AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.170
Data decisione, Autorità:
10.03.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00170
Lugano
10 marzo 1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 16 ottobre 1998 di
contro
e meglio contro l’ammontare delle spese nell’esecuzione n. __________
promossa da
nei confronti di
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________
procede nei confronti di __________ e __________, debitori solidali, per
l’incasso di un credito di fr. 1’900.--
B. Il
29 settembre 1998 il Giudice di Pace del circolo di Lugano ha decretato il
sequestro di tutto il mobilio ed ogni altro oggetto di valore situato
nell’appartamento locato dai coniugi __________.
C. In
data 8 ottobre 1998 il decreto di sequestro viene notificato ai debitori. Lo
stesso giorno __________ ha versato l’importo di fr. 2’108.40 a saldo
dell’esecuzione n. __________. Il 12 ottobre 1998 __________, su richiesta dell’UE
di Lugano, ha versato un ulteriore importo di fr. 190.-- a valere quale saldo
spese relativo all’istanza di sequestro in oggetto.
D. Con
ricorso 16 ottobre 1998 __________ si aggrava contro la richiesta di un
ulteriore versamento di fr. 190.-- sostenendo che le spese relative
all’esecuzione in oggetto sarebbero già coperte dall’importo di fr. 2108.40
versato l’8 ottobre 1998.
Considerando
in diritto: 1. Per
l’art. 9 cpv. 2 LPR si può prescindere dall’istruttoria preliminare per ragioni
di forma o di sostanza. Sono formali quelle riferite a tardività, infondatezza
o temerarietà del ricorso, mentre sono materiali quelle che consentono di superare
la soglia di ricevibilità e di giungere celermente alla reiezione o
all’accoglimento del gravame. Di regola non vi è istruttoria quando l’oggetto
del contendere è una questione di mero diritto, che non necessita di
accertamenti fattuali e può essere decisa sulla base dei dati già disponibili
(cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2. c) ad art. 9).
-
Nel
caso di specie il ricorso è stato direttamente inoltrato all’Autorità di
vigilanza. Esso verte essenzialmente sull’ammontare delle spese esecutive e può
essere già deciso sulla scorta dei documenti prodotti dal ricorrente. Di
conseguenza si giustifica l’assenza di istruttoria.
-
contesta il fatto che l’UE di Lugano abbia richiesto alla moglie il pagamento
dell’importo di fr. 190.--, avendo egli già versato fr. 2’108.40 a saldo
dell’esecuzione n__________. Orbene dalla copia della ricevuta dell’Ufficio
prodotta dal ricorrente si evince che l’importo di fr. 190.-- è stato versato
da __________ a copertura delle spese di sequestro. Essendo __________ e
__________ debitori solidali nei confronti di __________ ed avendo il Giudice
di pace di Lugano emanato due distinti decreti di sequestro, si giustifica la
riscossione delle spese anche nei confronti della debitrice solidale __________
- Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art.
17 LEF e 9 LPR
pronuncia: 1. Il
ricorso 16 ottobre 1998 __________ __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
-__________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster