AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.36
Data decisione, Autorità:
01.10.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00036
Lugano
1° ottobre 1998/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 26 febbraio 1998 di
patr.
dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro il provvedimento 13 febbraio
1998 confermante l’atto di pignoramento 21 novembre 1997/5 gennaio 1998
nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
patr.
dall'avv. __________
viste le
osservazioni:
- 17 marzo 1998
dell’Ufficio esecuzione di Lugano:
rilevato
che con decreto presidenziale 27 febbraio/3 marzo 1998 al ricorso non è stato
concesso effetto sospensivo;
completata
l’istruttoria;
preso atto che il
ricorrente ha chiesto l’assistenza giudiziaria;
ritenuto
in fatto
A. __________
procede contro il dott. __________ per l’incasso di un suo credito.
B. Con
atto di pignoramento 21 novembre 1997/5 gennaio 1998 l’UE di Lugano ha
pignorato al ricorrente fr. 1’000.-- al mese sulla base del seguente computo:
Introito fr.
8’000.--
Minimo
di esistenza
minimo base Fr. 1’370.--
locazione abitazione Fr. 2’159.--
locazione studio Fr. 1’100.--
cassa malati, ass. inf.,
disocc., C.P. Fr. 1’225.--
alimenti figlia liquidazione
mensile Fr. 500.--
assic. diverse Fr. 646.--
totale Fr.
7’000.--
Eccedenza
mensile pignorabile: Fr. 1’000.--
C. Il
16 gennaio 1998 il ricorrente ha chiesto il riesame del pignoramento. Con
decisione 13 febbraio 1998 l’UE di Lugano ha respinto la domanda di riesame
confermando la trattenuta di fr. 1’000.-- al mese.
Con
ricorso 26 febbraio 1998 l’escusso si è aggravato contro il pignoramento del
predetto importo sostenendo che già da un esame sommario dei movimenti sul suo
conto corrente bancario n. __________ presso la __________ sul quale viene
versata la quasi totalità degli onorari professionali, unica sua fonte di
reddito - riservato il conto postale indicante un saldo di fr. 2’264.--,
permette di accertare per l’anno 1997 un introito totale lordo annuale di fr.
169’821.-- (doc. 4 e relativi allegati). Da questo importo vanno dedotti i
seguenti oneri sociali e spese necessarie per la sua attività, ammontanti a fr.
150’900.--, di cui al doc. 4 e ai relativi allegati:
affitto
studio fr.
17’800.--
salari
personale fr. 26’991.--
contributi
AVS fr. 11’757.95
ass.
per
garanzia bancaria __________ fr. 1’076.80
ass.
mobiliare incendio/furto fr. 561.90
ass.
mobliare malattia
colletiva fr.
1’268.--
ass.
mobiliare infortuni fr. 1’410.50
ass.
__________ RC aziedale
e
professionale fr. 987.70
ass.
infortuni LAINF fr. 367.--
ass.
compl. LAINF fr. 331.30
totale
assicurazioni fr. 6’003.20 fr. 6’003.20
odontotecnico fr.
44’434.50
leasing
auto fr. 12’115.20
altre
spese (medicamenti, spese
legali,
contabili, amministrative,
manutenzione,
riparazione, diversi,
perdite) fr.
25’000.--
interessi
passivi fr. 6’798.20
totale fr.150’900.05
Il
suo reddito netto annuale ammonta quindi a fr. 18’921.-- e quello mensile
effettivo da attività lucrativa a fr. 1’576.75 al mese e non a fr. 8’000.--,
come stimato dall’UE di Lugano. Il ricorrente ha poi rilevato che sua moglie,
pur aiutandolo nella sua attività professionale, non percepisce alcun
stipendio.
Il
debitore ha poi elencato le spese componenti il suo minimo vitale, ossia:
importo base mensile fr. 1’370.--
affitto e spese di locazione fr. 2’159.--
formazione dei figli fr. 500.--
cassa malati fr. 1’459.--
interessi passivi debiti
privati fr. 525.--
assicurazioni diverse
private fr. 646.--
contributi sociali e costi
necessari per lo svolgimento
dell’attività
lucrativa (già
considerati nelle spese
per
la sua attività di fr. 150’900.--)
totale fr.
6’659.--
Il
dott. __________ ha asserito che un locale dell’appartamento coniugale è
adibito ad ufficio amministrativo per lo studio dentistico (archivio e locale
contabilità), così che il canone locativo effettivo per la sua abitazione
ammonta a fr. 1’759.-- al mese. Egli ha pertanto sostenuto di avere un ammanco
mensile di fr. 5’082.35. A questo proposito ha esposto la sua situazione
debitoria, come segue:
1.1.1997 1.1.1998
debito
nei confronti della
madre fr.
100’000.-- fr. 140’000.--
scoperto
bancario (__________) fr. 58’460.-- fr.
88’326.--
totale fr.
228’460.-- fr. 298’326.--
Il
ricorrente ha infine osservato che a questi debiti vanno aggiunti quelli
fiscali ammontanti fino al 1996 a fr. 70’000.--. Nel corso del 1997 la sua
posizione debitoria si è quindi aggravata per un importo totale di fr.
69’866.--, ciò che corrisponde a un indebitamento mensile di fr. 5’822.--.
D. Delle
osservazioni __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
E.
a) Interrogato
formalmente il ricorrente ha dichiarato di avere subito un’operazione all’anca
e di soffrire di due ernie al disco. Dalla Assicurazione invalidità percepisce
un’indennità di ca. fr. 1’200.-- al mese. Della contabilità e della sua
situazione finanziaria si occupa sua moglie, che può fornire i necessari
ragguagli. Il dott. __________ ha dichiarato di disporre solo di un conto
postale e di un conto corrente presso la __________, per il quale esiste una
garanzia. I suoi introiti vengono versati su uno dei due conti. Il debitore ha
dichiarato di disporre di un’automobile in leasing. Per la figlia __________ ha
terminato di pagare gli alimenti tre anni fa, con il raggiungimento del 25°
anno di età. La figlia __________ ha ricevuto una somma complessiva di fr.
12’000.-- per gli alimenti degli ultimi due anni. Per versare questa somma alla
figlia, il ricorrente ha affermato di avere chiesto alla banca un prestito, che
ha terminato di rimborsare a fine febbraio 1998.
b) Durante
l’interrogatorio formale la moglie del ricorrente, __________, ha confermato
che il marito riceve fr. 1’225.-- al mese di __________ e che tutti i dati
indicati nel doc. 4 sono corretti. Essa ha poi dichiarato che nel maggio 1997,
allorquando ha constatato che la situazione reddituale dello studio dentistico
del marito si era gravemente deteriorata, è stato deciso di trasferire lo
studio nell’appartamento a pianterreno della casa dove abitano a __________,
anche nella speranza di trovare nuova clientela. In quel periodo il ricorrente
era stato operato all’anca ed ha ripreso a lavorare il 15 luglio 1997 solo al
50%, ossia ricevendo tre pazienti al giorno. __________ ha rilevato che, con
sua grande sorpresa, il marito non disponeva di un’assicurazione per la perdita
di guadagno in seguito alla riduzione della capacità lavorativa. Da allora egli
non ha più ripreso a lavorare al 100%, sia per mancanza di pazienti che per i
suoi problemi di salute. Egli soffre infatti di due ernie al disco inoperabili.
Attualmente il ricorrente dispone soltanto di un’infermiera a mezza giornata.
__________ ha dichiarato che per le urgenze è lei che aiuta il marito. Le
imposte sono state pagate fino al 1994, ossia fino a quando disponevano di
liquidità. Per le imposte successive è stato chiesto un condono. L’ammanco
risultante di fr. 5’082.25 al mese, indicato nel ricorso, viene compensato con
l’aumento dei debiti nei confronti della __________ e della suocera, alla quale
vengono pagati interessi ammontanti a fr. 525.-- al mese (doc. 8). La
__________ ha concesso la linea di credito grazie alla garanzia prestata dalla
__________ e al fatto che i pochi clienti pagano gli onorari sul conto bancario
aperto presso la predetta banca.
Considerato
in diritto
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12
cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
Con
il suo ricorso il dott. __________ ha prodotto un conteggio datato 25 febbraio
1998 (doc. 4), con i relativi allegati, concernente il suo reddito e le spese
sostenute per esercitare la sua attività durante l’anno 1997. Sia il ricorrente
che sua moglie ne hanno confermato la veridicità durante il loro interrogatorio
formale. Da questo documento risulta che l’introito lordo del debitore nel 1997
è stato di fr. 169’821. Quali spese necessarie per la sua attività più gli
oneri sociali il debitore ha indicato un importo di fr. 150’900.--.
Orbene
il reddito dell’escusso va calcolato sulla base di una media mensile riferita
ad un lasso di tempo attendibile, per cui è corretto che il suo introito
mensile venga calcolato sulla base degli introiti percepiti sull’arco di tutto
il 1997. A questo reddito di fr. 169’821.--, va tuttavia aggiunta l’indennità
percepita dall’AI di fr. 1’225.-- al mese, ossia fr . 14’700.-- all’anno, per
cui il suo reddito complessivo ammonta a fr. 184’521.-- all’anno. Infatti per
quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i proventi del
debitore, sia quelli impignorabili ex art. 92 LEF che quelli limitatamente
pignorabili ex art. 93 LEF (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1997, § 23 n. 53 e 54 p. 175/176; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 186). L’ulteriore reddito,
eventualmente conseguito dal debitore, che beneficia di una rendita
impignorabile, può essere pignorato fino a concorrrenza del minimo vitale non
coperto da tale rendita. In altre parole, l’impignorabilità di una rendita vuol
solo significare che tale rendita non può essere pignorata e non che oltre a
tale rendita il debitore debba ancora beneficiare del minimo di esistenza, purchè
il minimo d’esistenza già sia coperto dalla rendita impignorabile (DTF 104 III
40 cons. 1).
Per
quel che concerne le spese fatte valere dal ricorrente va rilevato quanto
segue.
a) Al
debitore vanno riconosciute le spese e gli oneri sociali sostenuti per potere
esercitare la sua professione, di cui alla narrativa fattuale sub C, ammontanti
a fr. 150’900.-- all’anno.
Per
quel che riguarda le spese fatte valere per l’automobile, va osservato che
l’importo di fr. 1’099.60 al mese per il pagamento del leasing è chiaramente
troppo elevato. Pertanto al ricorrente va ricordato che nel caso di ulteriori
pignoramenti, dal primo termine utile di disdetta del contratto leasing, gli
verrà riconosciuto quale canone leasing per un’automobile di media cilindrata
un importo mensile di fr. 500.-- al massimo, ritenuto che per il trasporto risp.
visita a domicilio dei pazienti - servizio che il ricorrente ha dichiarato di
offrire -, tale tipo di vettura è ampiamente sufficiente.
b) Oltre
all’importo base mensile di fr. 1’370.--, che l’UE di Lugano ha correttamente
computato nel calcolo del minimo vitale, il dott. __________ pretende il
riconoscimento di fr. 2’159.-- mensili per la locazione dell’appartamento
coniugale, rilevando che un locale è adibito ad ufficio amministrativo per lo
studio dentistico (archivio e locale contabilità), così che le spese e la
pigione effettiva per l’appartamento coniugale ammontano a fr. 1’759.-- al
mese. L’UE di Lugano ha riconosciuto nel calcolo del minimo di esistenza del
ricorrente per l’affitto dell’appartamento dei coniugi __________ l’importo di
fr. 2’159.-- al mese. Per il divieto della reformatio in peius, prevista dall’art.
22 LPR, questo canone di locazione, già riconosciuto dall’UE di Lugano, non può
essere in questa sede ridotto.
Per
quel che concerne il canone di locazione va tuttavia osservato quanto segue:
aa) Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su
reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su
reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117).
L’importo
del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio
1989 su reclamo S. cons. 5b).
bb) Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (cfr. DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4;
CEF 15 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
La
decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto
dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 64
p. 178).
cc) Nel
caso in esame il ricorrente ha preteso il riconoscimento di Fr. 1’790.-- a
titolo di canone locatizio per l’appartamento che occupa a __________
dd) E`
di tutta evidenza che Fr. 1’790.-- mensili quale canone locatizio per
l’escusso, che dispone di un reddito, che non gli permette nemmeno di coprire
il suo minimo vitale, costituisce un onere manifestamente sproporzionato, che
non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di
esistenza dopo il primo termine utile per la disdetta. Pertanto al debitore va
ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti, dal primo termine utile di
disdetta del suo contratto di locazione, gli verrà riconosciuto quale canone
locatizio un importo mensile di Fr. 1’200.-- al massimo, spese accessorie e di
riscaldamento comprese, per un appartamento di due locali a __________ o in un
comune viciniore.
c) Le
spese di fr. 500.--, fatte valere dal debitore per la figlia sono state
considerate dall’UE nel calcolo del minimo vitale del debitore. Ritenuto che il
ricorrente ha dichiarato che per fine febbraio 1998 ha terminato di rimborsare
il prestito ottenuto dalla __________, questa spesa può essere riconosciuta
unicamente fino a tale data.
d) Dall’atto
di pignoramento impugnato risulta che l’UE ha tenuto conto dell’importo di fr.
1’225.-- per le spese per la cassa malati.
Con
il ricorso il dott. __________ ha chiesto che venga computato l’importo di fr.
1’459.--.
