AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1998.173
Data decisione, Autorità:
03.08.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00173
Lugano
3 agosto 1999/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla domanda di ricusa 9
ottobre 1998 e integrazione 11 novembre 1998 di
avv.
__________ per sé e per la ditta __________
avv.
__________ per sé e per l'Autorità di sorveglianza in materia di LAFE
avv.
__________ per sé e per l'Autorità di sorveglianza in materia di LAFE
contro
avv.
__________, nella sua qualità di membro della Delegazione dei creditori
nella procedura di
liquidazione del fallimento __________
con
__________,
quale Amministrazione speciale del fallimento __________
viste le
osservazioni 4 dicembre 1998 dell'avv__________, la replica 13 gennaio 1999 dei
ricusanti e la duplica 1. febbraio 1999 del ricusato;
ritenuto
in fatto:
A. Il
2 gennaio 1995 è stato dichiarato il fallimento della __________ (cfr. FUC
__________). La Prima assemblea dei creditori nella liquidazione fallimentare
ha designato il 30 aprile 1996 la __________ quale Amministrazione fallimentare
speciale e una delegazione dei creditori composta di quattro membri, tra cui
due (gli avv. __________ e __________) rappresentanti congiuntamente un solo
creditore (l'Autorità cantonale ticinese di sorveglianza in materia di LAFE).
B. Con
ricorso 4 maggio 1996 __________ si era opposta alla nomina di uno dei due
rappresentanti di un unico creditore, chiedendo in via principale la
designazione di altro membro nella persona dell'avv. __________,
subordinatamente la convocazione di una nuova assemblea dei creditori.
C. Con
sentenza 20 giugno 1996 questa Camera aveva ordinato d'ufficio la riduzione a
tre dei membri della delegazione dei creditori, nel senso che l'avv. __________
e l'avv. __________ si sarebbero dovuti accordare su chi avrebbe continuato a
far parte della delegazione dei creditori: è poi stato designato l'avv.
__________. Gli altri due membri erano l'avv. __________ e __________ quale
rappresentante delle banche, successivamente sostituito da __________.
D. Con
deliberazione 16 settembre 1998 la Seconda assemblea dei creditori non ha più
confermato l'avv. __________ e l'avv. __________ nella Delegazione dei
creditori, sostituendoli con l'avv. __________ (indicato come rappresentante di
__________) e __________.
E. Con
atti 9 ottobre e 11 novembre 1998 i ricusanti hanno censurato in sostanza la
designazione dell'avv. __________ a membro della Delegazione dei creditori,
perché rappresentante della __________, società che vede __________ quale
amministratore unico e azionista totalitario, ritenuto che:
era amministratore unico e azionista di maggioranza della fallita __________;
-
l'autorità
penale già si occupa delle vicende connesse a __________ e __________ riconducibili
sempre alla persona di __________ (cfr. verbale 11 novembre 1998, p. __________
con riferimento al doc. D [segnalazione 25 aprile 1996 dell'Autorità cantonale
di sorveglianza per l'applicazione della LF 16 dicembre 1983 concernente
l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero]);
-
poco
prima del fallimento __________ ha ceduto, con effetto retroattivo, alla
__________ - società costituita all'inizio del 1994, facente capo alla famiglia
__________ (__________, moglie e figlio) - tutti i proventi derivanti dai
contratti di locazione del __________, privando così la fallita degli unici cespiti
d'entrata (doc. O, allegato alla segnalazione doc. D);
-
con
circolare 1. ottobre 1993 ai proprietari per piani e ai comproprietari di
__________, __________ ha reso noto tra l'altro (doc. M, allegato alla
segnalazione doc. D): "Die Verwaltung der Gesellschaft [n.d.R.:
__________] stellt daher zusammen mit ihren Hausbanken ernsthafte Überlegungen an,
die total verfahrene und juristisch äusserst komplexe Situation mit einem Konkurs
der __________ zu lösen. Im Hinblick auf eine solche mögliche Entwicklung - und
um einen reibungslosen Generationenwechsel von meiner __________ und mir auf unsere
Söhne sicherzustellen - gründeten __________ und __________ bereits 1990 die Betriebsgesellschaft
__________. Diese übernahm mit langjährigen Pachtverträgen sämtliche Betriebssparten
von den __________ und __________, welche damit seither nurmehr reine Immobiliengesellschaften
sind".
