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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.49
Data decisione, Autorità:
16.09.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00049
Lugano
16 settembre 1998 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 marzo 1998 di
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro il verbale di pignoramento 27 febbraio
1998 allestito nell’ambito di diverse esecuzioni promosse nei confronti dei
ricorrenti
richiamata l’ordinanza presidenziale 18 marzo 1998,
con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 13 agosto 1998 dell’UEF di
Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori
procedono nei confronti di __________ e __________ per l’incasso dei loro
crediti.
B. In
data 27 febbraio 1998 l’UEF di Bellinzona allestiva il verbale di pignoramento
che gli escussi rifiutavano di firmare
C. Il
4 marzo 1998 __________ e __________ si aggravano contro tale provvedimento con
la seguente motivazione:
“un
evidente errore è in fase di chiarimento da parte della polizia in
collaborazione con l’ufficio esecuzione e fallimenti sui risultati del quale
sarete immediatamente informati dai sottoscritti non appena possibile.“
D. Delle
osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR l’atto di ricorso
deve indicare, almeno con una motivazione sommaria, le norme di diritto
federale e/o cantonale violate e in che consiste la violazione (cfr. Flavio Cometta,
Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e
fallimento in RDAT I - 1996, p.287). Benché non si possa essere troppo esigenti
sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi all’oggetto della decisione e
alla ratio decidendi. Un termine perentorio ex art. 7 cpv. 5 LPR per completare
un atto insufficientemente motivato nel senso dell’art. 7 cpv. 3 lett. B LPR
può essere fissato solo se la motivazione sia poco chiara, ossia suscettibile
di più interpretazioni, ma non può servire a completare una motivazione il cui
contenuto è insufficiente (cfr. Flavio Cometta, op. Cit., p. 287).
Scopo
della completazione, ammessa per diritto processuale cantonale, può solo essere
la precisazione di quanto espresso in termini confusi ed equivoci ma non
l’inserimento di una nuova motivazione, avuto riguardo alla natura perentoria
dei termini di ricorso fissati dal diritto federale (cfr. Flavio Cometta, op.
Cit., p. 287).
-
Nel
caso di specie __________ e __________ si aggravano contro il verbale di
pignoramento 27 febbraio 1998 dell’UEF di Bellinzona mediante atto di ricorso 4
marzo 1998. L’unica motivazione contenuta nel gravame è il riferimento alle
esecuzioni a carico degli escussi, senza però alcuna indicazione sulle norme
violate, né tantomeno la natura di tale violazione. Malgrado l’UEF di
Bellinzona abbia assegnato ai ricorrenti giusta l’art. 7 cpv. 5 LPR un termine
perentorio per motivare il ricorso, tradurre un frammento redatto in lingua
tedesca, nonché produrre il provvedimento impugnato, gli escussi si sono
limitati ad inviare all’Ufficio una lettera non datata, giunta l’UEF il 16
marzo 1998, nella quale ribadiscono in sostanza le medesime motivazioni addotte
con il gravame, e ad allegare una lista delle esecuzioni pendenti. Quindi il
ricorso 4 marzo 1998 non adempie i requisiti sanciti dall’art. 7 cpv. 3 lett. b
LPR difettando di motivazione relativa alle presunte violazioni di norme di
diritto federale e/o cantonale compiute dall’UEF di Bellinzona, nonché il
carattere di tali violazioni.
-
Abbondanzialmente
va rilevato che il ricorso andrebbe respinto anche nel merito. Infatti, per l’art.
89 LEF se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento
l’ufficio di esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza
indugio al pignoramento o vi fa procedere dall’ufficio del luogo dove si
trovano i beni da pignorare.
Orbene,
nel caso in esame le esecuzioni che sono alla base del provvedimento impugnato
sono tutte giunte allo stadio del proseguimento dell’esecuzione, e quindi
destinate a sfociare in un pignoramento. Di conseguenza l’UEF di Bellinzona ha
agito correttamente allestendo il verbale di pignoramento a carico dei
ricorrenti, essendo tale atto espressamente previsto dall’art. 89 LEF.
- Ne
consegue l’irricevibilità del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 e 89 LEF, 7 LPR
pronuncia: 1. Il ricorso 4 marzo 1998 __________ è irricevibile
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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