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Numero d'incarto:
15.1998.80
Data decisione, Autorità:
16.09.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00080
Lugano
16 settembre 1998 /FP/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2 giugno 1998 di
contro
l’operato
dell’UEF di Bellinzona
e meglio contro la procedura di pignoramento di salario 26 maggio 1998
nelle esecuzioni promosse nei loro confronti da diversi creditori
richiamata
l’ordinanza presidenziale 9 giugno 1998, con la quale al ricorso non è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 15 giugno 1998 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori procedono nei confronti di __________ __________ per l’incasso dei
loro crediti.
B. In
data 26 maggio 1998 l’UEF di Bellinzona pignorava il salario degli
escussi sulla base del seguente calcolo:
Guadagno fr.
3’251.--
Minimo
di esistenza
importo
base fr.
1’025.--
affitto fr.
1’100.--
AVS fr.
164.--
AI/AD/CP fr.
220.--
cassa
malati fr.
285.--
spese
diverse fr.
157.--
Totale fr.
2’951.--
Eccedenza
pignorabile fr. 300.--
Guadagno fr.
3’200.--
Minimo
di esistenza
importo
base fr. 1’025.--
affitto fr.
700.--
AVS fr.
210.--
AI/AD/CP fr.
146.--
cassa
malati fr. 285.--
trasferte fr.
250.--
pasti
fuori domicilio fr. 180.--
spese
diverse fr. 154.--
Totale fr.
2’950.--
Eccedenza
pignorabile fr. 250.--
C. Con
ricorso 2 giugno 1998 __________ e __________ si aggravano contro tale provvedimento
asseverando che i conteggi sarebbero errati, e chiedendo nel contempo un
colloquio con i funzionari dell’UEF di Bellinzona, e la sospensione delle
trattenute. Il 10 giugno 1998 gli escussi dichiarano all’Ufficio di essere
divorziati con sentenza 21 dicembre 1992 del Pretore del Distretto di Lugano.
Chiedono inoltre che vengano ammessi in deduzione i seguenti debiti rateali, il
cui importo complessivo è pagato in ragione di ½ ciascuno:
__________ fr.
400.-- mensili,
__________ fr.
330.-- mensili,
__________ fr.
500.--.
D. Nelle
sue osservazioni 15 giugno 1998 l’UEF di Bellinzona si è rimesso alla decisione di
questa Camera.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
- I
ricorrenti chiedono che venga tenuto conto dei debiti contratti con la
__________, la __________ e il __________.
Perché
si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa
norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha
attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori
sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e
di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie
obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il
venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla
sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di
locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF
112 III 18).
Siffatto
indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare
all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.
92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’
di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dai ricorrenti per il pagamento
dei debiti da loro contratti non possono entrare in linea di conto per il
calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati,
nulla giustifica il privilegio che i debitori pretendono sia concesso a tali
creditori. Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna
garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente
versati ai creditori __________, __________ e __________.
- Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su
reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su
reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo
in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S.
cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16
febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di
regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III
73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna
1997, § 23 n. 64 p. 178).
- Nel
caso in esame l’escusso __________ ha preteso il riconoscimento di fr. 1’100.--
a titolo di canone locatizio per l’appartamento di 3 ½ locali che occupa da solo
__________.
E’
di tutta evidenza che l’appartamento occupato dall’escusso, ed il relativo
canone locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive
esigenze, tenendo conto del fatto che egli risulta separato da __________, e
che quest’ultima occupa a sua volta un appartamento di due locali a Contone. Di
conseguenza il canone locatizio di fr. 1’100.-- non può essere riconosciuto
come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo
termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di
ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di
locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di
fr. 700.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento
monolocale a __________ o in un comune viciniore.
- Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 2 giugno di __________ e __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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