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Numero d'incarto:
15.1998.29
Data decisione, Autorità:
29.05.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00029
Lugano
29 maggio 1998/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 19 febbraio 1998 di
rappr.
dall'avv. __________
contro l’operato dell’UEF di Bellinzona
nell'esecuzione n. __________ del 22/24 settembre 1997 promossa da
contro
in materia di
prosecuzione dell'esecuzione;
richiamata
l'ordinanza presidenziale 20 febbraio 1998 di concessione dell'effetto
sospensivo;
viste le
osservazioni 6 aprile 1998 dell'UEF di Bellinzona;
preso atto
dell'istanza 7 aprile 1998 di gratuito patrocinio formulata dal ricorrente;
ritenuto in
fatto e considerato in diritto
che
il 9 ottobre 1995 __________ ha richiesto ad __________ il pagamento di premi
assicurativi;
che
il pagamento non ha avuto luogo;
che
__________ ha formulato all'UEF di Bellinzona una domanda d'esecuzione;
che
il 22 settembre 1997 l'UEF di Bellinzona ha emesso il PE n. __________ contro
__________ per Fr. 821.-- oltre accessori;
che
l'escusso ha interposto tempestiva opposizione il 24 settembre 1997;
che
con decisione amministrativa 15 ottobre 1997 __________ ha determinato il
"credito base" in fr. 821.--, con "totale costi creditore"
in fr. 20.-- oltre accessori;
che
per tali importi __________ ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta
da __________ al precetto esecutivo n. __________;
che
la decisione amministrativa 15 ottobre 1997 è stata resa con l'indicazione dei
rimedi di diritto, nel senso che "la decisione passerà in giudicato se,
entro 30 giorni dal ricevimento della presente, non verrà interposta
opposizione contro la stessa", ritenuto che "un eventuale ricorso
deve essere inoltrato alla direzione della __________ (...) allegando i
relativi titoli giustificativi motivati";
che
__________ non ha formulato opposizione presso l'assicuratore ex art. 85 cpv.1 LAMal
[Legge federale sull'assicurazione malattie, del 18 marzo 1994, in: RS 832.10];
che
la decisione amministrativa 15 ottobre 1997 della __________ è pertanto
cresciuta in giudicato, così come il contestuale rigetto definitivo
dell'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n. __________;
che
il 28 novembre 1997 __________ ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione;
che
con provvedimento 10 gennaio 1998 l'UEF di Bellinzona ha reso noto all'escusso
che il 6 febbraio 1998 si procederà al pignoramento per il noto credito
nell'esecuzione n. __________;
che
con scritto 16 gennaio 1998 (doc. C) la patrocinatrice dell'escusso ha
formulato "opposizione alla procedura di pignoramento", atteso che al
precetto esecutivo n. __________ "è stata fatta tempestiva
opposizione", "alla Pretura non è stato chiesto da parte del
creditore il relativo rigetto" e "al debitore non è quindi stato dato
modo di essere sentito e di far valere le sue ragioni giudizialmente";
che
con atto 20 gennaio 1998 (doc. D) l'UEF di Bellinzona ha reso noto alla
patrocinatrice dell'escusso che in virtù della LAMal "il pignoramento
previsto per il 6.2.98 non può essere sospeso";
che
con ricorso 19 febbraio 1998 __________ si è aggravato "contro la
decisione di rigetto definitivo dell'opposizione pronunciata dalla cassa malati
__________ in data 15.10.1997", chiedendo che sia "annullato l'avviso
di pignoramento dell'UEF di Bellinzona in quanto basato su una decisione
nulla", protestate spese e ripetibili;
che
per il ricorrente la decisione amministrativa sarebbe "formalmente non
valida e viziata", atteso che:
-
manca
la "necessaria attestazione di crescita in giudicato";
-
"non
contiene alcuna motivazione";
-
vi
è una "chiara lesione del diritto del debitore di essere sentito, essendo
lo stesso impossibilitato a determinarsi su motivazioni che non conosce perché
inesistenti";
che
il ricorso è irricevibile nella misura in cui ha per oggetto la decisione
amministrativa 15 ottobre 1997 della __________, impugnabile - compreso il
pronunciato sul rigetto definitivo dell'opposizione interposta a pregresso
precetto esecutivo - secondo le modalità previste dalla LAMal;
che
la decisione ex art. 80 LAMal può essere impugnata entro trenta giorni
formulando opposizione all'assicuratore (art. 85 cpv.1 LAMal), ritenuto che la
decisione su opposizione è a sua volta impugnabile mediante ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 86 cpv.1 LAMal),
contro cui vi è infine il rimedio del ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale delle assicurazioni (art. 91 LAMal);
che
le censure sulle eventuali carenze del pronunciato amministrativo sfuggono in
tutta evidenza al potere di cognizione dell'Autorità di vigilanza in materia di
esecuzione e fallimenti;
che
l'escusso stesso ha ammesso di non aver impugnato il giudizio amministrativo,
di cui nemmeno si è accorto della portata che era suscettibile di avere;
che
l'escusso è pertanto malvenuto a censurare la presunta mancanza della
"necessaria attestazione di crescita in giudicato", peraltro
deducibile in concreto dalla dichiarazione 26 novembre 1997 di __________,
"Leiter Betreibungsdienst FFB", annessa alla "domanda di proseguimento"
28 novembre 1997 della precettante;
che
il diritto per la creditrice - riconosciuto e voluto dal legislatore federale -
di emanare decisioni di merito con contestuale rigetto definitivo
dell'opposizione conferisce in sostanza ad una parte di essere giudice in causa
propria;
che
l'istituto, contro cui si sono levate serie critiche dottrinali meritevoli di
approfondimento (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Le point sur le droit des poursuites
et des faillites, in: SJZ 1996 p.295; Tibère Adler, La mainlevée de l'opposition
par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances
sociales, Enseignement de 3. cycle de droit 1989, Friborgo 1990, p.241-260; Jacques
Reymond, Mainlevée et continuation de la poursuite, in: SJZ 1982, p.306-309; Gilliéron,
nota a DTF 109 V 46, in: JdT 1985 II 95), costituisce in tutta evidenza
un'eccezione nel sistema del diritto esecutivo, pur presentando innegabili
vantaggi dal profilo pratico poiché consente un'accelerazione delle procedure,
di regola senza pregiudizi irreparabili per la parte debitrice;
che
l'eccezione si giustifica nei soli casi in cui vi sia una chiara base legale
espressa;
che
siffatta base legale è stata riconosciuta dal Tribunale federale negli art. 97
cpv.4 LAVS e 30 cpv.1 e 4 LAMI (DTF 121 V 110-112, 109 V 48-51 e 107 III
62-66);
che
analoga base legale vi è ora all'art. 88 cpv.2 LAMal, con riferimento alla
normativa ex art. 80 ss. e 85 ss. LAMal;
che
la precettante è legittimata, in virtù del suo potere giurisdizionale, a
determinarsi sul merito della disputa di diritto amministrativo - nel caso di
specie di diritto delle assicurazioni sociali - con possibilità di contestuale
rigetto definitivo dell'opposizione, a condizione però che la decisione amministrativa
sia stata preceduta dall'emissione di un precetto esecutivo (DTF 121 V 110
cons.2; 119 V 331 cons.2b; 109 V 49 cons.3b; 107 III 64 cons.3);
che
la sentenza DTF 121 V 109-112 va condivisa, benché aspramente criticata da Pierre-Robert
Gilliéron in JdT 1998 II, p.6-7, atteso che l'autore citato:
-
non
vuole riconoscere il diritto dello Stato di disciplinare con efficacia un
coacervo di dispute che trae origine, nella massima parte dei casi, da mancanza
di liquidità degli assicurati;
-
misconosce
che è nell'interesse degli assicurati evitare inutili spese giudiziarie in sede
di rigetto dinanzi al giudice ex art. 80 ss. LEF, ritenuto che non solo le
censure riferite al diritto delle assicurazioni sociali ma anche l'accessorio
del rigetto dell'opposizione possono formare oggetto di procedimento
amministrativo e giudiziario fino al Tribunale federale delle assicurazioni (art.
91 LAMal);
-
confonde
l'esigibilità del credito della Cassa malati con il titolo di rigetto
definitivo, ritenuto che se l'esigibilità del credito fondato sul diritto
materiale delle assicurazioni sociali precede nel tempo l'emissione del
precetto esecutivo, allora la procedura è corretta se successivamente la
decisione amministrativa si determinerà non solo sugli aspetti assicurativi ma
anche su quelli esecutivi del rigetto definitivo;
che
il credito dedotto in esecuzione, riferito a premi assicurativi rimasti impagati,
risale al 9 ottobre 1995;
che
il precetto esecutivo, emesso il 22 settembre 1997, è anteriore alla decisione
amministrativa resa dall'__________ il 15 ottobre 1997;
che
in tutta evidenza il pronunciato della cassa malati è idoneo a rigettare
l'opposizione a un precetto esecutivo emesso in precedenza;
che
nel caso di specie non si realizza qualsivoglia ipotesi di nullità ex art. 22
LEF;
che
in quanto ricevibile il ricorso va respinto;
che
il 7 aprile 1998 __________ ha formulato istanza di gratuito patrocinio;
che
siffatta istanza va respinta già per carenza del fumus boni iuris (art. 15a
cpv.1 LPR), rilevabile d'acchito;
che
non si prelevano spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 22, 79, 80 e 88 LEF;
80, 85, 86, 88 e 91 LAMal; 15a LPR,
PRONUNCIA
-
Il
ricorso 19 febbraio 1998 di __________, in quanto ricevibile è respinto.
-
La
domanda di gratuito patrocinio 7 aprile 1998 di __________ è respinta.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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