F. Con
osservazioni 4 dicembre 1998 l'avv. __________ si è opposto alla ricusazione,
evidenziando che:
-
ci
si trova ormai in uno stadio molto avanzato della procedura in cui resta solo
da decidere il modo di realizzazione degli attivi, con conseguente diminuzione
dell'importanza della delegazione dei creditori quale strumento di collegamento
fra l'assemblea dei creditori e l'amministrazione del fallimento;
-
il
mandato ricevuto dalla __________ aveva validità solo per la Seconda assemblea
dei creditori;
-
"ora
invece sono in possesso di un nuovo mandato, conferitomi dalla __________ in
data 16 settembre 1998, che mi permette di rappresentarla nella procedura fallimentare
della __________ ", società in cui "la partecipazione della famiglia
__________ è minoritaria e la stessa non ha rappresentanti nel consiglio
d'amministrazione";
-
"negli
anni addietro non ho mai avuto occasione di patrocinare nessuno dei creditori riconosciuti
in questa procedura fallimentare, né tanto meno il debitore" ed è quindi
da escludere una collisione di interessi con le parti.
G. Con
replica 13 gennaio 1999 i ricusanti sono dell'avviso che:
-
nel
"repentino cambiamento di patrocinio" - avvenuto "con ogni
verosimiglianza, solo a seguito della presentazione dell'istanza di
ricusazione" - "si deve ravvisare il tentativo di sanare un'aperta
conflittualità esistente tra la __________ e la fallita, società entrambe
amministrate e detenute direttamente o indirettamente dalla famiglia __________
";
-
i
"nebulosi e intricati rapporti che legano la fallita con la __________
" sono al vaglio della magistratura penale in relazione alla querela
penale doc. D (segnalazione 25 aprile 1996 dell'Autorità cantonale di
sorveglianza LAFE);
-
gli
estremi della ricusa sono tuttora dati, benché la moglie di __________ non sia
più nel consiglio d'amministrazione della __________ in seguito a mutamenti
intervenuti solo dopo la domanda di ricusa; __________, figlio di __________,
già presidente è ora procuratore;
-
dal
profilo sostanziale nulla è mutato "in quanto è pur sempre la famiglia
__________ a tirare le fila, essendo titolare direttamente o indirettamente di
entrambe le società".
H. Con
duplica 1. febbraio 1999 l'avv. __________ chiede la reiezione dell'istanza di
ricusazione, atteso che:
-
"la
mia funzione nel fallimento __________ può ritenersi completamente
indipendente, in quanto non ho nessun legame con la debitrice e posso svolgere
la mia mansione libero da qualsiasi coinvolgimento personale con questa
società";
-
"posso
assicurare la corretta e dovuta imparzialità nell'espletare un'attività
obiettiva volta ad ossequiare l'interesse di tutti i creditori".
Considerato
in diritto:
- L'insieme
dei creditori del fallito costituisce la massa dei creditori, entità giuridica
sui generis di diritto pubblico capace di essere parte (art. 250 cpv. 2 e 260
cpv. 1 LEF; art. 63 cpv. 2 RUF) e come tale di acquisire diritti (ad es. per
surrogazione ex art. 215 cpv. 2 LEF) e di assumersi obblighi (ad es. art. 213
cpv. 2 n. 2 LEF).
La
massa dei creditori manca però di volontà propria: per poterla esprimere ed
assicurarne l'esecuzione necessita di organi che sono l'assemblea dei
creditori, l'amministrazione (ordinaria o straordinaria) del fallimento e, se
del caso, la delegazione dei creditori.
L'assemblea
dei creditori è l'organo della massa preposto alla formazione della volontà
collettiva: pur non essendo un'entità giuridica e ancor meno una persona
giuridica, l'assemblea costituisce l'organo più importante che esercita le
prerogative lasciate ai creditori dal legislatore, riservato il reclamo
all'autorità di vigilanza (CEF 20 giugno 1996 in re C. P. SA c. Prima assemblea
dei creditori nel fallimento C. SA cons. 1; CEF 18 settembre 1989, in: Rep
1990, p. 303 n. 1-3).
a) La
prima assemblea dei creditori può deliberare se costituire fra i suoi membri
una delegazione dei creditori, cui affidare le incombenze indicate in termini
di sussidiarietà all'art. 237 cpv. 3 n. 1-5 LEF con riserva di ulteriori
compiti specifici da elencare esaustivamente. Competenza analoga è ovviamente
data ogni volta che se ne presenti l'occasione, ad esempio in caso di funzione
vacante per decesso del titolare, dimissioni o revoche ad opera della seconda
assemblea dei creditori.
b) La
delegazione dei creditori è organo ausiliario (Marc Russenberger, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 24 ad art. 237) atipico
(gli organi atipici d'esecuzione forzata si suddividono in organi legittimati a
prendere provvedimenti nel senso dell'art. 17 cpv. 1 LEF [cfr. Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.3.1. s.] e organi che non ne hanno
(sempre) la facoltà) d'esecuzione forzata, facoltativo (Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 45 n. 15, p.
358) e non sempre legittimato a prendere provvedimenti ex art. 17 cpv. 1
LEF, anche perché l'estensione delle sue competenze è in funzione del potere
conferitole con decisione dell'assemblea dei creditori nel senso dell'art. 237
cpv. 3 periodo introduttivo LEF. Essa è composta di persone fisiche e/o
giuridiche - di regola di diritto privato (non sottoposte alla Legge sull'ordinamento
degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 15 marzo 1995 [LORD, in: RL
2.5.4.1]), chiamate a svolgere funzioni pubbliche nell'ambito di un ben
determinato procedimento esecutivo - ed è soggetta al controllo dell'Autorità
cantonale di vigilanza (Amonn/Gasser, op. cit., § 4 n. 79, p. 30)
e alle norme tariffali previste dalla OTLEF.
c) La
delegazione dei creditori non rappresenta la totalità dei creditori verso
l'esterno, siffatto potere essendo per legge di competenza dell'amministrazione
fallimentare, sia ordinaria che speciale. Il suo compito specifico, quale
organo permanente, consiste nel veicolare il corretto flusso delle informazioni
dall'assemblea dei creditori, quale organo non permanente, all'amministrazione
fallimentare e viceversa: obiettivo primario è garantire l'equanime trattamento
di tutti i creditori - e non solo di quelli che essi rappresentano direttamente
- senza discriminazioni fondate, ad esempio, su gruppi di pressione che talora
- in particolare in sede di liquidazione di masse fallimentari ad alto tenore
economico-finanziario - tendono a costituirsi a tutela di interessi propri (Russenberger,
op. cit., n. 25 ad art. 237). L'ordine dei privilegi può essere solo quello
previsto dal legislatore all'art. 219 LEF.
d) Efficace
deterrente per contrastare non solo certezze di prevaricazioni ma anche mere ipotesi
di possibili conflitti di interessi, è costituito dall'attento e corretto uso
dell'istituto della ricusazione ex art. 10 LEF. Mentre è del tutto ovvio che un
membro della delegazione dei creditori non possa partecipare alla discussione e
alla deliberazione su questioni puntuali che lo riguardano personalmente o come
rappresentante o patrocinatore di un creditore (incompatibilità relativa), si
dà per contro incompatibilità assoluta ove esso tuteli, secondo qualsivoglia
modalità e funzioni, interessi del debitore e/o dei suoi parenti o società del
gruppo o comunque vicine al debitore e alla sua cerchia familiare (DTF 56 III
163 cons. 3, 23 II 1960; Russenberger, op. cit., vol. III, n. 25 ad art. 237).
a) Se
l'assemblea dei creditori nomina una delegazione dei creditori,
l'amministrazione fallimentare - ordinaria o speciale - ne dà comunicazione
all'Autorità cantonale di vigilanza, cui indicherà nome, professione e domicilio
dei membri della delegazione e trasmetterà un estratto del verbale
dell'assemblea dei creditori (art. 43 cpv. 1 RUF per analogia). Lo stesso
dovere di informazione si ha in ogni caso di completazione o sostituzione.
b) L'autorità
di vigilanza, d'ufficio o su ricorso ex art. 17 LEF, può intervenire nel caso
in cui siano state designate persone inadatte, suscettibili di avere o
determinare conflitti di interesse tali da nuocere ai diritti dei creditori.
L'intervento d'ufficio si giustifica non solo per ragioni di qualità
professionali e personali dei componenti, ma anche ove fossero in numero
eccessivo: occorre evitare che si determinino pregiudizi di qualsivoglia natura
tanto a carico dei creditori quanto della parte fallita (DTF 119 III 122 cons.
4, 97 III 121, 86 III 121, 59 III 134 e 48 III 196 s.; CEF 20 giugno 1996 in re
C. P. SA c. Prima assemblea dei creditori nella liquidazione fallimentare C. SA
cons. 3; CEF 17 settembre 1987 in re T., in: Rep 1989, p. 203 cons. 2; sentenza
9 marzo 1970 del Tribunale cantonale friborghese, in: SJ 1971, p. 160; sentenza
10 aprile 1965 dell'Autorità di vigilanza del Cantone San Gallo, in: SJZ 1968,
p. 274, n. 143; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, vol. II, 3. ediz., Zurigo 1993, § 47 n. 25 e nota 70; Pierre-Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ediz., Losanna 1993, p. 328; Ernst
Martz, Die Gläubigerversammlung im Konkurs- und Nachlassverfahren, in: BlSchK
1950, p. 102).
c) Il
potere di cognizione dell'Autorità cantonale di vigilanza, chiamata a statuire
sulla designazione e composizione della delegazione dei creditori, è pieno:
essa non solo può ma anzi deve riesaminare la questione tanto dal profilo della
conformità al diritto esecutivo quanto sotto l'aspetto dell'opportunità,
sostituendo il proprio apprezzamento a quello dell'assemblea dei creditori (DTF
119 III 122 cons. 4). Contro il giudizio cantonale resta aperta la via del ricorso
al Tribunale federale ex art. 19 LEF, limitata però alle censure di diritto,
compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento (DTF 119 III 122 cons.
4; 97 III 126 cons. 5).
a) La
ricusazione è ora disciplinata in termini esaustivi dal diritto federale all'art.
10 LEF (cfr. Hans Ulrich Walder, Beschwerdeverfahren, Abgrenzung
kantonales Recht/Bundesrecht, Fristen, Nichtige Verfügungen, in: ZSR 1996 I,
p. 203, n. 2) e include le nozioni che nel diritto cantonale sono indicate con
astensione e ricusa (art. 32 LPamm), rispettivamente esclusione (art. 26 CPC) e
ricusazione (art. 27 CPC). Sono tenuti a ricusarsi ope legis tanto i funzionari
e impiegati degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti sottoposti alla LORD che
i membri dell'autorità di vigilanza. Quanto agli organi non sottoposti alla
LORD (art. 7 LALEF), tra cui rientrano anche i periti e altre persone
ausiliarie designati dai vari organi d'esecuzione forzata, le norme sulla
ricusazione sono ovviamente applicabili anche a loro e devono essere richiamate
con chiarezza in via preliminare alla nomina. L'obiettivo da perseguire con
rigore è quello di evitare il sorgere di conflitti di interesse in chi è
chiamato istituzionalmente ad operare a vantaggio equanime di creditori e
debitori (Cometta, Commentario alla LPR, n. 3.1.1.a ad art. 5). I motivi di
ricusazione si estendono anche al giurista che funge da segretario dell'organo
giudicante (STF 28 luglio 1998 [inc. n. 1P.138/1998], in: SJZ 1998, p. 495).
Nel Cantone Ticino, per quanto riguarda la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale Autorità cantonale di vigilanza, l'estensione
concerne i vicecancellieri e gli ispettori (art. 20 cpv. 3 LPR; art. 10 LALEF).
b) La
disciplina sulla ricusazione ex art. 10 LEF si applica anche alla delegazione
dei creditori, designata in conformità dell'art. 237 cpv. 3 LEF, nella
liquidazione fallimentare (DTF 56 III 163 cons. 3; Russenberger, n. 25 all'art.
237 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 22 all'art. 10 LEF).
Dispute sull'obbligo di ricusarsi vanno sottoposte nel Cantone Ticino al
giudizio dell'Autorità cantonale di vigilanza in via di ricorso ex art. 17 LEF.
c) I
funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei
fallimenti, come pure i membri della delegazione dei creditori nella
liquidazione fallimentare, non possono esercitare le loro funzioni:
-
negli
affari propri (art. 10 cpv. 1 n. 1 LEF);
-
negli
affari del coniuge, del fidanzato, del concubino, dei parenti ed affini in
linea retta ascendente e discendente nonché dei parenti ed affini in linea
collaterale fino al terzo grado incluso. Parentela e affinità sono disciplinate
dall'art. 20 CC (Margrith Bigler-Eggenberger, Basler Kommentar, ZGB I, Basilea
e Francoforte sul Meno 1996, n. 9, 10 e 24 ad art. 20 CC; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3. ediz., Zurigo 1984, § 7, n.
7 e nota 7; Eugen Bucher, Berner Kommentar, Berna 1976, n. 35 e 73 ad art.
20/21 CC). Il grado della parentela è determinato dal numero delle generazioni
e due persone sono fra loro parenti in linea retta se una discende dall'altra
(genitori e figli [primo grado], nonni e nipoti [secondo grado] e bisnonni e
pronipoti [terzo grado], mentre sono parenti in linea collaterale se discendono
da un autore comune ma non l'una dall'altra (fratelli e sorelle, anche se
gemelli, e fratellastri sono parenti di secondo grado in linea collaterale; zii
e nipoti lo sono in terzo grado; primi cugini, ossia figli di fratelli, sono
già parenti in linea collaterale di quarto grado e sono pertanto inidonei a
costituire motivo di ricusazione per parentela), cfr. art. 10 cpv. 1 n. 2 LEF (Cometta,
Commentario alla LPR, n. 3.1.2 e note 42 s. ad art. 5, p. 101 s.);
-
negli
affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati
(art. 10 cpv. 1 n. 3 LEF);
-
negli
affari in cui possano per altri motivi avere interessi. Questo motivo di
ricusazione contiene una clausola generale destinata a coprire altri casi di conflitto
di interessi non sussumibili sotto le altre ipotesi. La norma corrisponde ad
altre previste da leggi federali di procedura (ad esempio l'art. 10 PA) e
rappresenta in questo senso un contributo all'armonizzazione del diritto
federale (art. 10 cpv. 1 n. 4 LEF). Questo motivo di ricusazione non si
realizza, ad esempio, quando la domanda di ricusa è incentrata su evanescenti
allegazioni riconducibili in sostanza a contrasti soggettivi con l'ufficiale
esecutore, riferiti a fatti del tutto irrilevanti dal profilo del diritto
esecutivo (CEF 16 settembre 1997 in re R. N.). Non è motivo di ricusazione il
fatto di aver già deciso a danno del ricusante in un'altra procedura: lo stesso
giudice o tribunale ricusato può in tal caso decidere sulla ricusa (STF [II Corte
civile] 25 novembre 1992 in re W. e V. M. cons. 2a; DTF 114 Ia 278 s. cons. 1,
105 Ib 304). Non è di per sé sufficiente a giustificare la ricusa il fatto che
sia stata sporta contro il ricusato una denuncia penale riferita all'esercizio
della sua funzione pubblica. Infatti, in caso contrario, sarebbe possibile
sbarazzarsi di un organo d'esecuzione forzata - come pure di un magistrato -
soggettivamente non gradito, semplicemente inoltrando una denuncia penale (STF
[inc. 5P.78/1999] 29 marzo 1999 in re G. R. cons. 5; Jean-François Egli, La garantie
du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in: RJN 1990,
p. 25).
- La
domanda di ricusa è incentrata sul conflitto di interessi che si realizza nella
persona dell'avv. __________ quale membro della Delegazione dei creditori, per
il fatto che rappresenta o ha rappresentato la __________, società che vede
__________ quale amministratore unico e azionista totalitario, avuto riguardo
alla centralità delle funzioni esercitate da __________ - come pure della
moglie e del figlio - nell'iniziativa immobiliare che ha portato al fallimento
della __________ e che vede un ulteriore attore nella __________
a) Orbene,
è innegabile che __________ sia stato amministratore unico e azionista di
maggioranza della fallita __________ e che poco prima della declaratoria di
decozione la __________ abbia ceduto, con effetto retroattivo, alla __________
- società costituita all'inizio del 1994, facente capo alla famiglia __________
(__________, moglie e figlio) - tutti i proventi derivanti dai contratti di
locazione del __________. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino già si
occupa delle vicende connesse a __________ e __________ riconducibili in
sostanza a __________. Di rilievo nel caso di specie è anche il fatto che con
circolare 1. ottobre 1993 ai proprietari per piani e ai comproprietari di
__________, __________ abbia reso noto quanto riferito nella narrativa fattuale
sub E i.f., con riferimento al doc. M, allegato alla segnalazione doc. D.
b) Il
potenziale conflitto di interessi, suscettibile di condizionare l'operato
dell'avv. __________ quale membro della delegazione dei creditori, non può
essere sanato dallo stadio relativamente avanzato in cui è giunta la procedura
di liquidazione fallimentare, atteso che nel caso di specie le decisioni
riferite al modo di realizzazione degli attivi non si possono qualificare di
sinecura. A ben poco sussidia poi il fatto che il mandato conferito all'avv.