Per
quel che riguarda le spese per l’assicurazione malattia va rilevato che nel
calcolo del minimo vitale può essere riconosciuto solo il premio pagato per
l’assicurazione obbligatoria secondo la LaMal. Pertanto sempre per il divieto della
reformatio in peius ex art. 22 LPR, l’importo computato dall’UE di Lugano non
può essere ridotto. Tuttavia va rilevato che nel caso di ulteriori pignoramenti
l’UE dovrà verificare il certificato d’assicurazione dei coniugi __________,
ritenuto che quale assicurazione malattia può essere tenuto conto unicamente di
quella obbligatoria.
e) Il
ricorrente ha chiesto il riconoscimento di fr. 525.-- al mese per il pagamento
di interessi a sua madre per un prestito ottenuto (doc. 8). Tale spesa non può
essere ammessa.
Infatti
perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre
un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale
federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati
creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di
salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le
proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il
venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza
o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali
indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112
III 18).
Siffatto
indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare
all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.
92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’
di tutta evidenza che la spesa per il pagamento degli interessi alla madre non
può entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei
principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il
debitore vorrebbe accordate a taluni creditori (madre). Abbondanzialmente va
rilevato che non vi sarebbe alcuna garanzia che l’importo riconosciuto serva
effettivamente a tacitare tale creditrice.
f) Il
debitore pretende il riconoscimento di fr. 646.-- per assicurazioni diverse.
Questo importo è già stato computato dall’UE nel calcolo del minimo vitale
impugnato, per cui sempre per il divieto della reformatio in peius (art. 22
LPR), non può essere modificato. Si osserva tuttavia che, nel caso di ulteriori
pignoramenti, spese per le assicurazioni non possono venire riconosciute.
- Un’eventuale
eccedenza mensile pignorabile del dott. __________ va pertanto calcolata come
segue:
Introiti
1997
da attività fr.
169’821.--
ass. invalidità fr.
14’700.--
totale fr.
184’521.--
Spese
Studio
locazione fr. 17’800.--
salari personale fr. 26’991.--
contributi AVS fr. 11’757.--
assic. diverse fr. 6’003.--
odontotecnico fr. 44’434.--
leasing auto fr. 12’115.--
altre spese fr. 25’000.--
interessi passivi fr. 6’798.--
totale fr.
150’900.-- fr. 184’521.--
Il
reddito netto annuale del ricorrente ammonta quindi a fr. 184’521 dedotte le
spese e gli oneri sociali dello studio ammontanti a fr. 150’900.--, ossia a fr.
33’621.-- e pertanto ad un reddito mensile di fr. 2’801.75.--.
Per
il calcolo del minimo vitale l’UE ha riconosciuto al ricorrente le seguenti
spese:
minimo base fr. 1’370.--
locazione fr. 2’159.--
cassa malati fr. 1’225.--
liquidazione prestito
per alimenti figlia fr. 500.--
assic. diverse fr. 646.--
totale fr.
5’900.--
Come
emerge dal precedente computo, il ricorrente, con un reddito mensile di fr.
2’801.75, non riesce a coprire il suo minimo di esistenza di fr. 5’900.--, risp.
dal mese di marzo 1998 di fr. 5’400.--, essendo venuto a cadere l’importo di
fr. 500.-- per il rimborso degli alimenti versati ad una delle figlie. Non
risultando pertanto eccedenza pignorabile, l’atto di pignoramento impugnato va
annullato.
-
Il
ricorso 26 febbraio 1998 del dott. __________ va quindi accolto.
-
La
domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata dal dott.
__________ va respinta. Infatti seppure il diritto al gratuito patrocinio che
scaturisce direttamente dall’art. 4 Cost. non è escluso per principio nella
procedura di ricorso all’Autorità di vigilanza (DTF 122 I 8 ss.; cfr. anche
nuovo art. 15a LPR, in vigore dal 6 giugno 1997), esso presuppone in ogni caso,
oltre ad altri requisiti quali l’indigenza della parte richiedente, anche che
essa non sia in grado di far valere da sola le proprie ragioni. Orbene, per
decidere se l’atto di pignoramento contestato è corretto, l’Autorità di
vigilanza deve constatare d’ufficio i fatti rilevanti. Se il ricorrente ha
ritenuto di dovere far capo ad un patrocinatore, non l’ha fatto per necessità
oggettiva, ma solo per sua comodità.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
- Il
ricorso 26 febbraio 1998 del dott. __________ è accolto.
1.1. Di
conseguenza il provvedimento 21 novembre 1997/5 gennaio 1998 dell’UE di Lugano
è riformato nel senso che il pignoramento del reddito del dott. __________ è
annullato.
-
La
domanda di assistenza giudiziaria 26 febbraio 1998 del dott. __________ è
respinta.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: - __________
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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