Supervisory complaint in debt enforcement dismissed as late

15.1998.26Autre juridiction21 avr. 1998Dismissed

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Résumé

A supervisory complaint was filed against the Locarno enforcement office in connection with auction proceedings and a pledge-shortfall certificate. The cantonal supervisory authority held that the complainant's objections did not concern defects of absolute nullity affecting public interests or third parties, but instead issues that had to be raised within the ten-day complaint period under Art. 17 LEF. Since the challenged enforcement steps had already become final and unchallenged, the complaint was handled according to the considerations and no costs or compensation were imposed.

Regest

Art. 17 LEF, Art. 22 LEF; supervisory complaint and absolute nullity in debt enforcement. Only defects affecting essential procedural principles, in the interest of public order or third parties, may be raised ex officio at any time as nullity and may be considered even after expiry of the appeal period. Objections advanced solely in the private interest of a party must be asserted by timely complaint within ten days from knowledge of the challenged act; otherwise they are forfeited. Final, unappealed enforcement measures remain effective and cannot be attacked indirectly by a late supervisory complaint (consid. 2-4).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1998.26

Data decisione, Autorità: 21.04.1998, CEF

Incarto n. 15.98.00026

Lugano 21 aprile 1998/FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla segnalazione/denuncia 13 febbraio 1998 di


rappr. dal __________

contro l'operato dell’UEF di Locarno

nell'esecuzione n. __________ promossa

contro


RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO

che il 6 febbraio 1998 __________ ha censurato il modus operandi dell'UEF di Locarno sfociato nei pubblici incanti di data 8 luglio 1997 con conseguente rilascio di un attestato di insufficienza del pegno per fr. 1'077'946.90 a favore di __________;

che con atto 9 febbraio 1998 l'UEF di Locarno si è espresso sulla pregressa richiesta;

che l'11 febbraio 1998 __________ dissente dall'opinione dell'organo d'esecuzione e reputa che vi sia stato un pregiudizio per la banca di circa fr. 115'000.--;

che il 13 febbraio 1998 l'UEF di Locarno si è nuovamente espresso in un'articolata risposta, evidenziando che la procedura esecutiva è sfociata nello stato di riparto depositato il 2 settembre 1997, rimasto inimpugnato, e nel conseguente attestato di insufficienza di pegno del 29 settembre / 21 ottobre 1997, pure rimasto senza impugnativa di sorta;

che il 13 e 16 febbraio 1998 __________ si è aggravata all'Autorità cantonale di vigilanza e ha ribadito che si sarebbero verificate violazioni del diritto esecutivo ad opera dell'UEF di Locarno, con conseguente pregiudizio patrimoniale per l'istituto bancario;

che con ordinanza 2 marzo 1998 l'Autorità cantonale di vigilanza ha invitato l'organo d'esecuzione ad esprimersi sulla segnalazione / denuncia 13 febbraio 1998;

che con memoria 5 marzo 1998 l'UEF di Locarno ha ribadito la propria versione dei fatti sulla successione cronologica degli eventi;

che all'Autorità cantonale di vigilanza compete l'intervento d'ufficio in caso di provvedimenti o atti radicalmente nulli, ritenuto che siffatto intervento può darsi anche a seguito di ricorso irricevibile (ad esempio per tardività);

che è principio indiscusso di diritto esecutivo, condiviso da giurisprudenza e dottrina che vi possono essere violazioni di principi procedurali essenziali, interessanti non solo chi è parte diretta nel procedimento esecutivo bensì anche terzi non noti o la collettività nel suo insieme, non altrimenti sanabili se non con la sanzione della nullità - ora ex art. 22 LEF - rilevabile in ogni momento e con effetto ex tunc (cfr. Flavio Cometta, La procedura di reclamo avanti le autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti, in: BlSchK 1989 p.42 e nota 6; Kurt Amonn / Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997, n.34-35);

che le censure formulate da __________ a suo esclusivo vantaggio non rientrano in tutta evidenza tra quelle riferite a prescrizioni emanate nell'interesse pubblico o di terzi non coinvolti nella procedura esecutiva;

che, detto altrimenti, __________ doveva attivarsi nei termini di tempo richiesti dall'istituto del ricorso ex art. 17 LEF - dieci giorni dal momento in cui ebbe notizia del provvedimento suscettibile di impugnazione, cfr. art. 17 cpv.2 LEF

  • per far valere quei diritti che tardivamente reputa ora siccome lesi;

che si dà comunicazione di questo giudizio anche al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona, quale destinatario per conoscenza della segnalazione / denuncia 13 febbraio 1998 di __________;

che non si prelevano spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF)

PRONUNCIA

  1. La segnalazione /denuncia 13 febbraio 1998 di __________, è evasa nel senso dei considerandi.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Intimazione: __________

Comunicazione al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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