Wage garnishment annulled for missing alimony-income inquiry

15.1998.214Autre juridiction21 janv. 1999Partially Granted

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Résumé

The debtor complained against a Locarno debt-enforcement office calculation that allowed a monthly garnishment of CHF 561.55 for overdue alimony. The supervisory court held that the office had to investigate ex officio the creditor's income and assets to determine whether support was indispensable before encroaching on the debtor's minimum subsistence. Because that inquiry was omitted, the garnishment was annulled and the file remitted for further fact-finding and recalculation under the proportionality rule applicable to alimony claims. No costs or indemnities were awarded.

Regest

Art. 17 and 93 LEF; garnishment of income for overdue alimony requires ex officio examination of the creditor's financial need. The enforcement authority must establish whether the support contribution is indispensable for the creditor before allowing any encroachment on the debtor's minimum subsistence. If this inquiry is omitted, the garnishment determination is void. When both debtor and creditor are entitled to subsistence protection, the encroachment must be calculated proportionally according to the parties' respective vital minimums; the debtor's minimum may be reduced only within the limits recognized for alimony claims and only for arrears falling within the admissible period.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1998.214

Data decisione, Autorità: 21.01.1999, CEF

Incarto n. 15.98.00214

Lugano 21 gennaio 1999 /FA/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 5 dicembre 1998 di


contro

l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro il calcolo 2 dicembre 1998 dell'eccedenza pignorabile nell'ambito dell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da


patr. dall'avv. __________

richiamata l’ordinanza presidenziale 23 dicembre 1998, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni 14 dicembre 1998 dell’UEF di Locarno,

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di fr. 8'520.--, relativi ad una pretesa per alimenti arretrati da gennaio 1997 a giugno 1998.

B. Il 2 dicembre 1998 l’UEF di Locarno, sulla base del verbale di pignoramento interno 30 novembre1998 e della documentazione prodotta, ha calcolato una quota pignorabile di fr. 561.55. Dal cal-colo si evince un reddito netto di __________ di fr. 3'595.-- e una quota di minimo d'esistenza a carico del debitore di fr. 3'670.--. Il 3 dicembre 1998 l'ufficio ha notificato alla Cassa disoccupazione __________ il pignoramento dell'indennità di disoccupazione spettante all'escusso. Copia della notifica è stata inviata pure all'escusso.

C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravato il debitore, argomentando che la sentenza sulla quale si basa l'esecuzione, da lui appellata, sarebbe errata. Alcune sue poste di spesa, poi, non sarebbero state computate. L'ufficio avrebbe omesso di determinare il minimo d'esistenza della creditrice, non considerando che il reddito della ex-moglie coprirebbe per intero il suo fabbisogno, per questo motivo una deroga al principio di cui all'art. 93 cpv. 1 LEF non si giustificherebbe. Da ultimo nemmeno il principio, sancito dal TF, della limitazione proporzionale del minimo esistenziale sarebbe stato rispettato.

D. Con osservazioni 14 dicembre 1998 l’UEF di Locarno si è limitato a confermare il calcolo eseguito.

Considerando

in diritto: 1. Nel determinare il salario pignorabile, le autorità d'esecuzione devono esaminare d'ufficio se il contributo per il mantenimento sia indispensabile per il titolare del credito alimentare: se ciò non è il caso, il pignoramento del reddito del lavoro non può incidere nel minimo d'esistenza del debitore, atteso che una decisione in senso contrario sarebbe nulla (DTF 111 III 20 cons. 7).

  1. L'UEF di Locarno ha omesso di accertare la situazione reddituale e della sostanza di __________, benché vi fosse tenuto d'ufficio. L'UEF provvederà quindi a interrogare la creditrice con la comminatoria di sanzioni penali in caso di indicazioni false. Dovranno pure essere richieste le necessarie pezze giustificative.

  2. L'ufficio dovrà altresì considerare che il debitore escusso per contributi alle spese di mantenimento e le cui risorse non bastino a coprire il minimo vitale, ivi compresi gli alimenti necessari al mantenimento del creditore, deve tollerare che il proprio minimo vitale sia intaccato in una misura che comporti sia per il creditore che per il debitore la stessa limitazione proporzionale rispetto al corrispondente fabbisogno vitale (DTF 105 III 48).

Dovrà essere usata la formula seguente (cfr. DTF 111 III 16, 71 III 177-178 cons. 3; Georges Vonder Mühll in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 38 ss. ad art. 93 LEF):

reddito del debitore d'alimenti x minimo

d'esistenza del creditore d'alimenti


= quota pignorabile

minimo d'esistenza del debitore d'alimenti +

minimo d'esistenza del creditore d'alimenti

E' possibile intaccare il minimo d'esistenza del debitore d'alimenti solo per i crediti d'alimenti maturati nell'anno precedente la notifica del precetto esecutivo (cfr. DTF 111 III 15 cons. 5 e riferimenti ivi).

  1. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto nel senso che il pignoramento va annullato e gli atti retrocessi all'UEF di Locarno, affinché, esperiti gli accertamenti fattuali che si impongono, si determini nuovamente tenendo conto dei considerandi che precedono.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 5 dicembre 1998 di __________, è parzialmente accolto.

1.1 Il provvedimento 2/3 dicembre 1998 (pignoramento per fr. 561.55.-- mensili) dell'UEF di Locarno è annullato.

1.2 L'incarto è retrocesso all'UEF di Locarno affinché, completata l'istruttoria, si determini come ai considerandi 1, 2, 3.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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