AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.152
Data decisione, Autorità:
29.09.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00152
Lugano
29 settembre 1998
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 10 settembre 1998 di
contro
e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 31 agosto 1998
nell’esecuzione n. __________promossa contro la ricorrente da
rappr.
viste
le osservazioni :
18 settembre 1998 di __________ - 21 settembre 1998 dell’UE di Lugano;
ritenuto
in
fatto: A. __________ procede contro la __________ per
l’incasso di un credito di Fr. 1’405,30 oltre interessi e spese. L’escussa ha
interposto opposizione. Con sentenza 7 novembre 1997 il Pretore del Distretto
di Lugano, Sezione 3, ha condannato l’escussa a pagare alla creditrice
l’importo di fr. 1’112.70 oltre interessi al 5% dal 1. ottobre 1996. Con
decisione 20 marzo 1998 la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello
ha respinto il ricorso presentato dalla __________ contro la sentenza
pretorile.
B. Su
richiesta di __________, l’UE di Lugano ha emesso il 31 agosto 1998 la
comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 1. settembre 1998.
C. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ con ricorso
10 settembre 1998, sostenendo che la somma fatta valere dalla creditrice, per
vacanze e 13. mensilità, di fr. 1’112.70 è già stata versata dalla INSAI
Bellinzona, per cui non intende pagare un importo già versato da un’istituzione
nazionale.
D. Delle
osservazioni di __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
in
diritto:
- Ex
art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da
quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
Dalla
comminatoria di fallimento si evince che questa è stata notificata alla
debitrice il 1. settembre 1998. Il termine di 10 giorni per ricorrere ha
pertanto iniziato a decorrere il 2 settembre 1998 per scadere l’11 settembre
1998. Sebbene il ricorso sia datato 10 settembre 1998, dal timbro postale
apposto sulla busta si evince che è stato spedito il 13 settembre 1998, e
pertanto quando il termine di ricorso era ormai scaduto.
Il
ricorso 10 settembre 1998 della __________ va quindi dichiarato irricevibile
per tardività.
a) In
via abbondanziale va rilevato che per ragioni formali vi è la possibilità di
formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della
comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo
A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz
betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160
LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora
esecutoria,
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
b) Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
c) La
ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne
consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale
dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa, dopo aver
interposto opposizione, doveva far valere le sue ragioni nell’ambito della
procedura davanti al Pretore.
.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 10 settembre 1998 della __________, è irricevibile per tardività.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione:
-__________
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster