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Numero d'incarto:
15.1999.00131
Data decisione, Autorità:
13.08.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00131
Lugano
13 agosto 1999/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Circolare
n. 14/1999 del 13 agosto 1999 sui doveri degli Uffici di esecuzione in caso di
fondi in locazione, in particolare in relazione al blocco delle pigioni e dei
fitti e all’assunzione dell’amministrazione del fondo
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Alla CEF, quale Autorità
cantonale di vigilanza, è stata segnalata l’esigenza di precisare se e quando
l’Ufficio di esecuzione deve assumere l’amministrazione del fondo oggetto di
esecuzione. Occorre distinguere l’esecuzione ordinaria in via di pignoramento
da quella in via di realizzazione del pegno.
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Esecuzione in via di
pignoramento
2.1. Per gli art. 102 cpv. 1 LEF e art.
14 cpv. 1 primo periodo RFF il pignoramento di un fondo comprende senz’altro le
pigioni e i fitti in corso (“altri redditi”). Fitti e pigioni non saranno
quindi indicati singolarmente nel verbale di pignoramento, che dovrà tuttavia
fare menzione dei contratti di locazione o affitto esistenti (cfr. art. 14 cpv.
1 secondo e terzo periodo RFF).
2.2. Dovere di inquilini e affittuari
di versare pigioni e fitti all’Ufficio d’esecuzione
a) Subito dopo aver eseguito il pignoramento
(provvisorio o definitivo) l’Ufficio di esecuzione deve portare il pignoramento
a conoscenza degli eventuali inquilini e affittuari avvertendoli con il modulo Mod.
RFF 5 che le pigioni e i fitti non potranno essere validamente pagati se
non in mano dell’Ufficio (art. 102 cpv. 2 LEF e art. 15 cpv. 1 lett. b RFF).
b) Parimenti si avvertirà con il
modulo Mod. RFF 6 il proprietario del fondo pignorato che non potrà più
incassare le pigioni e i fitti.
c) Dell’avvenuto pignoramento è
dato avviso con il modulo Mod. RFF 4 anche ai creditori pignoratizi
iscritti nel registro fondiario in conformità dell’art. 15 cpv. 1 lett. b RFF.
d) Siffatti avvertimenti avvengono d’ufficio,
senza necessità di richiesta da parte del creditore procedente; nel contempo
l’Ufficio di esecuzione dovrà procedere all’amministrazione del fondo.
2.3. Amministrazione del fondo
A partire dal pignoramento
l‘amministrazione del fondo passa per legge all’Ufficio di esecuzione, a
meno che il fondo non si trovi in possesso di un terzo che lo rivendica (art.
102 cpv. 3 LEF e art. 16 ss. RFF). Sotto la sua responsabilità l’Ufficio può
incaricare anche un terzo dell’amministrazione e della coltura del fondo (art.
16 cpv. 3 primo periodo RFF).
- Esecuzione in via di
realizzazione del pegno immobiliare
3.1. Per l’art. 806 cpv. 1 CC se un
fondo gravato da pegno immobiliare è dato in locazione o in affitto, il diritto
del creditore si estende anche ai crediti per pigioni e fitti decorrenti dopo
introdotta l’esecuzione in via di realizzazione del pegno fino alla
realizzazione. Malgrado il tenore dell’art. 806 cpv.1 CC l’estensione
del diritto di pegno ai crediti per pigioni e fitti non avviene per legge con
l’introduzione della procedura esecutiva, bensì spetta al creditore - se vuole profittare
delle pigioni e dei fitti scadenti prima della domanda di vendita -
avvalersene facendone esplicita richiesta e anticipandone le spese (art. 152
cpv. 2 LEF; DTF 71 III 158, 64 III 28).
3.2. Blocco delle pigioni e dei fitti
a) Non appena ricevuta la richiesta
del creditore pignoratizio procedente di estendere il diritto di pegno ex art.
806 CC ai crediti per pigioni e fitti - richiesta che può avvenire già
contestualmente alla domanda d’esecuzione - l’Ufficio di esecuzione costaterà
se esistano contratti di locazione o di affitto sul fondo, e ingiungerà agli
inquilini e agli affittuari di pagare da quel momento in avanti le pigioni e i
fitti che verranno a scadenza soltanto all’Ufficio di esecuzione, avvisandoli
con il modulo Mod. RFF 5 del pericolo di dover pagare due volte (art. 91
cpv. 1 RFF).
b) Parimenti si avvertirà con il
modulo Mod. RFF 6 il proprietario del fondo oggetto di pegno che non
potrà più incassare le pigioni e i fitti.
c) Siffatto blocco delle pigioni
e dei fitti prima della presentazione della domanda di vendita avviene
pertanto soltanto a seguito di esplicita richiesta del creditore
pignoratizio procedente. Esso è ordinato prima ancora che si sappia se
contro l’esecuzione vi è opposizione e resta di per sé in vigore anche in
presenza di opposizione. In caso di contestazione dell’estensione del diritto
di pegno alle pigioni o ai fitti si applica l’art. 93 RFF, con il rilievo che
il non rispetto dei termini stabiliti da quella norma da parte del creditore
avrà per conseguenza la revoca (parziale o totale) del blocco.
d) Dopo aver dato agli inquilini e
agli affittuari l’avviso di cui all’art. 91 RFF, l’Ufficio di esecuzione
prenderà in luogo del debitore o del proprietario del pegno le misure
necessarie onde garantire il pagamento delle pigioni e dei fitti ed effettuarne
l’incasso, eventualmente anche in via di esecuzione, eserciterà il diritto di
ritenzione, disdirà i contratti, provvederà allo sfratto degli inquilini,
stipulerà nuovi contratti di locazione o di affitto. Avrà inoltre facoltà di
ordinare le riparazioni urgenti e di pagare col ricavo di pigioni e fitti i
contributi correnti (per il gas, l’acqua potabile, l’elettricità, ecc.), le
riparazioni ed i sussidi previsti dall’art. 103 cpv. 2 LEF (art. 94 cpv. 1
RFF). Tali compiti possono essere affidati anche a un terzo, tuttavia sotto la
responsabilità dell’ufficio (art. 94 cpv. 2 RFF).
3.3. Amministrazione del fondo
a) Prima della domanda di
vendita l’Ufficio di esecuzione assume personalmente o affida a un terzo
sotto la sua responsabilità l’amministrazione del fondo - nei limiti dell’art.
94 RFF - soltanto se è stato ordinato il blocco delle pigioni e dei fitti a
seguito di esplicita richiesta del creditore pignoratizio procedente.
b) A partire dalla domanda di
vendita l’Ufficio di esecuzione provvede per legge
all‘amministrazione e alla coltura del fondo nel modo previsto per l’esecuzione
in via di pignoramento (art. 155 cpv. 1 e 102 cpv. 3 LEF e art. 16 ss. RFF),
a meno che il creditore istante abbia espressamente dichiarato di rinunciarvi
(art. 101 cpv. 1 RFF).
c) Se il fondo appartiene a un
terzo, l’Ufficio di esecuzione potrà assumere l’amministrazione soltanto quando
l’opposizione da questi sollevata è stata rimossa (art. 101 cpv. 2 RFF).
- La presente Circolare è intimata
a tutti gli Uffici di esecuzione del Cantone ed è comunicata al Dipartimento
delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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