AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.176
Data decisione, Autorità:
26.01.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00176
Lugano
26 gennaio 1999
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 19 ottobre 1998 di
contro
l’operato
dell’UEF di Locarno e meglio contro
la decisione 6 ottobre 1998
nelle
diverse esecuzioni promosse da
patr. dall’ avv. __________
e
da
patr.
dallo studio legale __________
nei
confronti di
richiamata
l’ordinanza presidenziale 21 ottobre 1998, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste
le osservazioni
6 novembre 1998 della Comunione dei comproprietari del condominio __________
10 novembre 1998 dell’UEF di Locarno;
vista
la replica 30 novembre 1998;
vista
la duplica 7 dicembre 1998 della __________;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 17 luglio 1996 la
__________ ha inoltrato all’UEF di Locarno le domande di esecuzione in via di
realizzazione del pegno immobiliare nei confronti di __________ aventi per
oggetto le PPP __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, , , __________ del
fondo base part. __________ RFD di __________ e la part. RFD di
Locarno. I precetti esecutivi n. __________ e n. __________ sono stati emessi
il giorno stesso e notificati con pubblicazione sul FUC n. __________ dell’.
Contro tali precetti la debitrice ha interposto, il __________, opposizione
totale.
La
Comunione dei comproprietari del condominio __________ e __________ ha promosso
anch’essa l’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n.
__________ avente per oggetto le medesime PPP di cui all’esecuzione n.
__________.
B. Il 25 agosto 1998 __________, marito
dell’escussa, si è rivolto all’UEF di Locarno chiedendo l’immediata sospensione
della procedura esecutiva, in quanto l’UEF non gli avrebbe notificato i
precetti esecutivi violando, a suo dire, gli art. 68a e 68b LEF. L’Ufficio non
avrebbe inoltre rispettato i termini previsti dagli art. 152 e 154 LEF. Il 28 agosto
1998 l’UEF di Locarno ha richiesto la produzione dell’atto pubblico attestante
l’esistenza del regime matrimoniale della comunione dei beni tra i coniugi
__________. Con scritto 15 settembre 1998 __________ ha affermato che non
esiste alcun atto pubblico di comunione dei beni o di separazione dei beni, ma
che il suo diritto alla notifica del precetto esecutivo scaturirebbe dalla sua
qualifica di erede legittimo dell’escussa. Inoltre sostiene la nullità della
procedura esecutiva a seguito della violazione degli art. 152 e 154 LEF.
C. Con
decisione formale 22 settembre 1998 l’UE di Lugano ha comunicato a __________
di non procedere all’emissione del precetto esecutivo, sulla base di quanto da
egli dichiarato il 15 settembre 1998. Le ulteriori censure sollevate vengono
respinte, non essendo __________ parte interessata nella procedura esecutiva a
carico della moglie __________.
D. Con
ricorso 5 ottobre 1998 __________ si era aggravato contro tale decisione,
ribadendo quanto già espresso nello scritto del 25 agosto 1998 e sostenendo la
violazione degli art. 68a e 68b LEF. Con decisione 6 ottobre 1998 l’UEF di
Locarno in applicazione degli art. 17 cpv. 4 LEF e 11 LPR ha deciso di
notificare il precetto esecutivo n. __________ anche a __________, costituendo
il bene oggetto dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno abitazione
coniugale ex art. 169 CC.
E. Con
ricorso 19 ottobre 1998 __________ si aggrava nuovamente contro l’operato dell’UEF
di Locarno, sulla scorta di quanto già espresso nel gravame del 5 ottobre 1998
e nello scritto del 25 agosto 1998 e, segnatamente la violazione degli art. 68a
e 68b LEF. __________ contesta inoltre la competenza dell’Ufficio di
riconsiderare direttamente la decisione impugnata, la quale potrebbe essere
modificata unicamente dalla Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di
appello.
F. Con
le rispettive osservazioni la __________, la Comunione dei comproprietari e l’UEF
di Locarno, chiedono che il gravame venga respinto, in quanto manifestamente
infondato.
G. Negli
ulteriori scambi di allegati le parti si sono riconfermate nelle rispettive
posizioni.
