AIUTO
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Numero d'incarto:
15.1998.64
Data decisione, Autorità:
26.06.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00064
15.98.00069
Lugano
26 giugno 1998
B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui
ricorsi 16 aprile 1998 (inc. __________) di
(ambedue patr. dall’avv. __________)
e 20 aprile 1998
(inc. __________) di
(ambedue patr.
dallo Studio legale avv. __________)
contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro l’atto di
pignoramento 24/31 marzo 1998 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa da
(ambedue patr.
dall’avv. __________)
contro
__________;
viste le
osservazioni:
– 23 aprile 1998
di __________
– 21 aprile e 5
maggio 1998 dell’UEF di Locarno;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 23 aprile/14 maggio 1998 al ricorso 20 aprile
1998 di __________ e __________ (inc. 15. 98. 64) non è stato concesso effetto
sospensivo;
ritenuto
in fatto: A. __________
e __________ procedono contro __________ per l’incasso di un loro credito.
B. Con
atto di pignoramento 24/31 marzo 1998 l’UEF di Locarno ha proceduto, tra
l’altro, al pignoramento del salario di __________ sulla base del seguente
computo:
Reddito
Reddito
marito (A) Fr. 8’000.– 84%
Reddito
moglie (B) Fr. 1’500.– 16%
Reddito
A + B = Fr. 9’500.--
Minimo
di esistenza comune
– importo
base per coniugi Fr. 1’370.–
– supplemento
per ass. imm. Fr. 120.–
– canone
di locazione casa
e spese di
riscaldamento Fr. 2’000.–
– oneri
sociali Fr. 339.–
– indennità
di trasferta
per
entrambi Fr. 500.–
– indennità
per doppia
economia
domestica
per
locazione a __________ Fr. 2’165.–
totale Fr. 6’494.–
Parte
di minimo di esistenza comune a carico di:
A
= Fr. 5’455.– (= 84% di Fr. 6’494.–)
B
= Fr. 1’039.– (= 16% di Fr. 6’494.–)
Fr.
6’494.–
Importo
pignorabile sul reddito di:
A
= Fr. 2’545.– (= Fr. 8’000.– ./. Fr. 5’455.–)
B
= Fr. 461.– (= Fr. 1’500.– ./. Fr. 1’039.–)
Dal
salario di __________ l’UEF di Locarno ha pertanto pignorato l’importo di Fr.
2’545.– al mese a partire dal mese di marzo 1998, indicando in una nota di
avere ritenuto di non poter calcolare l’importo di Fr. 3’836.– pagato per
interessi ipotecari.
C. Contro
siffatta determinazione si sono aggravati __________ e __________ contestando
le spese considerate dall’UEF di Locarno nel calcolo del minimo vitale dei
coniugi __________ per le loro abitazioni a __________ e a __________. Secondo
i ricorrenti l’importo di Fr. 4’165.-- per il solo onere abitativo costituisce
un lusso, ritenuto che l’escusso abita e lavora __________, dove ha il centro
dei suoi interessi. L’abitazione di __________ rappresenta una casa di vacanza,
nonostante il debitore vi abbia costituito il suo domicilio civile. I creditori
hanno pure contestato l’importo di Fr. 500.-- mensili quale indennità di
trasferta. Il minimo di esistenza dei coniugi __________ dovrebbe essere
calcolato in Fr. 3’994.--, ossia Fr. 1’370.-- quale importo base per coniugi,
Fr. 120.-- quale supplemento per assicurazione immobili, Fr. 2’165.-- per le
spese di locazione a __________ e Fr. 339.-- per gli oneri sociali. I creditori
hanno poi rilevato che l’UEF di Locarno non ha proceduto né agli accertamenti
necessari per determinare la situazione patrimoniale dello Studio
d’architettura __________, né al pignoramento delle azioni appartenenti
all’escusso e di ogni altra sua spettanza nella predetta società. Essi hanno
pertanto chiesto che venga fatto ordine all’UEF di Locarno di procedere al
pignoramento delle azioni nonché di ogni altra interessenza di __________ nella
società __________.
D. Contro
l’atto di pignoramento si sono aggravati anche __________ e __________ chiedendo
che nel calcolo del minimo di esistenza venga tenuto conto dell’importo
effettivo pagato mensilmente per i tassi ipotecari per la loro abitazione a
__________ ammontante a Fr. 2’853.–, delle spese di riscaldamento e dei costi
di manutenzione di Fr. 500.–, così come dell’importo di Fr. 483.– per interessi
derivanti da un prestito concessogli dai signori __________ per poter far
fronte agli impegni assunti nei confronti degli artigiani per i lavori di
costruzione della casa. Essi hanno argomentato che l’esecuzione di questi
lavori è risultata più costosa del previsto in seguito al fallimento
dell’impresa di costruzione __________ e __________, alla quale le opere erano
state originariamente appaltate. Ciò ha comportato l’eccessivo aggravio
ipotecario del fondo rispetto al suo valore. Secondo i ricorrenti, per ridurre
i costi, occorre che gli venga assegnato un congruo termine per potersi
adeguare a quanto teoricamente valutato dall’UEF di Locarno. D’altro canto con
l’attuale crisi del mercato immobiliare difficilmente si potrà trovare in tempi
brevi un acquirente disposto a pagare un prezzo almeno pari all’aggravio
ipotecario, al fine di poter permettere loro di locare un appartamento che
comporti meno spese. I coniugi __________ hanno rilevato che l’UEF ha pure
omesso di considerare i costi relativi alle assicurazioni sulla vita che
l’escusso è stato obbligato a stipulare e le cui polizze sono state consegnate
quale pegno alla banca a titolo di ulteriore garanzia per i crediti ipotecari
concessi. I relativi premi devono essere presi in considerazione per la
determinazione del minimo di esistenza, per cui va tenuto conto degli importi
di Fr. 74.-- al mese corrispondente all’assicurazione vita n. __________, Fr.
1’200.-- corrispondente all’assicurazione __________ e Fr. 478.-- corrispondente
all’assicurazione __________. I ricorrenti pretendono poi il riconoscimento di
un importo mensile di Fr. 500.-- a titolo di spese professionali per l’escusso,
che svolge la professione di architetto. Il supplemento di Fr. 500.-- per le
trasferte e l’indennità per doppia economia domestica di Fr. 2’165.--, considerati
nel calcolo del minimo vitale sono, secondo i coniugi __________, giustificati,
atteso che entrambi durante la settimana svolgono la loro attività lucrativa a
__________. Essi hanno poi sostenuto che l’abitazione di __________ è stata
costruita per permettere il trasferimento dell’escusso in Ticino per cercare
nuovi sbocchi sul mercato ticinese. In questa ottica __________ ha trasferito
il suo domicilio in Ticino, dove risiede con la moglie durante i fine settimana
e durante il tempo libero, nonché per il momento saltuariamente in settimana.
Secondo i ricorrenti il loro fabbisogno va quindi calcolato come segue:
– importo
base coniugi Fr. 1’370.–
– supplemento
per assicu-
razione
immobile Fr. 120.–
– interessi
ipotecari casa
__________,
interessi __________ e
spese
riscaldamento e
manutenzione Fr. 3’836.–
– assicurazione
vita
obbligatoria Fr. 1’752.–
– cassa
malati Fr. 339.–
– indennità
di trasferta
per
entrambi Fr. 500.–
– indennità
per doppia
economia
domestica per
locazione
a __________ Fr. 2’165.–
totale Fr. 10’082.–
D. Delle
osservazioni di __________ e dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. I
ricorsi 16 aprile 1998 di __________ e __________ e 20 aprile 1998 di
__________ e __________ risultano strettamente connessi fra loro nel senso che
sono diretti contro lo stesso provvedimento dell’UEF di Locarno. Si giustifica
pertanto la congiunzione delle due procedure inc. n. __________ e inc. n.
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12
cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
a) Per
il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza
concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente
al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile
tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (cfr. DTF 119
III 71 cons. 3b e rif. ivi).
b) Il
principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di
vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese
dell’alloggio. Queste possono essere considerate completamente solo in conformità
alla sua situazione familiare e nei limiti dell’uso locale. Ininfluente è il fatto
che si tratti di spese per un appartamento locato oppure per la propria casa.
In ambedue i casi al debitore deve essere concesso un adeguato lasso di tempo
per adattare questi esborsi (DTF 119 III 73 cons. 3c; 116 III 21 cons. 2d; 104
III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1,
30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. e 12 giugno
1970 in Rep 1971 p. 117). L’importo va messo in relazione con il reddito
dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
c) Nel
caso in esame, i coniugi __________ a fronte di un reddito di Fr. 9’500.--
pretendono, tra l’altro, il riconoscimento per la casa di __________ di Fr.
3’836.-- per le spese concernenti gli interessi ipotecari e le spese di
riscaldamento e manutenzione, Fr. 1’752.-- per i premi delle assicurazioni
vita, Fr. 500.-- per le trasferte, così come Fr. 2’165.-- per la doppia
economia domestica e la locazione di un appartamento a __________.
Quali
giustificativi per le spese dell’abitazione a __________ i ricorrenti hanno
prodotto un contratto di mutuo ipotecario concluso il 20 giugno 1997 con la
__________ per la somma di Fr. 735’000.-- (doc. B), per il quale devono pagare
interessi ipotecari ammontanti a Fr. 2’853.-- al mese. Essi hanno poi inoltrato
un contratto 11 settembre 1994 concernente un prestito di Fr. 140’000.-- per la
copertura dei costi di costruzione della casa di __________, concessogli dai
signori __________ (doc. C), ai quali devono versare mensilmente interessi
ammontanti a Fr. 483.-- . Quali giustificativi per le spese concernenti le
assicurazioni sulla vita hanno prodotto i contratti di pegno doc. D1 e D2,
stipulati con la __________, e le polizze di assicurazione sulla vita doc. E1, E2
e E3, che l’escusso ha dovuto stipulare e consegnare alla predetta banca quale
ulteriore garanzia per il credito ipotecario ottenuto. I premi mensili
concernenti queste assicurazioni ammontano a Fr. 74.-- per l’assicurazione n.
__________ (doc. E1), Fr. 1’200.-- per __________ (doc. E2) e Fr. 478.-- per
l’assicurazione __________ (doc. E3).
I
coniugi __________ hanno dichiarato che “entrambi durante la settimana svolgono
la loro attività lucrativa a __________ ”.......”l’abitazione di __________ è
stata per contro costruita al fine di permettere il trasferimento dell’escusso
in Ticino onde cercare nuovi ulteriori sbocchi sul mercato ticinese.... E` in
questa ottica che il signor __________ ha trasferito il proprio domicilio a
__________, dove risiede unitamente alla moglie durante tutti i fine settimana
e durante il tempo libero, nonché per il momento saltuariamente in settimana”.
Orbene
da queste allegazioni si deduce che la casa di __________ costituisce
un’abitazione secondaria usata durante i fine settimana ed il tempo libero e solo
saltuariamente dal debitore durante la settimana per motivi di lavoro e che
l’abitazione principale si trova a __________, dove i ricorrenti svolgono la
loro attività lucrativa e dove si trova il centro dei loro interessi. La casa
di __________ va pertanto considerata dal profilo del calcolo del minimo vitale
un lusso che i coniugi __________ mantengono per loro eccessiva comodità, per
cui le relative spese - manifestamente sproporzionate in rapporto al reddito
conseguito -, non possono essere considerate nel calcolo del loro minimo vitale.
D’altro canto se l’escusso si deve recare saltuariamente in __________ per
motivi di lavoro, ha la possibilità di pernottare in un albergo oppure, se del
caso, di affittare un monolocale. Tuttavia, secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, al debitore deve essere concesso un adeguato lasso di tempo
per adattare le spese concernenti l’abitazione a __________, nel senso che gli
si deve concedere la possibilità di vendere la casa oppure di affittarla. In
considerazione dell’attuale situazione del mercato immobiliare in Ticino un
lasso di tempo di sei mesi appare adeguato. Di conseguenza all’escusso possono
essere riconosciute solo fino al 31 dicembre 1998 le seguenti spese concernenti
la casa di __________:
– Fr.
2’853.– interessi ipotecari
– Fr.
200.– riscaldamento e manutenzione, ritenuto che si tratta di una casa
nuova, abitata solo durante i fine settimana
– Fr.
1’752.– spese per le assicurazioni vita connesse con la concessione del
mutuo ipotecario
Nel
calcolo del minimo di esistenza dei coniugi __________ non può invece essere
computato l’importo fatto valere per il pagamento degli interessi ai signori
__________, non potendo avvantaggiare quest’ultimi a danno di altri creditori e
ritenuto inoltre che non vi è certezza che l’importo fatto valere venga poi
effettivamente versato ai signori __________.
d) Secondo
il punto 2.4.4. della tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo (in vigore dal 1. gennaio 1994) per le spese di trasferta per raggiungere
il posto di lavoro può essere riconosciuto un supplemento.
I
ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento di un’indennità di trasferta per entrambi
di Fr. 500.-- al mese. Tuttavia, come già rilevato al precedente considerando,
i coniugi __________ si trasferiscono in Ticino di regola il fine settimana e
durante il tempo libero, per cui non si tratta di trasferimenti per motivi
professionali. D’altro canto l’escusso non ha prodotto alcun giustificativo
atto a dimostrare che l’indennità richiesta concerne spese necessarie per il conseguimento
di reddito. La richiesta di un’indennità di trasferta va quindi respinta.
- a) L’eccedenza
mensile pignorabile dal reddito di __________ fino al 31.12.1998 va pertanto
calcolata come segue:
– minimo
di esistenza per coniugi Fr. 1’370.–
– assicurazione
immobile Fr. 120.–
– locazione
a __________ Fr. 2’165.–
– cassa
malati Fr. 339.–
– interessi
ipotecari per casa a __________ Fr. 2’853.–
– riscaldamento
e manutenzione
casa
__________ Fr. 200.–
– premi
per assicurazioni vita
connesse
al mutuo Fr. 1’752.–
Minimo
di esistenza comune Fr. 8’799.–
Parte
di minimo di esistenza a carico di __________ = 84% di Fr. 8’799.-- = Fr.
7’391.--.
Importo
mensile pignorabile sul reddito di __________: Fr. 8’000.-- ./. 7’391.-- = Fr.
609.-- dal 1.3 al 31.12.1998.
b) L’eccedenza
mensile pignorabile dal reddito di __________ dal 1.1.1999 va calcolata come
segue:
– minimo
di esistenza per coniugi Fr. 1’370.–
– assicurazione
immobile Fr. 120.–
– canone
di locazione a __________ Fr. 2’165.–
– cassa
malati Fr. 339.–
Minimo
di esistenza comune Fr. 3’994.–
Parte
di minimo di esistenza a carico di __________ = 84% di Fr. 3’994.-- = Fr.
3’355.--
Importo
mensile pignorabile dal reddito di __________: Fr. 8’000.-- ./. Fr. 3’355.-- =
Fr. 4’645.-- dal 1.1.1999.
-
I
creditori sostengono che l’escusso è detentore di azioni della __________. La
questione deve essere vagliata in primo luogo dall’UEF di Locarno, che
procederà alle necessarie verifiche interrogando nuovamente l’escusso, dopo
averlo reso attento che la dissimulazione di beni, l’arbitraria disposizione di
oggetti pignorati e l’incompleta indicazione dei beni che gli appartengono è
punibile ex art. 164, 169 e 323 cpv. 2 Codice penale
-
Il
ricorso 16 aprile 1998 di __________ e __________ va quindi parzialmente accolto.
Il
ricorso 20 aprile 1998 di __________ e __________ va pure parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
17 e 93 LEF, nonché i disposti citati
pronuncia: 1. Le
procedure inc. n. __________ e inc. n. __________ sono dichiarate congiunte.
- Il
ricorso 20 aprile 1998 di __________, e di __________ (inc. n. __________), è
parzialmente accolto.
2.1. Di conseguenza
il provvedimento 24/31 marzo 1998 dell’UEF di Locarno è riformato nel senso che
il pignoramento del reddito di __________, si riduce a Fr. 609.– al mese dal 1.
marzo 1998 al 31 dicembre 1998, in luogo di Fr. 2’545.–.
2.2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Il
ricorso 16 aprile 1998 di __________ e __________), è parzialmente accolto.
3.1. Di conseguenza
il provvedimento 24/31 marzo 1998 dell’UEF di Locarno è riformato nel senso che
il pignoramento del reddito di __________, dal 1. gennaio 1999 sarà aumentato a
Fr. 4’645.– al mese, in luogo di Fr. 609.–.
3.2. L’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Locarno si determinerà indilatamente nel senso del
considerando 5. in merito all’appartenenza ad __________ di azioni ed ogni
altra interessenza nella __________ ed al loro eventuale pignoramento.
3.3. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Intimazione:
–
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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