Enforcement complaint struck out as moot after wage garnishment withdrawn

15.1998.30Autre juridiction29 avr. 1998Not Examined

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Résumé

The supervisory complaint concerned a wage garnishment in enforcement proceedings. During the appeal, the creditor renounced the garnishment, and the Locarno enforcement office annulled the challenged attachment order and removed the case from its docket. The cantonal supervisory chamber held that the complaint had become moot because the contested measure no longer existed and the prior decision had not been appealed. It therefore struck the complaint from the roll and ordered that no costs or indemnities be paid.

Regest

Art. 61 cpv. 2 lett. a and 62 cpv. 2 OTLEF; enforcement complaint becomes moot when the challenged garnishment is withdrawn and the enforcement office annuls the contested attachment order. Where the impugned measure is no longer in force and the underlying office decision has not itself been appealed, the supervisory authority no longer has a live controversy to decide and must strike the complaint from the roll. In such a situation, no court costs and no party indemnity are generally awarded.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1998.30

Data decisione, Autorità: 29.04.1998, CEF

Incarto n. 15.98.00030

Lugano 29 aprile 1998 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 17 febbraio 1998 di


patr. dall'avv. __________

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro l’atto di pignoramento 15 dicembre 1997/10 febbraio 1998 emesso nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse contro il ricorrente da


rappr. dall'__________

rilevato che con ordinanza presidenziale 23/27 febbraio 1998 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;

preso atto che con scritto 23 marzo 1998 lo __________ ha rinunciato al pignoramento del salario del ricorrente nelle esecuzioni in oggetto, per cui l’UEF di Locarno con provvedimento 31 marzo 1998 ha annullato con effetto immediato l’atto di pignoramento in esame, stralciando il ricorso dai ruoli;

ritenuto che il pregresso giudizio, munito dell’indicazione dei mezzi di ricorso, non è stato impugnato;

considerato come il gravame sia così divenuto privo d’oggetto;

richiamati gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia

  1. Il ricorso 17 febbraio 1998 di __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione: -


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

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