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15.1998.208 ΓÇó Complaint against bankruptcy notice rejected for lack of competence
15.1998.208Autre juridiction22 janv. 1999Dismissed
The Ticino supervisory chamber dismissed a debtor’s complaint against a bankruptcy notice issued by the Bellinzona debt enforcement office. The debtor argued that the debt had been invoiced to another person and raised other substantive objections. The court held that such merits arguments cannot be reviewed in supervisory complaint proceedings; only specified formal defects could be examined. It therefore rejected the complaint for lack of material competence. It ordered no costs and no indemnity.
Art. 17 and 161 LEF; scope of supervisory complaint against a bankruptcy notice. The supervisory authority may review only formal defects of the bankruptcy notice, in particular whether the debtor is subject to bankruptcy proceedings, whether the claim is based on public law, whether a non-recognition action is pending, whether the opposition judgment is not yet enforceable, or whether the enforcement office lacks territorial competence (consid. 1a). Merits objections concerning the existence of the debt or the proper addressee of the invoice are inadmissible in supervisory proceedings and must be raised by opposition and, where applicable, in the ordinary action before the trial court (consid. 1b-c).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.208
Data decisione, Autorità: 22.01.1999, CEF
Incarto n. 15.98.00208
Lugano 22 gennaio 1999 B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 novembre 1998 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la comminatoria di fallimento 13 novembre 1998 emessa nella procedura esecutiva n__________ promossa contro la ricorrente da
viste le osservazioni 21 dicembre 1998 dell’UEF di Bellinzona;
ritenuto
in fatto: A. La __________ procede contro la __________ per l’incasso di un credito di Fr. 1’964.80 oltre interessi, dedotti fr. 486.-- d’acconto. L’escussa non ha interposto opposizione.
B. Su richiesta della __________, l’UEF di Bellinzona ha emesso il 13 novembre 1998 la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 17 novembre 1998.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ con ricorso 20 novembre 1998, sostenendo che la creditrice ha fornito e fatturato la merce al signor __________ e non alla ricorrente stessa. Purtroppo al momento dell’intima-zione del PE non è stata interposta opposizione. Sono poi stati versati tre acconti di fr. 416.-- ciascuno, messi a disposizione dalla __________. La ricorrente ha asserito che con questi versamenti non ha tuttavia inteso riconoscere alcun obbligo, ma solo pagare la merce nel frattempo utilizzata. Determinante è d’altro canto che la consegna e la fatturazione non sono avvenute a suo carico. Ciò non avrebbe nemmeno potuto avvenire, poiché il giorno dell’emissione della fattura, ossia il 22 ottobre 1998, la ricorrente non esisteva, essendo stata iscritta a RC il 12 novembre 1997.
D. Delle osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. a) Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
– l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
– l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
b) Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
c) La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa, se del caso, avrebbe dovuto interporre opposizione e poi far valere le sue ragioni nell’ambito della procedura davanti al Pretore.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 10 settembre 1998 della __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
–
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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