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Numero d'incarto:
15.1998.224
Data decisione, Autorità:
12.03.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00224
Lugano
12 marzo 1999 /FP/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2 dicembre 1998 di
contro
l’operato
dell’UEF di Bellinzona e meglio contro il pignoramento di salario 18
novembre 1998 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente
viste le
osservazioni 15 dicembre 1998 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. Il
10 novembre 1998 l’UEF di Bellinzona ha pignorato il salario dell’escusso sulla
base del seguente calcolo:
Introiti
debitore fr.
2’620.-- 44%
moglie fr.
3’331.-- 56%
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1’370.--
figli
minorenni fr. 300.--
riscaldamento fr.
120.--
locazione fr.
1’100.--
trasferte fr.
200.--
pasti
fuori domicilio fr. 180.--
ass.
diverse fr. 200.--
Totale fr.
3’470.-- fr. 1’570.-- 44%
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 1’093.--
C. Il
19 novembre 1998 l’UEF di Bellinzona ha ordinato, con effetto immediato, alla
Cassa __________ di trattenere dall’indennità versata a __________ l’importo
mensile di fr. 1’093.--
D. Con
ricorso 2 dicembre 1998 __________ si è aggravato contro tale provvedimento
sostenendo che il calcolo del minimo vitale non terrebbe conto del fatto che a
carico della moglie esiste già un pignoramento mensile di fr. 300.--. Inoltre
il ricorrente sostiene l’impignorabilità degli assegni famigliari e di economia
domestica percepiti dal coniuge. __________ chiede inoltre il riconoscimento di
un importo per il pagamento delle imposte, nonché il riconoscimento delle spese
per il pagamento dei premi della cassa malati, non considerati nel calcolo del
minimo vitale.
E. Delle
osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
- Nel
caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongono di un reddito,
occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in
comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia.
La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF
116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito
pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i
coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo
vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del
reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale
dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und
Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179). Nel caso in esame l’UEF di
Bellinzona ha correttamente eseguito il calcolo del reddito pignorabile dell’escusso
sulla base del seguente calcolo:
reddito
determinante del debitore: 44% di fr. 5’951.-- = fr. 2’620 ./.
minimo
vitale del debitore: 44% di fr. 3’470.-- = fr. 1’570.--
Eccedenza
pignorabile fr. 1’093.--
Ne
consegue che la richiesta dell’escusso di tener conto del pignoramento a carico
della moglie nel calcolo dell’eccedenza pignorabile e di non considerare nel
reddito gli assegni famigliari e di economia domestica percepiti dal coniuge,
non può essere accolta, essendo il pignoramento stato eseguito unicamente sulla
base del reddito determinante dell’escusso.
- Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento
delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di
esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20;
120 III 16).
Nel
caso di specie il ricorrente pretende il riconoscimento di un importo mensile
per il pagamento dei premi della cassa malati. Dalla lettera 10 dicembre 1998
della cassa malati __________ si evince che il ricorrente non paga più i premi
dal luglio 1998. Orbene, considerato che possono essere posti in deduzione solo
gli importi effettivamente pagati dall’escusso (cfr. DTF 121 III 20) la
deduzione prospettata dal ricorrente non può essere effettuata.
- Il
ricorrente postula il riconoscimento di un importo mensile per il pagamento
delle imposte arretrate. Perché si diano privilegi in diritto di determinati
creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza
del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo
che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di
pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire
interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in
particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni
indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per
il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa
dell’escusso (DTF 112 III 18).
Siffatto
indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare
all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.
92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’
di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento
delle imposte cantonali e comunali arretrate non possono entrare in linea di
conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali
richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore vorrebbe accordare a
taluni creditori (Comune e Cantone). Abbondanzialmente va rilevato che non vi
sarebbe alcuna garanzia che gli importi riconosciuti servano effettivamente a
tacitare tali creditori.
- Ne
consegue la reiezione del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 2 dicembre 1998 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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