__________ dalla __________ avesse validità solo per la seconda assemblea dei
creditori e che il mandatario sia ora in possesso di un nuovo mandato,
conferitogli __________ il 16 settembre 1998, che gli consente di
rappresentarla nella procedura fallimentare della __________, società in cui la
partecipazione della famiglia __________ è divenuta minoritaria e la stessa non
ha più rappresentanti nel consiglio d'amministrazione. A nulla giovano i
mutamenti intervenuti nel consiglio d'amministrazione della __________ dopo la
presentazione della domanda di ricusa 9 ottobre 1998: dall'estratto 3 dicembre
1998 del registro di commercio di Lugano risultano per certo interessi recenti
e attuali della famiglia __________ nella __________, che non possono passare
in seconda linea, atteso che il 2 dicembre 1998 __________ ha lasciato la
presidenza del consiglio di amministrazione con firma collettiva a due per
passare a procuratore con firma collettiva a due, e che sempre il 2 dicembre
1998 __________, membro del consiglio di amministrazione con firma collettiva a
due, è stata radiata.
Come
peraltro evidenziano anche i ricusanti, nel mutamento intervenuto nel
patrocinio è difficile ravvisare una sanatoria di una posizione discutibile dal
profilo degli interessi dei creditori nella liquidazione fallimentare che
interessa la __________. Siffatto procedere non può che essere sintomo di
contrasti di interessi tra la fallita, __________ e __________, tutte società
che hanno visto interventi attivi, diretti e indiretti, di __________, di sua
moglie e dei suoi figli (cfr. circolare 1. ottobre 1993 ai proprietari per
piani della __________, doc. M allegato alla segnalazione doc. D), con il
rilievo che della complessa questione penale sottesa alle vicende che hanno
determinato il fallimento della __________ già se ne occupa il Ministero pubblico
del Cantone Ticino in relazione alla procedura penale promossa con la citata
segnalazione 25 aprile 1996 dell'Autorità cantonale di sorveglianza LAFE.
c) Benché
non vi siano indizi dal profilo soggettivo a carico dell'avv. __________ intesi
a dimostrare che abbia commesso in concreto atti procedurali in contrasto con
gli interessi dei creditori nel loro insieme, la sua funzione di membro della
delegazione dei creditori - con riferimento alla centralità e all'importanza di
questo istituto (cfr. cons. 2 e 3) per il corretto svolgimento della
liquidazione fallimentare in un caso, come quello di specie, di natura complessa
- contrasta dal profilo oggettivo con i principi dedotti dall'art. 10 LEF
riferiti al sufficiente distacco dagli interessi della fallita , per
i legami innegabili che intercorrono tra il membro della delegazione dei
creditori e la famiglia __________ coinvolta in composizione varia (,
la moglie __________ e i figli __________ e __________) e a vario titolo in vicende
che ruotano attorno alla fallita __________, a __________ e a __________.
Ne
consegue che l'avv. __________ non può fungere da membro della delegazione dei
creditori, non solo per ovvie ragioni di opportunità, ma anche per
l'incompatibilità assoluta che deriva dal fatto che esso tutela in sostanza
anche interessi della fallita per il tramite di persone facenti capo a
__________ e alla sua famiglia come pure a società del gruppo o comunque vicine
tanto alla fallita che alla sua cerchia familiare (DTF 56 III 163 cons. 3, 23
II 1960; Russenberger, op. cit., vol. III, n. 25 ad art. 237).
- Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 67 cpv. 2 OTLEF) e non
si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 10 e 237 cpv. 3 LEF,
PRONUNCIA
- La
domanda di ricusa 9 ottobre/11 novembre 1998 è accolta.
1.1. Di
conseguenza l'avv. __________, non può più fungere quale membro della
delegazione dei creditori nella procedura di liquidazione del fallimento
__________.
1.2. __________,
__________, procederà agli incombenti di sostituzione.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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