Bankruptcy ranking complaint inadmissible for substantive objections

15.1998.67Autre juridiction13 mai 1998Inadmissible

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Résumé

The complainant attacked the bankruptcy ranking, arguing that its claim should have been entered among pledge-secured creditors. The special bankruptcy administration replied that the pledge encumbered property belonging to a third party, not the bankrupt. The supervisory court held that a complaint under Art. 17 LEF only covers procedural defects in the preparation of the ranking, whereas disputes over the substantive classification of a claim must be brought by an action under Art. 250 LEF. The complaint was therefore declared inadmissible, with no costs and no indemnity.

Regest

Art. 17 LEF, Art. 250 LEF; complaint against bankruptcy ranking versus action to contest the ranking. The supervisory complaint under Art. 17 LEF is confined to procedural defects in the drawing up of the schedule of creditors/ranking. Objections that the claim was wrongly admitted, excluded, or misclassified, including the disputed treatment of a secured claim, concern substantive law and are to be pursued by the action to contest the ranking under Art. 250 LEF. Such issues fall outside the supervisory authority's cognizance (consid. 1-2).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1998.67

Data decisione, Autorità: 13.05.1998, CEF

Incarto n. 15.98.00067

Lugano 13 maggio 1998 /FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 17 aprile 1998 di


contro

l’operato dell’amministrazione speciale del fallimento __________ e meglio contro la graduatoria depositata il 20 aprile 1998

viste le osservazioni 7 maggio 1998 di __________ e __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Il 17 maggio 1996 la Ia assemblea dei creditori nominava un’amministrazione speciale per il fallimento __________ nelle persone di __________ e __________.

B. __________ ( __________) ha insinuato il proprio credito garantito da due cartelle ipotecarie gravanti le part. __________ e __________ RFD di __________ di proprietà del fallito.

C. Con scritto 17 aprile 1998 la __________ si rivolgeva all’amministrazione speciale fallimentare chiedendo di essere iscritta in graduatoria tra i creditori garantiti da pegno manuale, in quanto detentrice in pegno di una cartella ipotecaria gravante la part. __________ RFD di __________ di proprietà della __________. In caso contrario tale scritto doveva essere considerato ricorso ex art. 17 LEF contro la graduatoria fallimentare depositata il 20 aprile 1998.

D. Con osservazioni 7 maggio 1998 l’amministrazione fallimentare speciale ribadisce la correttezza del proprio operato, sostenendo che il credito vantato dalla ricorrente non va collocato tra i crediti garantiti da pegno manuale, in quanto la cartella ipotecaria grava la proprietà di un terzo e non del fallito.

Considerando

in diritto: 1. La graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza, che con l’azione di contestazione della graduatoria giusta l’art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente errori procedurali nell’allestimento della graduatoria (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 46 n. 41-42, p. 371). Con l’azione di contestazione viene fatta valere una violazione del diritto materiale, come ad esempio l’errata collocazione di un credito in graduatoria o l’ammissione di un creditore (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 46 n.45-47, p. 372; DTF 114 III 113, 119 III 84).

  1. Nel caso in esame la ricorrente si aggrava contro la mancata collocazione del proprio credito tra quelli garantiti da pegno manuale. Quindi le censure della __________ non concernono aspetti procedurali, ma questioni di diritto materiale la cui competenza deve essere demandata al giudice del merito, mediante l’azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF sfuggendo tale esame al potere di cognizione di questa Camera.

  2. Ne consegue l’rricevibilita del ricorso.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 250 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 17 aprile 1998 della __________, è irricevibile.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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