Complaint against bankruptcy warning dismissed as merits issue

15.1998.33Autre juridiction27 févr. 1998Dismissed

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Résumé

The supervisory complaint against the Lugano debt enforcement office’s bankruptcy warning was rejected. The court held that supervisory review is limited to formal defects in the warning; the debtor’s arguments were purely merits-based and had to be raised by opposition and, if necessary, in proceedings before the Pretore. The court also ordered that no costs be charged and no compensation be awarded. An appeal to the Federal Tribunal was indicated under Art. 19 LEF.

Regest

Art. 17, 161 LEF; supervisory complaint against a bankruptcy warning: the supervisory authority examines only formal defects in the warning, such as lack of ordinary bankruptcy subjectivity, public-law claims, pending debt-acknowledgment proceedings, non-final rejection decisions, or territorial incompetence of the enforcement office. Merits objections against the underlying claim are inadmissible in supervisory proceedings and must be raised by opposition and, where applicable, in the ordinary judicial proceedings (consid. 1-3).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1998.33

Data decisione, Autorità: 27.02.1998, CEF

Incarto n. 15.98.00033

Lugano 27 febbraio 1998 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 2 febbraio 1998 di


contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento 9/30 gennaio 1998 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da


viste le osservazioni: - 20 febbraio 1998 della __________

24 febbraio 1998 dell’UE di Lugano;

ritenuto

in fatto: A. La __________ procede contro __________ per l’incasso dei suoi crediti. L’escusso non ha interposto opposizione.

C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ sostenendo di non volere più far parte della __________, essendo troppo cara per le sue possibilità finanziarie. Nonostante abbia scritto e telefonato parecchie volte alla creditrice, non ha mai ottenuto alcuna risposta.

D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):

  • l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

  • l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

  • è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

  • la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

  • l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

  1. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

  2. Il ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni interponendo opposizione e, se del caso, in un eventuale procedura davanti al Pretore.

  3. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 2 febbraio 1998 __________ è respinto.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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