leventina, __________, è stralciata dai ruoli.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster