AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.38
Data decisione, Autorità:
01.04.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00038
Lugano
1 aprile 1999
FP/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 22 gennaio 1998 di
rappr.
da __________
contro
l’operato
dell’UF di Lugano e meglio contro l’elenco oneri della part. __________ RFD
di Vacallo depositato il 12 gennaio 1998 nell’ambito del fallimento della
società
procedura
concernente anche
patr.
dall’avv. __________
e
rappr.
da __________
e
rappr.
dal Municipio
richiamata
l’ordinanza presidenziale 2 marzo 1998, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni
-
9 marzo 1998
della __________
-
12 marzo 1998
dello __________
-
16 marzo 1998
del __________
-
6 aprile 1998 dell’UF
di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
decreto 23 ottobre 1991 la Pretura del Distretto di Lugano ha pronunciato il
fallimento della società __________.
B. Il
12 gennaio 1998 l’UF di Lugano ha depositato, quale parte integrante della
graduatoria, l’elenco oneri relativo alla part. __________ RFD di __________,
di proprietà della fallita __________.
C. Con
ricorso 22 gennaio 1998 il __________ si aggrava contro l’elenco oneri
contestando le iscrizioni sub. 1 e sub. 2 relative alle imposte cantonali e
comunali per l’anno 1990 a favore, rispettivamente, dello __________ per fr.
614’591.-- oltre fr. 990.35 di interessi e del Comune di __________ per fr.
524’294.50. La ricorrente sostiene che tali importi non debbano beneficiare
della garanzia dell’ipoteca legale diretta ex art. 836 CC, non essendo le
imposte notificate in stretta relazione con l’immobile.
D. Con
osservazioni, rispettivamente datate 9 e 12 marzo 1998 la __________ e lo
__________ chiedono la reiezione del ricorso, essendo la questione sollevata
dalla Banca di competenza del giudice di merito.
E. Delle
osservazioni del Comune di __________ e dell’UF di Lugano si dirà, se del caso,
in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nella
procedura in via di fallimento, trascorso il termine per le insinuazioni di cui
alla pubblicazione del fallimento (art. 232 LEF) l’amministrazione fallimentare
esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni, nonché chiede su
ciascuna insinuazione la dichiarazione del fallito (art. 244 LEF). Essa decide
poi sull’ammissione dei singoli crediti senza essere vincolata alla
dichiarazione del fallito (art. 245 LEF) e procede all’allestimento della
graduatoria sulla base degli art. 219 e 220 LEF (art. 247 cpv.1 LEF e art. 56 ss.
RUF), nella quale è fatta menzione anche dei crediti rigettati, con
l’indicazione dei motivi di rigetto (art. 248 LEF e art. 58 RUF). La decisione
dell’amministrazione deve inoltre estendersi anche ai diritti reali frazionari
(diritti di pegno e d’abitazione, usufrutti, servitù prediali) gravanti beni
della massa, indicandone l’esistenza, l’estensione ed il grado (art. 58 cpv.2
secondo periodo RUF). La graduatoria viene depositata presso l’Ufficio
fallimenti e l’amministrazione ne avverte con avviso pubblico rispettivamente
speciale i creditori (cfr. art. 249 LEF).
In
caso di diritti frazionari costituiti su fondi, sarà compilato per ogni fondo
un elenco speciale di tutti i crediti da esso garantiti e di tutti gli
altri aggravi reali che all’incanto dovranno essere accollati al deliberatario,
ad esclusione degli oneri reali che esistono e passano all’aggiudicatario per
virtù di legge (art. 125 cpv.1 primo periodo RFF); siffatto elenco conterrà
pure l’indicazione esatta degli oggetti (fondi e accessori) ai quali i singoli
oneri si riferiscono (art. 125 cpv.1 secondo periodo RFF). Questi elenchi
(oneri) speciali formano parte integrante della graduatoria che farà
riferimento ad essi senza designare singolarmente i crediti garantiti da pegno
(art. 125 cpv.2 RFF).
-
Relativamente
alla procedura di appuramento dell’elenco degli oneri nell’ambito di
un’esecuzione speciale (in via di pignoramento o in via di realizzazione del
pegno), segnatamente in merito all’apparente contraddizione tra il primo e il
secondo capoverso dell’art.36 RFF, il Tribunale federale ha già avuto modo di
statuire che rientra nel potere di cognizione dell’ufficio esecuzione, e di
conseguenza dell’Autorità di vigilanza in via di ricorso, stabilire se la pretesa
creditoria notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se il
credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito da
ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è
rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il
fondo - il credito non potrà essere iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117
III 38 s., cons. 3). L’accertamento di diritto materiale dell’esistenza e
consistenza (contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza
esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s., cons. 3).
