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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.68
Data decisione, Autorità:
22.05.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00068
Lugano
22 maggio 1998
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 23 marzo17 aprile 1998 di
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio contro il conteggio delle spese per il rilascio
dell'attestato di carenza beni nell'esecuzione n. __________ promossa dalla
ricorrente
nei
confronti di
viste
le osservazioni 5 maggio 1998 dell’UE di Lugano
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________
procede nei confronti di __________ per l’incasso dell’importo di fr. 497.10.
Non essendo stato rinvenuto alcun bene da pignorare, il 10 marzo 1998 veniva
emesso un attestato di carenza di beni per l’importo, comprensivo d’interessi
e spese, di fr. 622.95.
B. Con
ricorso 23 marzo 1998, inoltrato in tedesco e successivamente il 17 aprile 1998
tradotto in lingua italiana, la creditrice si aggrava contro il conteggio delle
spese di emissione dell’attestato di carenza di beni pari a fr. 71.--,
sostenendo che le stesse risulterebbero sproporzionate al credito posto in
esecuzione.
C. Con
osservazioni 5 maggio 1998 l’UE di Lugano conferma la correttezza del proprio
operato sostenendo di aver fatturato le spese sulla base della OTLEF.
Considerando
in diritto: 1. Giusta
l’art. 9 cpv. 1 OTLEF la tassa per la stesura di atti è di fr. 8.-- per
pagina. Per l’avviso di pignoramento sono stati fatturati unicamente fr. 18.--
comprensivi delle spese postali per invio raccomandato al creditore e al
debitore in luogo di fr. 26.--. La tassa per l’esecuzione del pignoramento,
compresa la stesura dell’atto di pignoramento, calcolata sulla base del credito
posto in esecuzione, ammonta a fr. 25.-- (cfr. art. 20 cpv. 1 OTLEF). Orbene
per tale operazione l’UE espone un importo di fr. 17.--, quindi addirittura
inferiore al 30% delle tariffe previste dalla OTLEF. Per l‘invio del verbale di
pignoramento al creditore e al debitore sono stati fatturati complessivamente
fr. 26.-- in ossequio a quanto previsto dall’art. 9 cpv. 1 OTLEF. Anche le
spese di cancelleria esposte in fr. 10.-- appaiono adeguate alle circostanze,
atteso che tale importo è comprensivo della tassa d’iscrizione nel registro
degli attestati di carenza di beni ammontante a fr. 5.-- (cfr. art.42 OTLEF).
-
Alla
luce di tali circostanze il ricorso si rivela manifestamente infondato,
considerando che il contenimento delle spese esecutive da parte dell’UE abbia
consentito al creditore di attenuare almeno in parte la perdita subita dal
pignoramento infruttuoso.
-
Ne
discende la reiezione del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 LEF, 1 ss, 9, 20
e 42 OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 23 marzo/17 aprile 1998 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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