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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.31
Data decisione, Autorità:
16.11.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00031
Lugano
16 novembre 1998 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 9 gennaio 1998 di
contro
l’operato
dell’UEF di Locarno nell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti del
ricorrente da
rappr.
dall'__________
viste le osservazioni 20 febbraio 1998 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La __________
procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito.
B. Il 16 ottobre 1997 l’UEF
di Locarno inviava al debitore l’avviso di pignoramento. In data 27 ottobre
1997 l’Ufficio pignorava l’autovettura BMW 528 di proprietà dell’escusso. Con
scritto 6 dicembre 1997 il debitore contestava il pignoramento dell’autovettura
asserendo che la stessa sarebbe necessaria per lo svolgimento della propria
attività lavorativa. L’UEF rispondeva il 9 dicembre 1998 affermando che al
momento del pignoramento il debitore non aveva dichiarato che l’autovettura
costituiva uno strumento di lavoro. L’Ufficio confermava quindi che il bene in
questione era impignorabile ex art. 92 LEF e fissava un nuovo pignoramento per
il giorno 15 dicembre 1997. Lo stesso giorno il debitore versava all’UEF in
garanzia l’importo di fr. 1’500.-- in attesa che le trattative intraprese con
il creditore giungessero a conclusione. Il 17 dicembre 1997 veniva notificato
al debitore un nuovo verbale di pignoramento recante l’indicazione dell’importo
versato in garanzia e l’osservazione che l’autovettura risultava impignorabile
in virtù dell’art. 92 LEF.
C. Il 7 gennaio 1998 la
__________, e per essa la Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto
chiedeva la realizzazione dei beni di cui all’esecuzione n. __________ UEF di
Locarno.
D. Contro tale
provvedimento si è aggravato in data 9 gennaio 1998 __________ sostenendo che l’UEF
di Locarno non avrebbe evaso il precedente “reclamo” del 6 dicembre 1997. Egli
contesta il pignoramento dell’importo di fr. 1’500.--, che sarebbe stato
versato per sospendere la procedura esecutiva sino alla decisione di revisione
della tassazione IVA da parte della Divisione principale dell’imposta sul
valore aggiunto, formulata dall’escusso con scritto 19 dicembre 1997 Il
ricorrente conclude confermando il contenuto del proprio “reclamo” 6 dicembre
1997 e contestando ogni atto successivo a tale scritto.
E. Delle osservazioni dell’UEF
di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente contesta la
domanda di realizzazione del 7 gennaio 1998, in quanto l’UEF di Locarno non
avrebbe evaso il proprio scritto datato 6 dicembre 1997. Tale tesi è destituita
di fondamento, in quanto l’Ufficio con scritto 9 dicembre 1997 ha evaso le
richieste dell’escusso relative all’impignorabilità dell’autovettura e
all’importo di fr. 65.-- erroneamente addebitato quale spese di trasferta, in
luogo di spese di “ esecuzione del pignoramento”. Le censure del ricorrente, su
tale punto, si rivelano quindi infondate.
-
Per l’art. 116 cpv.
1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e
altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal
pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi
di due anni dal pignoramento. La domanda di realizzazione può anche essere
formulata oralmente ( cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n.
15 ad art. 116). Il termine per domandare la realizzazione comincia a decorrere
dal momento del pignoramento e non dalla sua comunicazione al creditore (DTF
115 III 109). L’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non é stata
fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata (art. 121 LEF).
Sulla domanda del debitore la realizzazione si può fare anche prima che il
creditore sia autorizzato a richiederla (art. 124 cpv. 1 LEF).
-
Nel caso di specie
il pignoramento è stato eseguito il 15 dicembre 1997, mentre la domanda di
realizzazione è stata inoltrata il 7 gennaio 1998, quindi prima del termine di
un mese previsto dall’art. 116 cpv. 1 LEF. Orbene, malgrado la domanda di realizzazione
sia prematura, tale fatto non è in grado d’invalidare la procedura esecutiva, a
questo stadio per il fatto che nel frattempo è maturato il diritto di formulare
tale domanda tanto più che il ricorrente contesta unicamente il fatto che
l’Ufficio non avrebbe evaso il suo precedente “reclamo”, nonché l’ammontare del
credito posto in esecuzione. Inoltre la precocità della domanda di vendita, non
implica, al contrario della tardività, la perenzione dell’esecuzione (cfr. art.
121 LEF). Il ricorrente ha comunque beneficiato abbondantemente dei tempi
tecnici d'evasione del gravame. Le ulteriori argomentazioni ricorsuali sono
irricevibili, in quanto concernenti questioni di merito, sottratte al potere di
cognizione di questa Camera.
.
- Ne consegue la reiezione
del ricorso.
Non si prelevano spese (art.
61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF),
perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 116 cpv. 1, 121, e 124 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 9 gennaio 1998 di
__________ è respinto
-
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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