Come precisato da questa Camera “quello dell’ufficio di esecuzione, e
conseguentemente dell’autorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione
limitato ad un esame prima facie, senza possibilità di approfondimento
(cfr. art.36 cpv.2 primo periodo RFF in fine) e con riserva di diverso
avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su questo
punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente notificata
non potrà pertanto non essere iscritta nell’elenco oneri se non quando risulti
manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti
pretesi garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla legge che
costituisce titolo d’acquisto del diritto di pegno (cfr. Tuor/ Schnyder/ Schmid, Das Schweizerische
Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p.824; Paul-Henri
Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 2. ed., Berna 1996, p.195, N.
2825, 2830d e riferimenti) - soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una
base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca. In caso di dubbio la
loro iscrizione nell’elenco oneri non può invece essere rifiutata” [cfr.
sentenza CEF 14 marzo 1997 su reclami di Stato del Cantone Ticino e del Comune
di L. (inc.n.15.96.114 e n.15.96.118)].
-
Nel
fallimento non vi è spazio per una procedura separata di appuramento
dell’elenco degli oneri (Lastenbereinigungsverfahren) ex art.106 -109
LEF come quella prevista nell’esecuzione in via di pignoramento o in via di
realizzazione del pegno [cfr. gli art.36 ss. RRF rispettivamente i combinati
art.102 RFF e art.36 ss. RRF; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993,
§49 p.293 n.3; M. Süsskind, Das schweizerische
Widerspruchsverfahren (art.106-109 SchKG) und die deutsche Drittintervention (§
771 ZPO), Zurigo 1989, p. 21s.]; l’appuramento degli oneri avviene infatti
nell’ambito della contestazione della graduatoria, della quale gli elenchi speciali
ex art.125 RFF sono parte integrante (cfr. ora anche l’art.247 cpv.2 LEF
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997). I principi surriferiti valgono
tuttavia, mutatis mutandis, anche per l‘allestimento dell’elenco oneri
nell’ambito di un fallimento, l’elenco speciale di cui all’art.125 RFF
essendo assimilabile quanto a contenuto ed effetti all’elenco oneri
dell’esecuzione speciale (cfr. Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §46
p.368 n.20). In particolare quale provvedimento procedurale
dell’amministrazione del fallimento anche la graduatoria fallimentare - e con
essa l’elenco oneri - può essere contestata in via di ricorso ex art. 17 LEF
per violazioni di prescritti procedurali oppure con azione di merito (azione di
contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF) quando contestato è il
contenuto di diritto materiale, in particolare anche l’estensione e il grado
degli oneri iscritti negli elenchi speciali (cfr. Fritzsche/Walder, op.cit., Vol.II, §49
p.303 ss.).
-
All’amministrazione
del fallimento, e su ricorso all’autorità di vigilanza, compete dunque
unicamente la questione pregiudiziale a sapere se a un esame prima facie
(con riserva di diverso parere da parte del giudice del merito) le pretese
creditorie di natura fiscale fatte valere dallo __________ e dal Comune di
__________, ma contestate mediante ricorso dalla creditrice __________
costituiscono crediti garantiti da ipoteca legale diretta, atteso che soltanto
in caso di manifesta assenza di una base legale che li ponga al beneficio di
siffatta ipoteca non potranno essere iscritti nell’elenco (oneri) speciale
relativo al fondo gravato.
-
L’art.
836 CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od
altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di
fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la
garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’iscrizione nel
registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo
contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con
iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht).
Nel primo caso un’eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore
dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo
per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Steinauer, op.cit., p.197, N.2830d e riferimenti; sulla
distinzione tra ipoteche legali dirette ed indirette cfr. anche Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobilarsachenrecht,
Vol. II, Basilea et. al, 1990, §8, p.227 ss; Hans
Michael Riemer, Die beschränkten dinglichen Rechte, Grundriss des schweizerischen
Sachenrechts, Vol. II, Berna 1986, p.93 ss).
-
L’art.183
LAC riconosce al cpv.1 n.1 il beneficio dell’ipoteca legale ex art.836 CC “allo
Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il
pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione
particolare con l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e
prevalgono sugli altri pegni immobiliari (art.183 cpv.2 LAC). Per l’art.229
della Legge tributaria del 28 settembre 1976 (in seguito vLT, applicabile alle
tassazioni riferite ai periodi fiscali antecedenti il 1° gennaio 1995 ex
art.324 cpv.2 LT del 21 giugno 1994 in RL 10.2.1.1, in seguito LT1994) per il
pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione
particolare con l’immobile è riconosciuta al Cantone e ai Comuni un’ipoteca
legale secondo gli art.836 CC e 183 LAC.
Il beneficio dell’ipoteca legale diretta non è quindi dato indistintamente
per tutti i tipi di imposta, bensì soltanto per quelle imposte cantonali e
comunali che sono in una “relazione particolare” con un fondo.
La
Legge tributaria cantonale (sia la vLT qui applicabile, che la LT1994) non
specifica tuttavia quali siano i tipi di imposta che presentano siffatta
relazione particolare, lasciandone l’individuazione al giudice del merito.
Va
comunque osservato da un lato che la stretta relazione con l’immobile appare
evidente per l’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche ex art.89
ss. vLT e per l’imposta immobiliare comunale delle persone fisiche e giuridiche
ex art.262 ss.vLT(oggetto delle quali essendo infatti l’immobile in quanto
tale, sul cui valore di stima - senza alcuna deduzione - esse vengono
calcolate). D’altro lato sia la giurisprudenza federale che quella cantonale si
sono progressivamente indirizzate verso un’applicazione sempre più prudente
dell’art.836 CC. In particolare il beneficio dell’ipoteca legale è stato negato
alle imposte sulla sostanza mobiliare come a quelle relative al reddito non
derivante dall’immobile (DTF 62 II 29); all’imposta ordinaria sul capitale
delle persone giuridiche (art. 78 LT1976 e art. 80 LT1994), e ciò quand’anche
l’immobile fosse l’unico attivo della società (DTF 110 II 237); all’imposta
ordinaria sul reddito da commercio professionale di immobili delle persone
fisiche ex art.18 cpv.2 vLT (sentenza CDT 4 dicembre 1992 in re J.B., in: RDTAT
I-1993, p.336) così come all’imposta ordinaria derivante da utili su immobili
delle persone fisiche e giuridiche in relazione ad ammortamenti precedentemente
concessi (sentenza II Corte civile del TF 9 agosto 1995 in re R.B.; CDT 29 dicembre
1995; cfr. anche CEF 2 gennaio 1996 su reclamo B.C.).
- Nel
caso in esame la contestazione verte sulle imposte cantonali e comunali
riferite al 1990. Orbene con l’inoltro delle rispettive osservazioni lo
__________ e il Comune di __________
hanno
comunicato di aver ridotto le loro notifiche di credito nei termini seguenti:
Imposta
cantonale 1990
da
fr. 614’591.-- a fr. 9’671.--
Imposta
comunale 1990
da
fr. 524’294.50 a fr. 11’855.85
Alla
luce di tali circostanze si impone quindi una modifica dell’elenco oneri della
part. __________ RFD di __________ con la rettifica degli importi relativi alle
imposte cantonali e comunali per il 1990 poste al beneficio dell’ipoteca
legale. Ufficio esazione e condoni, con scritto 28 gennaio 1998 allegato alle
osservazioni 12 marzo 1998 ha inoltre comunicato che l’imposta cantonale per
l’anno 1992 non viene notificata nell’elenco oneri essendo sorta dopo la
dichiarazione di fallimento, avvenuta il 23 ottobre 1991. Tale importo andrà
quindi depennato dall’elenco oneri impugnato. Il Comune di __________ ha
notificato l’importo relativo all’imposta comunale per il 1991 solo il 30
gennaio 1998. Essendo le insinuazioni tardive ammesse fino alla chiusura del
fallimento, giusta l’art. 251 cpv. 1 LEF, tale importo andrà inserito ad elenco
oneri. Di conseguenza allo scopo di tutelare i diritti dei singoli creditori
s’impone l’annullamento della graduatoria e del relativo elenco oneri
depositati il 12 gennaio 1998. L’UF di Lugano procederà quindi ad un nuovo deposito
sulla base delle rettifiche esposte precedentemente concedendo ai creditori la
facoltà di cui all’art. 250 LEF.
- Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati
gli art. 232 e 244 LEF, 56 ss. RUF, 36 e125 RRF, 836 CC, 183 LAC, 229 vLT
pronuncia: 1. Il
ricorso 22 gennaio 1998 __________ è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza la graduatoria e l’elenco oneri 12 gennaio 1998 relativo alla part.
__________ RFD di __________ sono annullati.
1.2. E’
fatto ordine all’UF di Lugano di determinarsi come al considerando 8. di questa
sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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