Considerando
in diritto: 1. In caso di ricorso, l’ufficio può, fino all’invio
della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una
nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza
all’autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF). L’annullamento o la modifica
del provvedimento impugnato esige che l’organo di esecuzione forzata emani un
nuovo provvedimento, sostitutivo di quello pregresso, che dovrà essere
notificato - a cura dell’organo stesso - alle parti e all’Autorità cantonale di
vigilanza. In questo caso dovrà essere espressamente indicato, conformemente all’art.
20a cpv. 2 n. 4 LEF, il diritto di nuovo ricorso ex art. 17 LEF all’autorità di
vigilanza, sempre per il tramite dell’organo deliberante (Flavio Cometta,
Commentario alla LPR. Lugano 1998, n. 2.2.1. a) ad art. 11).
Nel
caso di specie l’UEF di Locarno a seguito del ricorso 5 ottobre 1998 presentato
da __________ ha modificato il provvedimento impugnato, emanato il 22 settembre
1998, mediante la notifica di una nuova decisione il 6 ottobre 1998. Tale
provvedimento è stato notificato, con l’indicazione del termine di ricorso ex art.
17 LEF, a __________, alla banca creditrice e all’Autorità di vigilanza.
L’Ufficio ha quindi agito correttamente emanando la decisione 6 ottobre 1998,
in applicazione di quanto sancito dagli art. 17 cpv. 4 e 11 cpv. 2 LPR.
-
Per
l’art. 68a cpv. 1 LEF se l’esecuzione è diretta contro un coniuge vivente in
comunione di beni, il precetto esecutivo e tutti gli altri atti esecutivi
devono essere notificati anche all’altro coniuge; quando tale situazione
patrimoniale viene fatta valere soltanto nel corso del procedimento, l’ufficio
provvede senza indugio alle notificazioni omesse. Se il creditore o il debitore
sostengono l’esistenza del regime matrimoniale della comunione dei beni,
l’ufficio, prima di notificare il precetto esecutivo deve verificare la
fondatezza di tale presupposto (DTF 113 III 55; Sabine Kofmel Ehrenzeller, SchKG,
Basilea 1998, n. 11 ad art. 68a). Se tra i coniugi vige il regime ordinario
della partecipazione agli acquisti o il regime straordinario della separazione
dei beni, l’esecuzione di un terzo non crea particolari problemi, eccetto nel
caso in cui il bene immobile oggetto della procedura esecutiva sia l’abitazione
familiare ai sensi dell’art. 169 CC (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
Konkursrechts, Berna 1997, § 21 n.9-10, p. 145). L’ufficio d’esecuzione
notifica il precetto anche al coniuge del debitore o del terzo se il fondo
pignorato è l’abitazione della famiglia (cfr. Art. 153 cpv. 2 lett. b.)
-
Nel
provvedimento impugnato l’UEF di Locarno ha stabilito che nell’esecuzione n.
__________ avente per oggetto diverse PPP del fondo base part. __________ RFD
di __________ adibite ad abitazione famigliare il precetto esecutivo deve
essere notificato anche al coniuge dell’escussa. Il ricorrente pretende che
tale principio venga esteso anche all’esecuzione n. __________ concernente la
part. __________ RFD di Locarno.
Abitazioni
coniugali ai sensi dell’art. 169 CC sono considerate gli appartamenti e gli
immobili dove i coniugi vivono e conducono congiuntamente la vita famigliare.
Per contro non possono essere considerati abitazioni coniugali i locali
destinati all’attività od alla professione di un coniuge (cfr. Bernheim/Känzig,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea,Ginevra, Monaco 1998, n.21 ad art. 153).
Orbene, __________ ha sempre affermato di abitare a __________ rivendicando il
diritto alla notifica del precetto esecutivo unicamente sulla base della sua
qualifica di erede legittimo dell’escussa. Di consegue in assenza del regime
matrimoniale della comunione dei beni e non costituendo la part. __________ RFD
abitazione coniugale ex art. 169 CC, l’UEF di Locarno ha agito correttamente
rifiutando al ricorrente la notifica del precetto esecutivo n. __________.
Le
ulteriori censure sollevate da __________ concernenti la fondatezza dei crediti
posti in esecuzione concernono questioni di merito sottratte al poter di
cognizione di questa Camera.
- Ne
consegue che il ricorso, le cui argomentazioni sono al limite del temerario,
deve essere respinto.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 68a, 68b e 153 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 19 ottobre 1998 di __________, è
respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster